Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 16 gennaio 1967, n. 2, a favore dell'Istituto Luigi Sturzo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contributo annuo a carico dello Stato, previsto dalla legge 16 gennaio 1967, n. 2, in favore dell'Istituto Luigi Sturzo, e' elevato a lire 120 milioni, con decorrenza dall'esercizio 1979.
2. A decorrere dall'anno 1981, l'Istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali nel cui stato di previsione della spesa sara' iscritto, ai sensi della legge 2 aprile 1980, n. 123, il relativo contributo cosi' come rideterminato dalla presente legge.
Art. 2
1. All'onere di lire 90 milioni derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni 1979 e 1980 si fara' fronte, quanto a lire 60 milioni, a carico e con riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi e, quanto a lire 120 milioni, con corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1980
PERTINI
FORLANI - BIASINI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: SARTI