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Provvedimenti per la societa' umanitaria Fondazione P. M. Loria di Milano

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' ripristinato, limitatamente a ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976, il contributo di lire 150 milioni a favore della societa' umanitaria Prospero Moise' Loria, con sede in Milano, via Daverio, 7, gia' previsto dalla legge 12 dicembre 1969, n. 1019.

Art. 2

1. E' autorizzata la concessione per l'anno finanziario 1977 di un contributo straordinario di lire 150 milioni a favore della societa' umanitaria Prospero Moise' Loria di Milano di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 3

1. Alla fine di ciascun esercizio finanziario la societa' umanitaria presentera' al Ministero dell'interno insieme col rendiconto delle entrate e delle spese approvato dall'autorita' tutoria a sensi dell'articolo 21 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, tra le quali l'opera pia e' annoverata, una relazione sull'attivita' svolta nel periodo considerato.

Art. 4

1. All'onere di lire 450 milioni derivante nell'anno finanziario 1977 dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 300 milioni a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1976, e quanto a lire 150 milioni con i fondi iscritti al capitolo 4312 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il 1977.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 aprile 1977
LEONE
ANDREOTTI - COSSIGA - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO