Particolare trattamento tributario per i contribuenti dei comuni disastrati del Friuli
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le imposte, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, dovute in base alle dichiarazioni presentate per i periodi d'imposta 1975, 1976, 1977 e 1978 dai soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, sono riscosse mediante ruolo in quattro rate, senza applicazione di interessi e soprattasse, a partire dalla rata di: febbraio 1981 per le imposte relative all'anno 1975; febbraio 1982 per le imposte relative all'anno 1976; febbraio 1983 per le imposte relative all'anno 1977 e febbraio 1984 per le imposte relative all'anno 1978.
2. Le imposte, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, dovute in base alle dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1977 nonche' quelle dovute in base alla dichiarazione relativa allo esercizio o periodo di gestione non coincidente con l'anno solare chiuso entro l'anno 1977 dai soggetti indicati nell'articolo 3 del decreto-legge di cui al precedente comma, sono riscosse mediante ruolo in quattro rate, senza applicazione di interessi e soprattasse, a partire dalla rata di settembre 1980 per il primo o unico periodo di imposta per il quale e' stato omesso il versamento d'imposta ed in quattro rate a partire dalla rata di giugno 1981 per le somme dovute in base alla dichiarazione relativa al secondo periodo d'imposta.
Art. 2
1. La riscossione della imposta di successione relativa ai fabbricati danneggiati o agli immobili occupati per pubblica utilita' ubicati nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nei comuni indicati a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e' sospesa sino alla data del riatto del fabbricato o della riconsegna degli immobili nella disponibilita' del proprietario.
2. La riscossione della imposta sara' effettuata in sei rate quadrimestrali, la prima scadente il 1 febbraio successivo alla data del ripristino o della riconsegna.
3. Nella ipotesi di espropriazione conseguente all'occupazione l'imposta di successione relativa all'immobile espropriato e' applicata con riferimento all'ammontare della indennita' corrisposta.
Art. 3
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 691, con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 440, e con il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e' apportata la seguente integrazione:
"Art. 17. - Al secondo comma, e' aggiunto il seguente periodo:
"Il termine del 30 novembre 1977 non si applica alle persone fisiche che presentano la dichiarazione annuale dei redditi o il certificato sostitutivo rilasciato dal datore di lavoro presso gli uffici delle imposte dirette nei cui distretti rientrano i comuni indicati negli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni; nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730"".
Art. 4
1. Resta fermo che le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, si applicano anche agli esercenti attivita' professionali ed artistiche.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI STAMMATI
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