Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Competenze regionali
1. Le funzioni amministrative esercitate dallo Stato ai sensi della legge 23 giugno 1970, n. 503, e della legge 11 marzo 1974, n. 101, sugli istituti zooprofilattici sperimentali elencati nella tabella annessa alla presente legge sono trasferite alle regioni che emanano norme legislative e regolamentari per la loro strutturazione e la loro gestione. Il trasferimento delle funzioni di cui sopra alle regioni a statuto speciale ha luogo con le procedure previste dalle norme di attuazione e contenute nei rispettivi statuti.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS.30 GIUGNO 1993, N. 270
Con la stessa legge le regioni stabiliscono pure le modalita' per la gestione comune degli istituti interregionali.
Art. 2 Competenze statali
1. Ai fini della tutela degli interessi generali della sanita' pubblica compete al Governo promuovere e sviluppare le iniziative zoosanitarie necessarie per l'intero territorio nazionale e fissare le direttive tecniche di attuazione di piani nazionali di profilassi per la difesa e la lotta contro le malattie infettive e diffusive degli animali e per il controllo degli alimenti di origine animale.
2. Le direttive del Governo che interessano la competenza degli istituti zooprofilattici sono trasmesse alle regioni.
3. La vigilanza zoosanitaria ai confini ed i rapporti con l'estero restano di competenza dello Stato.
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 GIUGNO 1993, N. 270
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 GIUGNO 1993, N. 270
Art. 5 Produzione
1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere autorizzati dal Ministero della sanita' ai sensi delle leggi vigenti alla produzione di sieri, dei vaccini, dei virus, delle anatossine, delle tossine diagnostiche, nonche' di ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali, con particolare riguardo a quelle localmente piu' diffuse.
2. Il Ministero della sanita' puo' incaricare uno o piu' istituti zooprofilattici sperimentali alla preparazione e distribuzione dei prodotti occorrenti per l'esercizio delle misure di polizia veterinaria e dei piani nazionali di risanamento.
3. Con il decreto di conferimento dell'incarico il Ministero della sanita' fissa le norme tecniche di lavorazione, le modalita' di controllo sanitario della produzione, le caratteristiche delle confezioni ed il sistema di distribuzione, nonche' il prezzo dei prodotti a carico dello Stato.
4. Le regioni, nell'ambito delle autorizzazioni di cui al primo comma e nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 2, possono incaricare gli istituti zooprofilattici sperimentali della preparazione e della distribuzione di particolari prodotti occorrenti per l'esercizio della polizia veterinaria e per attuare piani di risanamento e di miglioramento del bestiame. La spesa di costo e di impiego del prodotto e' in questo caso a carico delle regioni interessate.
5. Il Ministero della sanita' puo' conferire analogo incarico agli istituti zooprofilattici, per l'attuazione di particolari piani profilattici nell'ambito delle competenze statali. La spesa di costo e d'impiego del prodotto e' in questo caso a carico del Ministero della sanita'.
Art. 6 Organizzazione
1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono organizzati in laboratori. In ogni caso devono essere istituiti un laboratorio per gli esami e le analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale, prelevati d'ufficio ai sensi della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e un laboratorio per l'analisi dei campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi, prelevati dagli organi del Ministero della sanita' ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Di tali laboratori possono avvalersi anche gli organi delle altre amministrazioni dello Stato preposte alla vigilanza per l'applicazione della legge 15 febbraio 1963, n. 281.
2. Gli istituti che svolgano taluna delle attivita' produttive indicate nell'articolo 5 o gestiscano centri per la fecondazione artificiale devono istituire appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati dagli altri laboratori.
3. La legge regionale stabilisce che nel caso che un istituto imprenda la produzione di farmaci, il laboratorio di cui si avvale a questo scopo assume il carattere di azienda speciale, con proprio regolamento e con un di rettore appositamente designato dal consiglio di amministrazione dell'istituto.
Art. 7 Sezioni provinciali
1. L'istituzione di nuove sezioni provinciali degli istituti deve riportare l'approvazione della regione nella quale e' prevista.
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 GIUGNO 1993, N. 270
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 GIUGNO 1993, N. 270
Art. 10 Personale
1. Il regolamento organico e lo stato giuridico del personale sono deliberati dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di criteri concordati a livello nazionale presso il Ministero della sanita' tra le regioni da una parte e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dall'altra. Il rapporto di lavoro del personale per quanto attiene al trattamento economico ed agli istituti normativi di carattere economico e' pure deliberato dal consiglio di amministrazione sulla base di un accordo triennale nazionale unico per tutte le categorie stipulato tra le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e le regioni.
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 GIUGNO 1993, N. 270