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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 15 marzo 1978, n. 54, concernente il rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. E' convertito in legge il decreto-legge 15 marzo 1978, n. 54, concernente il rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia con la seguente modificazione:

2. All'articolo 2, primo comma, lettera a), dopo le parole: del testo unico anzidetto, sono aggiunte le seguenti: come sostituito dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 maggio 1978
LEONE
ANDREOTTI - COSSIGA - BONIFACIO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO