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Riapertura dei termini di cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a favore delle cooperative lattiero-casearie e loro consorzi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le cooperative lattiero-casearie e relativi consorzi che, per l'anno 1977, non hanno presentato nel termine prescritto la dichiarazione di cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, possono presentarla entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La dichiarazione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 502, e gli obblighi di fatturazione e di registrazione, relativi ai passaggi di latte non condizionato per la vendita al minuto effettuati dai produttori soci alle cooperative e relativi consorzi, devono essere adempiuti entro il termine previsto dal precedente comma.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO