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Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978

Testo vigente

Art. 12

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1966, n. 526, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della citta', e' stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 2.457.597.000.

Art. 13

1. In relazione all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1945, n. 82, ed agli impegni in materia di personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, l'assegnazione dei fondi a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, e' stabilita, per l'anno finanziario 1978, in lire 215.000.000.000, ivi compresa la somma di lire 45 miliardi da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei "programmi finalizzati", approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

2. Il Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo ogni semestre allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, sentite le Amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.

Art. 14

1. Per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, ai comuni ed ai consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e' autorizzato il limite di impegno di lire 50 milioni per l'anno finanziario 1978.

2. Le annualita' occorrenti per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma saranno stanziate al capitolo n. 5930 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'anno 1978 e fino al 2007.

Art. 15

1. In relazione all'andamento dei programmi spaziali nazionali di cui alla legge 2 agosto 1974, n. 388, la spesa per l'attuazione dei programmi stessi, per l'anno finanziario 1978, e' stabilita in lire 30.000.000.000.

Art. 16

1. Per l'anno finanziario 1978 e' autorizzato il rimborso all'Azienda nazionale autonoma delle strade - a carico del capitolo n. 7734 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto anno finanziario - dell'onere di lire 26.244.577.000 relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Art. 17

1. A seguito degli impegni derivanti dal decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito nella legge 6 aprile 1977, n. 106, per l'anno finanziario 1978 e' autorizzato il versamento della somma di lire 55.726.082.000 al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, relativa all'ammortamento dei mutui contratti dalla Societa' autostrade romane ed abruzzesi (SARA), per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, scadenti nello stesso anno 1978.

2. E' altresi' autorizzato il rimborso all'Azienda nazionale autonoma delle strade - a carico del capitolo n. 7788 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto anno finanziario - della somma di lire 273.918.000 relative alle rate scadenti il 1 gennaio 1978 dei mutui di cui al precedente comma.

Art. 19

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonche' del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, e' stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 12 miliardi e 70 milioni.

Art. 21

1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo di lire 559.025.258.000 a copertura del disavanzo di gestione dell'amministrazione stessa per l'anno 1978.

2. Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1 gennaio 1978-31 agosto 1978, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al primo comma, anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente.

Art. 22

1. Per l'anno finanziario 1978, le somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nonche' per la graduale regolazione di partite pregresse, restano stabilite nel complessivo importo di lire 112.169.000.000 e sono poste a carico del Ministero del tesoro.

2. Di detto importo lire 110.669.000.000 sono destinate per i fini di cui ai citati articoli 15, 16, 17 e 19 del predetto testo unico e lire 1.500.000.000 alla graduale regolazione di partite pregresse.

Art. 23

1. Ai sensi dell'articolo 10 - secondo comma - della legge 23 dicembre 1975, n. 698, il fondo speciale da ripartire tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonche' tra le province di Trento e Bolzano per il trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia e' stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 70.163.000.000.

Art. 24

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 novembre 1975, n. 764, l'apporto dello Stato per sopperire alle occorrenze relative alla liquidazione dell'ente "Gioventu' italiana" da versare al conto di tesoreria di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e' stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 1.000.000.000, ed e' iscritto al capitolo n. 4585 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. Allo stesso capitolo e' iscritta la somma di lire 34 miliardi da versare al predetto conto di tesoreria per le occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia.

Art. 25

1. Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 3 febbraio 1976, n. 11, la somma occorrente per dare esecuzione agli accordi previsti dall'articolo 1 della legge stessa e' determinata, per l'anno finanziario 1978, in lire 10.812.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 4499 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Art. 26

1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo complessivo di lire 1.231.595.333.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1978.

2. Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello dei trasporti.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere per il periodo 1 gennaio 1978-31 agosto 1978, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al primo comma, anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente.

Art. 27

1. Per l'anno finanziario 1978, le somme da corrispondere da parte del Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in relazione al regolamento (CEE) 1192/69 del Consiglio in data 26 giugno 1969, relativo alle norme per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (categorie II III, IV, X, XIV e XV ed al regolamento (CEE) 1191/69 del 26 giugno 1969, riguardante l'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, restano determinate rispettivamente in lire 366.456.813.000 ed in lire 559.746.491.000.

Art. 28

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 ottobre 1977, n. 863, la somma da versare al conto corrente infruttifero denominato "Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma" e' stabilita, per l'anno finanziario 1978, in lire 21.000.000.000.

Art. 29

1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978, del fondo iscritto al capitolo n. 6851 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti all'organizzazione e al funzionamento dei commissariati del Governo presso le regioni a statuto ordinario e per quelle relative alle commissioni di controllo.

Art. 30

1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1978, del fondo iscritto al capitolo n. 6852 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali.

Art. 31

1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche e amministrative dal fondo iscritto al capitolo n. 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennita' e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico.