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Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-82

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1980, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).

2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

Art. 2

1. E' approvato in lire 150.248.813.946.000 in termini di competenza ed in lire 151.385.180.439.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1980.

Art. 3

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1980, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

Art. 5

1. L'assegnazione di lire 326 miliardi, autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per l'anno finanziario 1980, e' comprensiva della somma di lire 80.000.000.000 da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei "programmi finalizzati", approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

2. Il Ministro, incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo ogni semestre allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su sua proposta, sentite le Amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.

Art. 6

1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo di lire 1.194.244.959.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1980.2

2. Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1 gennaio 1980-31 agosto 1980, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al primo comma, anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente.

4. Il limite massimo dei pagamenti che possono effettuarsi nell'anno finanziario 1980, in conto competenza ed in conto residui, resta determinato in lire 1.044.689.781.000 e in lire 141.944.482.000, rispettivamente, per i capitoli n. 8316 e n. 8327 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.2

Art. 7

1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo complessivo di lire 1.420.337.657.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1980.3

2. Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello dei trasporti.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1 gennaio 1980-31 agosto 1980, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al primo comma anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma Precedente.

4. Il limite massimo dei pagamenti che possono effettuarsi nell'anno finanziario 1980, in conto competenza ed in conto residui, resta determinato in lire 1.489.917.000.000.

Art. 8

1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche e amministrative dai fondi iscritti, rispettivamente per competenza e cassa, al capitolo n. 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennita' e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico.

Art. 9

1. Il Ministro, del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:

  1. a) alla ripartizione del fondo di lire 15.911.386.000 iscritto al capitolo n. 6445 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 in applicazione dell'art. 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'art. 31 della legge medesima:

  2. b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 73 della legge citata.

2. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente e' data facolta' al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati.

Art. 10

1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli numeri 2531, 6682, 6683, 6741, 6771, 6857, 6858, 6862 e 9004 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

2. Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

Art. 11

1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli numeri 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.