Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1980
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e dei bilanci delle Amministrazioni e Aziende autonome, approvati con la legge 30 aprile 1980, n. 149, sono introdotte, per l'anno finanziario 1980, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
Art. 2
1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1980, n. 149, e' sostituito dal seguente:
"Ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il fondo sanitario nazionale e' determinato, per l'anno finanziario 1980, in lire 18.040.000.000.000 ed e' iscritto per lire 17.594 miliardi al capitolo n. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per la parte corrente e per lire 446 miliardi al capitolo n. 7082 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per la parte in conto capitale".
Art. 3
1. L'importo massimo delle anticipazioni che il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1980, fissato in lire 1.194.244.959.000 dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1980, n. 149, relativa al "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-1982", e' aumentato di lire 38.000.000.000 in relazione all'applicazione della legge 24 marzo 1980, n. 93, tenuto conto del disposto di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
2. Correlativamente, al quarto comma dello stesso articolo 6 il limite massimo dei pagamenti che possono effettuarsi nell'anno finanziario 1980, in conto competenza ed in conto residui, stabilito in lire 1.044.689.781.000 per il capitolo n. 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, viene rideterminato in lire 1.423.690.381.000.
Art. 4
1. L'articolo 16 della legge 30 aprile 1980, n. 149, e' sostituito con il seguente: "Il Ministro del tesoro ha facolta' di emettere, per l'anno finanziario 1980, buoni ordinari del tesoro per un importo massimo, al netto dei buoni da rimborsare, di 30.000 miliardi di lire secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato.
Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonche' l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1980 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.
Il limite massimo di circolazione dei buoni ordinari del tesoro e' stabilito, nell'anno finanziario 1980, nell'importo di lire 80.000 miliardi.
E' data facolta', altresi', al Ministro del tesoro di autorizzare, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonche' di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del tesoro".
Art. 5
1. L'articolo 4 della legge 30 aprile 1980, n. 149, e sostituito dal seguente:
"Ai sensi dell'articolo 20, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle attribuzioni demandategli per legge, impegna ed ordina le spese iscritte nelle rubriche dal n. 2 al n. 24 e nn. 37 e 38 dello stato di previsione del Ministero del tesoro".
Art. 6
1. Ai sensi dell'articolo 20, primo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 17 della legge stessa sono integrate, per l'anno finanziario 1980, della somma di lire 25 miliardi da destinare, in coerenza con le linee del piano agricolo nazionale adottate ai sensi e per gli effetti della medesima legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'acquisizione di impianti di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli da parte di cooperative e loro consorzi e di associazioni di produttori agricoli a titolo principale, senza scopi di lucro, operanti nel settore.
Art. 7
1. Ai fini della ripartizione della spesa autorizzata dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, per l'istituzione dei centri di servizio, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal capitolo n. 4797 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1980 a capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.
Art. 8
1. L'articolo 38 della legge 30 aprile 1980, n. 149, e' sostituito dal seguente:
"Le quote variabili del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite, per l'anno finanziario 1980, in lire 216.396.412.000 ed in lire 514.784.850.000, rispettivamente ai sensi della lettera b) e della lettera c) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356.
La quota di cui al predetto articolo 2, lettera c), corrisponde agli stanziamenti previsti, per l'anno finanziario 1980, dalle leggi:
28 marzo 1968, n. 437; 9 maggio 1975, n. 153; 5 agosto 1975, n. 412; 10 maggio 1976, n. 261; 10 maggio 1976, n. 352; 1 luglio 1977, n. 403, articolo 2.
Il limite massimo dei pagamenti che possono effettuarsi nell'anno finanziario 1980, in conto competenza e in conto residui, sulle somme iscritte al capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dei precedenti commi, nonche' sulle altre somme considerate nella dotazione del capitolo medesimo, resta complessivamente determinato, escluse le somme di cui al successivo comma, in lire 2.500.000.000.000.
Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione ai capitoli nn. 3345, 3346, 3347 e 4561 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al predetto capitolo n. 7081 del menzionato stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Art. 9
1. Per provvedere al ripianamento dei disavanzi pregressi a tutto il 30 giugno 1979 per l'assistenza sanitaria, protesica, specifica, generica, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi civili e' autorizzata la spesa di lire 54.000.000.000 che e' iscritta al capitolo n. 2532 dello stato di previsione del Ministero della sanita'.
Art. 10
1. Gli stanziamenti relativi alle leggi 7 agosto 1973, n. 519 (Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'istituto superiore di sanita), e 21 dicembre 1978, n. 843 (articolo 45: versamento al fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane), gia' autorizzati con la tabella B di cui all'articolo 97 della legge 30 aprile 1980, n. 149, sono rideterminati, rispettivamente, in lire 1.230.000.000 e lire 61.607.622.000.
Art. 11
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 ottobre 1980
PERTINI
COSSIGA - PANDOLFI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO