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Adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle Comunita' europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Campo di applicazione

1. La presente legge si applica agli "imballaggi preconfezionati C.E.E.", di cui al successivo articolo 3, contenenti prodotti . . . destinati alla vendita in quantita' unitarie costanti:

  1. 1) pari a valori prefissati dal produttore;

  2. 2) espresse in unita' di massa o di volume;

  3. 3) superiori o uguali a 5 grammi o a 5 millilitri e inferiori o uguali a 10 chilogrammi o a 10 litri.1

Art. 2 Definizioni

1. Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale tale prodotto e' preconfezionato.

2. Un prodotto e' preconfezionato quando e' contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che la quantita' del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso.

3. La massa nominale o il volume nominale del contenuto di un imballaggio preconfezionato e' la massa o il volume indicato sull'imballaggio e corrisponde alla quantita' di prodotto che si ritiene debba contenere.

4. Il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato e' la quantita' in termini di massa o volume di prodotto che esso contiene realmente. In tutte le operazioni di controllo, per i prodotti la cui quantita' e' espressa in unita' di volume, il valore del contenuto effettivo preso in considerazione e' quello di detto contenuto alla temperatura di 20 Gradi C, qualunque sia la temperatura alla quale sono stati eseguiti il riempimento o il controllo.

5. Tale norma non si applica tuttavia ai prodotti surgelati e congelati la cui quantita' e' espressa in unita' di volume.

6. L'errore in meno di un imballaggio preconfezionato e' la quantita' di cui il suo contenuto effettivo differisce in meno dalla quantita' nominale.

Art. 3 Marchio C.E.E

1. Gli imballaggi preconfezionati conformi alle disposizioni della presente legge possono essere contrassegnati con marchio C.E.E. e sono in seguito denominati "imballaggi preconfezionati C.E.E.". Se il marchio non e' "a secco" la stampigliatura deve essere apposta usando inchiostri indelebili e tali da non alterare le caratteristiche dell'imballagio e quelle del prodotto confezionato.

2. Le caratteristiche e le modalita' di applicazione del marchio C.E.E. sono fissate con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. E' vietata l'apposizione, sugli imballaggi preconfezionati non conformi alle disposizioni della presente legge, di contrassegni le cui caratteristiche siano tali da generare confusione sul mercato con il marchio C.E.E. o da trarre comunque in inganno l'acquirente di preimballaggi C.E.E.

Art. 4 Immissione sul mercato

1. Ferma restando la possibilita' dei controlli metrologici, di cui al successivo articolo 10, gli imballaggi preconfezionati C.E.E. possono essere liberamente immessi sul mercato, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di determinazione del volume o della massa, o dei metodi di misura o di controllo impiegati, o di indicazioni obbligatorie relative alla massa o al volume nominali del prodotto contenuto.

Art. 5 Tolleranze

1. Gli errori massimi tollerati in meno sono quelli fissati nella tabella dell'allegato I.

2. Inoltre, per i lotti determinati secondo l'allegato II, gli imballaggi preconfezionati C.E.E. devono essere confezionati in modo che l'imballaggio definitivo soddisfi alle seguenti condizioni:

  1. a) il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati non deve essere inferiore, in media, alla quantita' nominale;

  2. b) la percentuale di imballaggi preconfezionati che presentano un errore in meno superiore all'errore massimo tollerato deve essere di valore tale da consentire che la partita dei preimballaggi soddisfi ai controlli definiti all'allegato II;

  3. c) nessun preimballaggio che presenti un errore in meno superiore a due volte l'errore massimo tollerato puo' essere posto in commercio.

Art. 6 Iscrizioni metrologiche

1. Gli imballaggi preconfezionati C.E.E. devono recare l'indicazione, in unita' SI, della massa nominale o del volume nominale del prodotto contenuto, nonche' un marchio o una iscrizione che permetta di identificare chi ha effettuato o fatto effettuare il riempimento, oppure, qualora si tratti di "imballaggi preconfezionati C.E.E." provenienti da Stati non membri della Comunita' europea, l'importatore stabilito nella Comunita'.

2. Le caratteristiche delle predette indicazioni, ivi comprese le specifiche unita' di misura secondo cui deve essere espressa la quantita' nominale del contenuto e le loro modalita' di apposizione, sono fissate con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Sono vietate altre iscrizioni metrologiche oltre quelle previste dal presente articolo e dal precedente articolo 3.

Art. 7 Controlli

1. La quantita' di prodotto contenuta in un imballaggio preconfezionato, denominata contenuto effettivo, deve essere misurata oppure controllata in termini di massa o di volume sotto la responsabilita' di chi effettua il riempimento; lo stesso obbligo sussiste per l'importatore, quando si tratti di imballaggi preconfezionati C.E.E. fabbricati fuori della Comunita' europea. La misurazione o il controllo sono effettuati mediante uno strumento legale di misura adatto alla natura delle operazioni da compiere ed in regola con le disposizioni metriche in vigore.

