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Modifiche alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, contenente norme per la elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono sostituiti dai seguenti:
"Il quinquennio di carica del consiglio regionale decorre dalla data della elezione.
I comizi elettorali sono convocati dal presidente della giunta regionale con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione non meno di trenta e non piu' di quarantacinque giorni prima della scadenza del consiglio regionale, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza.
Lo stesso decreto fissa la data della prima riunione del consiglio regionale, da tenersi non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti".

Art. 3

1. L'articolo 5 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, e' sostituito dal seguente:
"Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Valle d'Aosta, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta' entro il primo giorno dell'elezione".

Art. 4

1. La lettera e) dell'articolo 6 della legge 5,agosto 1962, n. 1257, e' sostituita dalla seguente:
"I dipendenti dell'amministrazione regionale, che occupano posti inclusi nelle tabelle dell'allegato c) della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, e i funzionari della carriera direttiva o assimilata degli enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti alla vigilanza della regione, nonche' gli amministratori di tali enti, istituti o aziende (esclusi comuni e comunita' montane)".

Art. 5

1. All'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, e' aggiunto il seguente comma:
"Coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla amministrazione regionale, da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua vigilanza, non compresi nelle categorie di ineleggibili, in caso di elezione sono collocati in aspettativa per mandato consiliare per tutta la durata della carica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni".

Art. 6

1. Il primo periodo dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, e' sostituito con il seguente:
"La funzione di consigliere regionale e' incompatibile con quella di sindaco, assessore, consigliere comunale e amministratore di comunita' montana della regione".

Art. 7

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, e' sostituito dal seguente:
"Le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di Aosta dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione".

Art. 8

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono inseriti i seguenti:
"Per i partiti o gruppi politici costituiti nel consiglio regionale in gruppi consiliari nella legislatura precedente o che nell'ultima elezione del consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio, le liste dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario nazionale o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazioni dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da questi ultimi incaricati con mandato autenticato da notaio.
La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da cancelliere di pretura".

Art. 11

1. Le norme relative alla decorrenza del quinquennio di carica del consiglio regionale stabilite dall'articolo 2 della presente legge si applicano anche al consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.