Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la nuova disciplina del lavoro straordinario e disposizioni in materia di orario di lavoro per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per l'anno finanziario 1977 l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a spendere, rispettivamente, la somma di lire 25.000 milioni e di lire 2.200 milioni ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 3 agosto 1977 tra il Governo ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale per la nuova disciplina del lavoro straordinario del personale postelegrafonico.
Art. 2
1. La disciplina del lavoro straordinario, stabilita col decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, e' estesa, con i medesimi criteri e decorrenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni, al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni al quale compete la retribuzione per stipendio o per stipendio e indennita' di funzione di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Art. 3
1. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario in favore del personale di cui al precedente articolo 2 e' pari a 1/175 della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio ed eventuale indennita' di funzione, maggiorato del 15 per cento.
2. Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purche' si tratti di lavoro non compensativo, la misura oraria dei compensi di cui al precedente comma e' maggiorata del 30 per cento; per le prestazioni effettuate in orario notturno dei giorni festivi, le misure stesse sono aumentate di un ulteriore 20 per cento.
3. La misura dei compensi per lavoro straordinario risultante dall'applicazione del presente articolo e' ulteriormente maggiorata di un importo pari ad 1/175 della misura mensile della indennita' integrativa speciale spettante, alla data del 1° gennaio di ogni anno, alla generalita' del personale statale in attivita' di servizio. La misura complessiva cosi' ottenuta e' arrotondata alle lire dieci per eccesso.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1978, fra gli elementi di compiuto per la determinazione della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, viene considerato anche l'importo della 13° mensilita', ragguagliata a mese, dell'anno immediatamente precedente.
Art. 4
1. Per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nei casi di particolari situazioni contingenti o di eccezionale aumento del traffico, hanno facolta' di trattenere in servizio il personale straordinario assunto a norma dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, per un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni, in deroga a quanto previsto nello stesso articolo 3.
2. Il personale di cui al precedente comma decade di diritto dal servizio alla scadenza del periodo massimo su indicato di centottanta giorni e non puo' essere riassunto prima che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione o di scadenza del servizio.
3. La relativa spesa deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.
Art. 5
1. Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 10 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"Nei giorni festivi diversi dalla domenica l'amministrazione, nei casi in cui esigenze di servizio lo richiedano, puo' disporre turni di lavoro: in tali casi l'impiegato puo' optare per i compensi stabiliti per il lavoro straordinario nella misura prevista per i giorni festivi ovvero per l'astensione dal lavoro in altro giorno feriale da stabilire dall'amministrazione".
Art. 6
1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 29 novembre 1973, n. 809, concernente l'orario d'obbligo di alcune particolari categorie di personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e' sostituito dal seguente:
"La durata settimanale del lavoro ordinario del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che espleta mansioni di radiotelegrafista, radiotelefonista e servizio informativo telefonico, con impiego di cuffia, e' stabilita in 36 ore".
Art. 7
1. Nel secondo comma dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1973, n. 809, concernente la regolamentazione dell'orario di lavoro del personale postelegrafonico, sono soppresse le parole: "fermo restando che l'orario d'obbligo settimanale sara' ripartito in sei giorni".
Art. 8
1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 27, e' sostituito dal seguente:
"La durata settimanale del lavoro ordinario del personale di cui al precedente comma resta fissata in 40 ore settimanali. La ripartizione di detto orario in giornate lavorative e' stabilita con le modalita' previste nel primo comma dell'articolo 133 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417".
Art. 9
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1977, ammontante complessivamente a lire 27.200 milioni, si provvede:
1) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 101, 108, 280, 283, 284 e 501 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, rispettivamente, per lire 11.500 milioni, 1.000 milioni, 1.000 milioni, 1.000 milioni, 10.000 milioni e 500 milioni;
2) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 101, 115, 196 e 211 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, rispettivamente, per lire 1.500 milioni, 200 milioni, 250 milioni e 250 milioni.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - COLOMBO - MORLINO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO