Istituzione del premio di produzione per il personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed altri provvedimenti relativi al personale stesso
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a corrispondere al proprio personale, ivi compreso quello rivestito di qualifica dirigenziale, a decorrere dal 10 gennaio 1978, un compenso mensile denominato "premio di produzione" al fine di accrescere la produttivita' dell'Azienda.
2. Il compenso di cui al precedente comma e' esteso agli incaricati ed ai loro dipendenti utilizzati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'espletamento di servizi in base agli articoli 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236; 31 della legge 27 luglio 1967, n. 668, e 29 della legge 7 ottobre 1969, n. 747.
Art. 2
1. Per il 1979 e per gli anni successivi la somma di lire 80,5 miliardi, destinata nel 1978 alla corresponsione del premio di produzione, potra' essere aumentata in funzione delle variazioni che, rispetto al 1977, saranno accertate nel rapporto tra unita' di traffico e consistenza numerica del personale relativa all'anno cui il premio si riferisce.1
Art. 3
1. La valutazione dei rapporti di produttivita', l'entita' dell'importo dovuto al personale, nonche' i criteri e le modalita' per l'attribuzione del premio, saranno stabiliti entro il mese di febbraio di ciascun anno sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, previo parere del consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dei trasporti.
2. Con il medesimo decreto verranno altresi' determinati ai fini dell'attribuzione del premio di produzione:
1) i settori di raggruppamento delle diverse qualifiche del personale ferroviario;
2) il numero delle fasce nelle quali viene ripartito il premio di produzione;
3) le modalita' di corresponsione del premio stesso.
Art. 4
1. Il premio di produzione e' corrisposto in base alle giornate di presenza in servizio.
2. Nel computo sono comprese le giornate di congedo ordinario e quelle di assenza per infortunio sul lavoro, malattia professionale o contratta per causa unica e diretta di servizio.
3. escluso il personale ferroviario comandato presso altre amministrazioni statali o presso enti pubblici.
Art. 5
1. Il comma quarto dell'articolo 29 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"I turni di reperibilita' sono articolati per unita' operative dei vari servizi. La definizione delle unita' operative e la durata dei turni stessi saranno determinate sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. In tale occasione verra' provveduto ad un opportuno ridimensionamento dei settori interessati alla reperibilita'.
L'istituzione dei turni di reperibilita' non deve comportare aumento di posti di organico nel complesso di impianti omogenei".
Art. 6
1. L'articolo 30 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Al personale che viene incluso in turno di reperibilita' e' corrisposto il seguente compenso:
1) indennita' di reperibilita' per ogni giornata di turno: dirigenti lire 6.000; altro personale lire 2.700;
2) indennita' per ogni chiamata lire 4.500.
Il personale che per qualsiasi motivo non e' assoggettato all'obbligo della reperibilita', ed e' eccezionalmente chiamato per inconvenienti di esercizio, ha titolo ad una indennita' pari a quella di chiamata.
Al personale chiamato ad intervenire per le esigenze dell'esercizio ferroviario, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, spetta il compenso orario per lavoro straordinario previsto, per la qualifica rivestita, nei limiti e con le modalita' stabilite dalle vigenti disposizioni".
Le indennita' fissate nelle suddette misure per compenso di reperibilita' e di chiamata vanno corrisposte dalla data del 1 luglio 1978. Con provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si provvedera' a dare attuazione alla nuova organizzazione dell'istituto della reperibilita' entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
1. La facolta' di cui all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni, cosi' come integrata dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 197, puo' essere esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fino al 31 dicembre 1985.
Art. 8
1. Correlativamente alla facolta' di cui al precedente articolo sono prorogati fino alla stessa data il disposto dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, dell'articolo 11 della legge 17 agosto 1974, n. 396, e dell'articolo 9 della legge 6 giugno 1975, n. 197.
Art. 9
1. L'articolo 12 della legge 17 agosto 1974, n. 396, deve essere interpretato come conferimento all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dalla data di entrata in vigore della stessa legge 17 agosto 1974, n. 396, della possibilita' di superare l'organico previsto dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni e integrazioni, per i seguenti provvedimenti:
1) bandi di concorso interni alle qualifiche iniziali delle diverse carriere del personale ferroviario;
2) immissione dei vincitori dei concorsi interni a posti prestabiliti per qualifiche iniziali delle diverse carriere ferroviarie;
3) immissione dei vincitori e degli idonei dei concorsi interni per qualifiche iniziali delle diverse carriere ferroviarie di cui al terzo comma dell'articolo 82 della legge 26 marzo 1958, n. 425;
4) cambio di qualifica a qualifiche iniziali ex articoli 48 e 49 della legge 26 marzo 1958, n. 425;
5) riammissione a qualifiche iniziali di cui all'articolo 161 della legge 26 marzo 1958, n. 425;
6) assunzione di ex militari tecnici specialisti e di ex allievi di scuole professionali o di apprendistato assunti dal Ministero dei trasporti, di cui al secondo terzo comma dell'articolo 6 della legge 26 marzo 1958 n. 425.
Art. 10
1. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1978, n. 7, hanno decorrenza dal 10 luglio 1977.
Art. 11
1. La lettera B) dell'articolo 52 delle disposizioni sulle Competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
"B) Premio orario di presenza a bordo.
Per ogni ora di presenza a bordo viene corrisposto in premio nelle seguenti misure:
Lire
Comandante.
Direttore di macchina ...................................|
Primo ufficiale navale .................................. > 580
Primo ufficiale di macchina .............................|
Primo ufficiale marconista ..............................|
Ufficiale navale ........................................|
Ufficiale di macchina ................................... > 425
Ufficiale marconista ....................................|
Nostromo ................................................|
Capo motorista .......................................... > 425
Capo elettricista .......................................|
Carpentiere .............................................|
Motorista ............................................... > 425
Elettricista ............................................|
Marinaio ................................................|
Ingrassatore ............................................ > 425
Carbonaio ............................................... 425".
E' soppresso l'ultimo comma della lettera C) dell'articolo 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la citata legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni.