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Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1978 (terzo provvedimento)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. L'importo massimo delle anticipazioni che il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1978, fissato in lire 559.025.258.000 dall'articolo 21 della legge 27 aprile 1978, n. 143, e' ridotto di lire 18 miliardi 345.200.000 per effetto dell'applicazione dell'articolo 8 della legge 4 agosto 1978, n. 483.

Art. 3

1. L'importo massimo delle anticipazioni che il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1978, fissato in lire 1.231.595.333.000 dall'articolo 26 della legge 27 aprile 1978, n. 143, e' aumentato di lire 77.748.450.000 in relazione alle variazioni che si apportano con la presente legge nonche' di lire 18.700.000.000 e di lire 7.400.000.000 in relazione all'applicazione, rispettivamente, delle leggi 9 gennaio 1978, n. 7 e n. 8, tenuto conto della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Art. 5

1. All'importo di lire 4.437.675.000 che con la presente legge viene portato in aumento dell'assegnazione per l'anno 1978 in favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, in relazione alle somme dovute dall'Opera stessa al Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, si applicano le norme di cui all'articolo 216 della legge 27 aprile 1978, n. 143, e, pertanto, sara' versato al capitolo n. 3615 dello stato di previsione dell'entrata statale per l'anno 1978.

ECONOMICA

Art. 7

1. L'autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 1972, n. 734, successivamente integrato dall'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 261, per la costruzione e l'arredamento del nuovo palazzo di giustizia di Ancona ovvero per la riparazione, ristrutturazione ed ampliamento di quello esistente, e' revocata.

2. Per le medesime finalita' di cui al precedente comma, e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1978, per essere assegnata, quale contributo speciale, alla Regione Marche.

Art. 8

1. L'articolo 70 della legge 27 aprile 1978, n. 143, gia' sostituito dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1978, n. 482, e' sostituito dal seguente:
"Le quote variabili del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite per l'anno finanziario 1978 in lire 113.715.000.000 ed in lire 746.397.233.000, rispettivamente, ai sensi della lettera b) e della lettera c) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356.
La quota di cui al predetto articolo 2, lettera c), corrisponde agli stanziamenti previsti per l'anno finanziario 1978 dalle leggi 28 marzo 1968, n. 437, 2 marzo 1974, n. 78, 6 giugno 1974, n. 317, 1 marzo 1975, n. 47, 9 maggio 1975, n. 153, 5 agosto 1975, n. 412, 16 ottobre 1975, n. 493, 10 maggio 1976, n. 261, 10 maggio 1976, n. 352 e 1 luglio 1977, n. 403".

Art. 10

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 104 della legge 27 aprile 1978, n. 143, recante approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1978, e' elevata da lire 129 miliardi 900.000.000 a lire 633.670.000.000.