2. Il predetto controllo di fabbricazione puo' essere eseguito per campionamento.

3. Quando il contenuto effettivo non viene misurato, il controllo di chi effettua il riempimento deve essere organizzato in modo che sia effettivamente garantito il valore del contenuto secondo le norme della presente legge.

4. La disposizione del precedente comma si considera soddisfatta, se chi effettua il riempimento procede ad un controllo di fabbricazione secondo modalita' ammesse dall'Ufficio centrale metrico e tiene a disposizione di detto Ufficio, i documenti in cui sono registrati i risultati del controllo, per attestare che i controlli, le correzioni e gli aggiustamenti resisi necessari sono stati effettuati in modo corretto e regolare.

5. In caso di importazioni provenienti dai Paesi terzi l'importatore, anziche' effettuare la misurazione o il controllo, puo' dimostrare di essersi premunito di tutte le garanzie che gli consentono di assumersi la responsabilita'.

6. Per i prodotti la cui quantita' e' espressa in unita' di volume, gli obblighi della misurazione o del controllo di fabbricazione sono soddisfatti anche mediante le bottiglie recipienti-misura definite al titolo II del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, riempite alle condizioni previste dalle norme in vigore e dalla presente legge.

Art. 8 Disposizioni transitorie

1. Fino a quando in Belgio, in Irlanda, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito non sia stata applicata la direttiva (CEE) n. 76/211 del 20 gennaio 1976, e comunque non oltre il 31 dicembre 1979, gli imballaggi preconfezionati nei Paesi predetti conformi alle prescrizioni dell'articolo 5, anche se non rispondenti alle altre norme della presente legge, possono essere liberamente immessi sul mercato allo stesso titolo e alle stesse condizioni valide per gli "imballaggi preconfezionati C.E.E.".

Art. 9 Delega al Governo

1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito decreto avente valore di legge ordinaria per la revisione della disciplina metrologica sul preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E. contemplato dalla presente legge, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

  1. 1) le iscrizioni concernenti il volume e la massa nominale devono essere normalizzate nelle loro caratteristiche dimensionali, nella loro ubicazione, nonche' nelle unita' di misura secondo cui il volume o la massa medesimi devono essere espressi;

  2. 2) i volumi o le masse nominali e gli errori massimi tollerati devono essere unificati secondo valori, ove possibile, coerenti con quelli previsti per i preimballaggi di tipo C.E.E.;

  3. 3) un codice deve consentire l'identificazione del lotto di appartenenza del preimballaggio;

  4. 4) nei casi in cui la quantita' contenuta nel preimballaggio non viene misurata all'atto stesso del preconfezionamento, ma e' controllata successivamente, dovra' essere precisato quando e' obbligatorio l'impiego di selezionatrici ponderali regolarmente legalizzate secondo le vigenti leggi metriche, ai fini di una idonea effettuazione del controllo medesimo;

  5. 5) i preimballaggi devono essere resi conformi alle nuove norme metrologiche fissate dai provvedimenti delegato entro cinque anni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 10 Controlli statali

1. Il controllo sulla conformita' delle disposizioni del presente legge degli imballaggi preconfezionati C.E.E e' effettuato dal personale degli uffici di cui al successivo articolo 15 presso il fabbricante o, quando si tratti di preimballaggi importati da Paesi non membri della C.E.E., presso i magazzini dell'importatore o de suoi aventi causa stabiliti nel territorio nazionale.

2. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato del controllo sono a carico del fabbricante, dell'importatore o del detentore dei preimballaggi.

3. Sono del pari a carico del predetto fabbricante, dell'importatore o del detentore di preimballaggi le spese per il trasporto del materiale metrologico necessario alle operazioni di controllo.

4. Le somme relative alle spese previste al comma precedente sono determinate sulla base delle tariffe vigenti per la verificazione degli strumenti di misura presso il domicilio degli utenti e dei fabbricanti metrici e versate in conto entrate del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (capitolo 3600).

5. Al personale incaricato delle operazioni di controllo spettano le indennita' di missione ed i rimborsi previsti dalle norme vigenti per le verificazioni di strumenti di misura presso il domicilio degli utenti e dei fabbricanti metrici.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con propri decreti, le modalita' del controllo, tenuto conto dei metodi di riferimento di cui all'allegato II.

8. Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno indicati gli organi competenti e le modalita' dei controlli che dovranno essere effettuati in ogni fase del commercio.

Art. 11 Preimballaggi provenienti da Paesi della Comunita'

1. Gli imballaggi preconfezionati C.E.E. provenienti da Paesi membri della Comunita' europea che abbiano recepito nel proprio ordinamento la direttiva comunitaria n. 76/211/CEE per i quali il controllo di cui al primo comma dell'articolo 10 precedente, ai sensi della direttiva predetta, e' effettuato dalle relative competenti autorita' - sono controllati presso i magazzini dell'importatore o dei suoi aventi causa secondo le modalita' previste nel regolamento d'esecuzione della presente legge.