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Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1980

Testo vigente

Disposizioni generali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nello stato di previsione dell'entrata, degli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome, approvati con la legge 30 aprile 1980, n. 149, e assestati con la legge 17 ottobre 1980, n. 655, sono introdotte, per l'anno finanziario 1980, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

Stato di previsione del Ministro del tesoro

Art. 3

1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1980, n. 149 sostituito dall'articolo 2 della legge 17 ottobre 1980, n. 655 e ulteriormente sostituita dal seguente:
"Ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il fondo sanitario nazionale e' determinato per l'anno finanziario 1980, in L. 18.444.700.000.000 ed e' iscritto per L. 17.998.700.000.000, al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministrero del tesoro per la parte corrente e per L. 446.000.000.000 al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministrero del bilancio e della programmazione economica per la parte in conto capitale".

Stato di previsione del Ministro della sanita'

Disposizioni finali

Art. 6

1. Sugli stanziamenti di cui alla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni della data di pubblicazione della legge medesima.

Art. 7

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 marzo 1981
PERTINI
FORLANI - ANDREATTA -
LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: SARTI