Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1977 (terzo provvedimento)
Testo vigente
DEL TESORO
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica per l'anno finanziario 1977 di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, e' elevata di lire 829.500.000.
DEGLI AFFARI ESTERI
Art. 2
1. Alle spese di cui al capitolo 4531 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Art. 3
1. Lo stanziamento stabilito dall'articolo 84 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, e' ridotto, per l'anno finanziario 1977, a L. 24.000.000.000.
DELL'INTERNO
Art. 4
1. Alle spese di cui ai capitoli 1576, 1578, 1579 e 1581 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
DEI LAVORI PUBBLICI
Art. 5
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 100 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, e' elevata, per l'anno finanziario 1977, da L. 120.127.400.000 a L. 128.737.400.000.
DELLA DIFESA
Art. 6
1. Alle spese di cui ai capitoli 4012 e 4052 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, si applicano per l'anno 1977, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
DELLA MARINA MERCANTILE
Art. 7
1. Alle spese di cui al capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
DELLA SANITA'
Art. 8
1. La somma autorizzata dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, per l'assistenza sanitaria protesica, specifica, generica, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi civili, gia' elevata di lire 78.100.000.000 dall'articolo 186 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, e di L. 25.000.000.000 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 629, e' ulteriormente elevata, per l'anno 1977, di L. 25.000.000.000.
Art. 9
1. Lo stanziamento autorizzato con l'articolo 190 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, e' elevato di L. 10.000.000.
Art. 10
1. Alle spese di cui ai capitoli 1577, 2532, 2535, 4082 e 4538 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Art. 11
1. Alle spese di cui al capitolo 2566 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.