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Particolare trattamento tributario per i contribuenti dei comuni disastrati del Friuli

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le imposte, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, dovute in base alle dichiarazioni presentate per i periodi d'imposta 1975, 1976, 1977 e 1978 dai soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, sono riscosse mediante ruolo in quattro rate, senza applicazione di interessi e soprattasse, a partire dalla rata di: febbraio 1981 per le imposte relative all'anno 1975; febbraio 1982 per le imposte relative all'anno 1976; febbraio 1983 per le imposte relative all'anno 1977 e febbraio 1984 per le imposte relative all'anno 1978.

2. Le imposte, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, dovute in base alle dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1977 nonche' quelle dovute in base alla dichiarazione relativa allo esercizio o periodo di gestione non coincidente con l'anno solare chiuso entro l'anno 1977 dai soggetti indicati nell'articolo 3 del decreto-legge di cui al precedente comma, sono riscosse mediante ruolo in quattro rate, senza applicazione di interessi e soprattasse, a partire dalla rata di settembre 1980 per il primo o unico periodo di imposta per il quale e' stato omesso il versamento d'imposta ed in quattro rate a partire dalla rata di giugno 1981 per le somme dovute in base alla dichiarazione relativa al secondo periodo d'imposta.

Art. 2

1. La riscossione della imposta di successione relativa ai fabbricati danneggiati o agli immobili occupati per pubblica utilita' ubicati nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nei comuni indicati a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e' sospesa sino alla data del riatto del fabbricato o della riconsegna degli immobili nella disponibilita' del proprietario.

2. La riscossione della imposta sara' effettuata in sei rate quadrimestrali, la prima scadente il 1 febbraio successivo alla data del ripristino o della riconsegna.

3. Nella ipotesi di espropriazione conseguente all'occupazione l'imposta di successione relativa all'immobile espropriato e' applicata con riferimento all'ammontare della indennita' corrisposta.

Art. 3

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 691, con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 440, e con il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e' apportata la seguente integrazione:
"Art. 17. - Al secondo comma, e' aggiunto il seguente periodo:
"Il termine del 30 novembre 1977 non si applica alle persone fisiche che presentano la dichiarazione annuale dei redditi o il certificato sostitutivo rilasciato dal datore di lavoro presso gli uffici delle imposte dirette nei cui distretti rientrano i comuni indicati negli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni; nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730"".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI STAMMATI
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