Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1977 (secondo provvedimento)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1
1. La spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale, stabilita in L. 3.800.000.000 per l'anno finanziario 1977 dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, e' aumentata di lire 500 milioni.
Art. 2
1. Per l'anno finanziario 1977 la spesa - iscritta al capitolo 3120, prevista in lire 100 milioni annui dalla legge 2 luglio 1970, n. 520, concernente partecipazione italiana a interventi di solidarieta' in favore di Paesi colpiti da gravi calamita, viene elevata a lire 344 milioni.
Art. 3
1. Lo stanziamento autorizzato con l'articolo 100 della legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1977, e' elevato da L. 120.127.400.000 a L. 120.427.400.000.
DELL'ARTIGIANATO
Art. 4
1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, per l'anno finanziario 1977 sono stabiliti in lire 500 milioni ed in lire 1.000 milioni i contributi, rispettivamente, in conto capitale ed in conto interessi, alle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont.
Art. 5
1. La somma autorizzata dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, per l'assistenza sanitaria protesica, specifica, generica, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi civili, gia' elevata di L. 78.100.000.000 dall'articolo 186 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, e' ulteriormente elevata, per l'anno 1977, di lire 25 miliardi.
Art. 6
1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1977 sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella A.
Art. 7
1. Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', del turismo e dello spettacolo, sono introdotte, per l'anno finanziario 1977, le variazioni di cui all'annessa tabella B.
Art. 8
1. Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono introdotte, per l'anno finanziario 1977, le variazioni di cui all'annessa tabella C.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO