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Modifiche alla legge 3 maggio 1955, n. 408

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1955, n. 408, e' modificato come segue:
"L'armatore, datore di lavoro del personale sopra specificato, e' obbligato a versare all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare un contributo pari allo 0,50 per cento della retribuzione valevole per il calcolo dei contributi per l'assicurazione contro le malattie della gente di mare".

Art. 2

1. L'articolo 2 della legge 3 maggio 1955, n. 408, e' modificato come segue:
"Art. 2. - L'importo dovuto da ciascun marittimo arruolato, per ogni mese di imbarco, e' il seguente:
comandanti, direttori di macchina, capi commissari e primi ufficiali, L. 345;
secondi e terzi ufficiali, L. 268;
allievi ufficiali, L. 210;
sottufficiali, L. 240;
comuni e giovanotti, L. 195;
mozzi e piccoli, L. 114.
Per i periodi di arruolamento inferiori al mese, il contributo e' versato in proporzione al numero di giorni di imbarco.
Per gli equipaggi delle navi di stazza lorda uguale o inferiore a 3.000 tonnellate il contributo mensile dei comandanti, direttori di macchina e primi ufficiali e fissato in lire 278 e per i secondi e terzi ufficiali in lire 240.
Gli importi indicati nella tabella contenuta nel presente articolo sono maggiorati del 15 per cento nel caso in cui il marittimo sia imbarcato su nave cisterna.
Per i comandanti, direttori di macchina, capi commissari, primi ufficiali e per il restante personale componente lo stato maggiore, imbarcati su navi esercenti servizi di preminente interesse nazionale e di societa' esercenti servizi sovvenzionati di carattere locale, la cifra indicata nella tabella sopra riportata e' maggiorata di L. 75 mensili".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1976
LEONE
MORO - GIOIA - TOROS
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO