Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)
Testo vigente
Art. 11
1. Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1979 deve essere deliberato in pareggio entro il 28 febbraio 1979, anche in deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43.
Art. 12
1. Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, approvati ai sensi di legge, e' assicurato, per l'anno 1979, da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno.
2. L'importo di tali erogazioni e' determinato sulla base di apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, da produrre al Ministero dell'interno e al Ministero del tesoro entro il 30 giugno 1979 secondo le modalita' che saranno indicate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il versamento di tale importo, nonche' della quarta trimestralita' di cui all'articolo 1, resta subordinato alla presentazione da parte degli enti locali della certificazione prevista al comma precedente.
Art. 13
1. Il fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e' destinato alla concessione in luogo dei mutui, ferme restando condizioni e modalita', di contributi in capitale per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree, nonche' per la realizzazione delle opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di zona.
2. Dal 1 gennaio 1979 cessano di avere efficacia le delegazioni di pagamento rilasciate dai comuni a favore della Cassa depositi e prestiti a garanzia dei mutui concessi a valere sul citato fondo speciale, e non saranno piu' dovute le residue rate di ammortamento.
3. Per le istruttorie in corso, la Cassa depositi e prestiti, con determinazione del direttore generale, provvedera' alla messa a disposizione dei fondi sulla base delle comunicazioni delle regioni o del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi delle vigenti disposizioni, e delle domande dei comuni. L'erogazione dei fondi verra' effettuata secondo le modalita' previste per i mutui della Cassa depositi e prestiti.
4. Per le dichiarazioni di decadenza, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e all'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 513, non si tiene conto delle erogazioni effettuate per spese tecniche; in tal caso la decadenza dell'assegnazione dei fondi verra' comminata limitatamente alle somme non utilizzate.
5. Per i mutui concessi entro il 31 dicembre 1977, il termine per l'utilizzo dei fondi e' fissato al 31 marzo 1979.
Art. 14
1. In attesa della definizione del provvedimento legislativo concernente la proroga di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e' autorizzata per l'anno 1979 la iscrizione nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno medesimo di stanziamenti per importi corrispondenti a quelli effettuati per l'anno 1978 in applicazione degli articoli 18, 19 e 19-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.
2. Il Ministero delle finanze corrispondera' agli enti aventi diritto somme d'importo pari a quelle attribuite per l'anno 1978 in applicazione delle norme di cui al comma precedente, attenendosi alle procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.
Art. 15
1. L'esposizione debitoria alla data del 31 dicembre 1977 - nei confronti degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, dell'INADEL, dell'INAM, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ENEL - dei comuni e delle province, che abbiano provveduto all'approvazione dei rendiconti 1976 e 1977 ed alla determinazione dell'eventuale disavanzo di amministrazione, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, e dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978 n. 43, viene assunta a carico del bilancio dello Stato per la parte non soddisfatta all'entrata in vigore della presente legge e fino alla concorrenza del disavanzo di amministrazione risultante alla data del 31 dicembre 1977, depurato dei residui passivi di cui al comma seguente. A tali fini e' stanziata nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 la somma di lire 500 miliardi.
2. In conformita' a quanto disposto con il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, i comuni deliberano la cancellazione dei residui passivi relativamente alle somme per le quali abbiano rilasciato le attestazioni di cui all'articolo 3, punto 5, del decreto ministeriale 11 marzo 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 27 aprile 1978.
3. A tal fine gli enti locali dovranno notificare, a pena di decadenza, al Ministero del tesoro, entro il 31 marzo 1979, apposita istanza, corredata dall'elenco delle esposizioni debitorie di cui al primo comma e dalla attestazione da cui risulti l'importo del disavanzo di amministrazione e l'intervenuta approvazione dei rendiconti consuntivi, a firma del legale rappresentante dell'ente e del segretario.
4. Con decreto del Ministro del tesoro verranno stabilite le modalita' per la regolazione delle esposizioni debitorie di cui ai commi precedenti.
5. I comuni e le province dovranno utilizzare, con carattere di assoluta priorita', gli eventuali avanzi di amministrazione della gestione di competenza degli anni 1978 e 1979, per il soddisfacimento dei debiti relativi agli esercizi 1977 e precedenti verso gli altri creditori.
Art. 16
1. In deroga al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, gli aumenti in misura percentuale ivi previsti non si applicano, limitatamente all'anno 1979, alle quote aggiuntive concesse ai sensi del predetto articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, comprese quelle erogate a decorrere dal 1 gennaio 1976.1 La disciplina della perequazione automatica delle pensioni del Fondo lavoratori dipendenti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applica, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza della pensione. Tale norma ha effetto anche per le pensioni aventi decorrenza dall'anno 1978.
2. La quota aggiuntiva in cifra fissa non e' cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.
3. La trattenuta deve, comunque, fare salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma non si applicano alle pensioni ai superstiti con piu' titolari.1
Art. 17
1. L'indennita' integrativa speciale non e' cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Deve, comunque, essere fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.7
2. Le disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, introdotto con la legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 41, si applicano anche alle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.6
Art. 18
1. In attesa della legge di riordino del sistema pensionistico, la misura percentuale degli aumenti di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' fissata per l'anno 1979, in via convenzionale, a 2,9 punti e si applica anche alle pensioni supplementari e alle pensioni inferiori al trattamento minimo, in sostituzione dell'aumento di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. La disposizione di cui al precedente comma si applica, con le modalita' in esso stabilite, anche alle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.
Art. 19
1. A decorrere dal 1 gennaio 1979 ai titolari di piu' pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle gestioni dei lavoratori autonomi o a carico delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o, comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria sopra richiamata o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, l'incremento dell'indennita' integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364, o altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita, sono dovuti una sola volta.3
2. Ai fini previsti dal precedente comma, qualora su una delle pensioni trovi applicazione la legge 31 luglio 1975, n. 364, continua a corrispondersi l'indennita' integrativa speciale di cui alla legge stessa, restando in ogni caso non dovuta la quota aggiuntiva di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, numero 160, o altro
analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita.
3. Nel caso di concorso di pensioni erogate dall'assicurazione
generale obbligatoria e da gestioni che erogano pensioni diverse da quelle indicate nel comma precedente, i trattamenti di cui al primo comma sono a carico dell'assicurazione generale obbligatoria stessa.
4. In tutti gli altri casi i trattamenti di cui al primo comma sono a carico della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza piu' remota o, in caso di pari decorrenza, della gestione che eroga la pensione di importo piu' elevato. Qualora una delle pensioni sia a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i trattamenti predetti sono a carico della gestione che eroga il trattamento in cifra fissa.
5. Nei casi di concorso di piu' pensioni a carico della stessa gestione i trattamenti di cui al primo comma spettano sulla pensione diretta.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni integrate al trattamento minimo e alle pensioni ai superstiti con piu' titolari.1
Art. 20
1. Limitatamente all'anno 1979 e a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1979 il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, e' stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in riferimento ai minimi previsti per ciascuna qualifica dai contratti collettivi di categoria raggruppati per settori omogenei.
2. Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria.
3. Il presente articolo non si applica altresi' ai lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associativi, soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.1
Art. 21
1. Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non puo' essere inferiore a quello della retribuzione media della quinta classe di contribuzione obbligatoria.1
2. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti non puo' essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al precedente comma, per i lavoratori dipendenti comuni.1
3. Per la contribuzione volontaria relativa a periodi successivi al 1 gennaio 1979 i commi dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
"Qualora l'assicurato, per il trimestre considerato, abbia versato una somma inferiore a quella determinata secondo le modalita' di cui al comma precedente, la somma corrisposta viene ripartita in tanti contributi quanti se ne ottengono dalla divisione della somma versata per l'importo del contributo assegnato.
I contributi determinati ai sensi del precedente comma, da considerare ai fini sia del diritto che della misura delle prestazioni, sono accreditati a decorrere dal primo sabato compreso nel periodo di versamento".
Art. 22
1. Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, ai quali devono essere commisurati i contributi dovuti in favore degli addetti ai servizi domestici e familiari sono elevati a:
1) lire settecento, per retribuzioni effettive non superiori a lire mille;
2) lire mille, per retribuzioni effettive superiori a lire mille e fino a lire mille e cinquecento;
3) lire mille e cinquecento, per retribuzioni effettive superiori a lire mille e cinquecento.
2. Le retribuzioni convenzionali di cui al precedente comma variano nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.
3. E' abrogato il penultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.1
Art. 23
1. L'interesse di dilazione corrisposto dai datori di lavoro autorizzati alla regolarizzazione rateale di debiti per contributi ed accessori di legge nei confronti degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria non puo' essere inferiore alla misura degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di piu' favorevole trattamento, maggiorati di un punto, e sara' determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
2. La stessa misura si applica anche nei casi di autorizzazione al differimento nel versamento dei contributi oltre i termini di legge.
3. Nei confronti delle piccole e medie imprese che ne abbiano fatto motivata richiesta, ove il differimento autorizzato non superi i trenta giorni, non si fa luogo ad applicazione di interessi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, sono determinati i criteri e le modalita' per il conseguimento del beneficio anzidetto.1
Art. 24
1. A decorrere dal 1 gennaio 1979 le somme riscosse in ciascuna settimana per le gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonche' per le gestioni di previdenza ed assistenza obbligatorie che si ricollegano alla finanza statale sono versate dagli enti ed istituti percettori entro il quinto giorno della settimana successiva a quella di esazione, in un conto aperto presso la tesoreria dello Stato, al netto delle somme necessarie per gli impegni di spesa da sostenere nella settimana stessa secondo criteri da stabilirsi, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.
2. In sede di prima applicazione del presente articolo, gli enti e gli istituti previdenziali versano nell'apposito conto di tesoreria i residui di cassa disponibili, al netto delle somme occorrenti per gli impegni di spesa assunti per la prima settimana dell'anno 1979.
3. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo comma, si applica l'articolo 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 2 maggio 1976, n. 160.1
Art. 25
1. Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli esercenti attivita' commerciali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, e soggetto alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975 n. 160, e' raddoppiato.
2. Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, il contributo di risanamento di cui all'articolo 21, primo comma, della citata legge 3 giugno 1975, n. 160, e' stabilito nella misura di lire 65.500 e lire 62.000 annue costanti, rispettivamente per la gestione speciale pensionistica degli artigiani e per quella degli esercenti attivita' commerciali; il relativo gettito resta acquisito alle gestioni speciali anzidette.1
Art. 26
1. Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dai coltivatori diretti, dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti per ogni giornata di iscrizione nelle gestioni speciali, di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, e soggetto alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentato del 40 per cento.
2. L'aumento di cui al primo comma previsto per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti non si applica nei confronti delle aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche ed integrazioni.1
Art. 27
1. Per l'anno 1979 il concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali e' stabilito, rispettivamente, in lire 55 miliardi e lire 50 miliardi.
2. Annualmente, con la legge di approvazione del bilancio, saranno determinate le variazioni del concorso anzidetto che comunque non potra' essere inferiore a quello stabilito nel comma precedente.
Art. 28
1. Il limite di reddito di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, numero 153, e successive modificazioni ed integrazioni, previsto per il caso di cumulo di redditi fra coniugi ai fini del diritto alla pensione sociale, e' annualmente rivalutato applicando su base annua gli aumenti in cifra fissa e in percentuale di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
2. Quando il reddito complessivo dei coniugi eccede l'anzidetto limite di reddito, ma in misura inferiore all'importo della pensione sociale, e' riconosciuto il diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente a tale eccedenza.
3. Le sanzioni previste al penultimo comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonche' dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino la percezione non dovuta rispettivamente della pensione sociale o dell'integrazione al trattamento minimo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tale ipotesi non si fa luogo a recupero delle somme percepite.
Art. 29
1. Le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti restano cumulabili con i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione maturati nel 1978 e da liquidarsi nel 1979.1
Art. 30
1. Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalita' previste dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, e' obbligato a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i termini fissati per il versamento dei contributi, le denunce contributive relative ai periodi di paga scaduti, redatte sui moduli predisposti dall'Istituto medesimo.
2. Il datore di lavoro che non provvede a quanto previsto nel precedente comma, ovvero vi provvede fornendo dati inesatti o incompleti, e' soggetto, per ciascuna denuncia, al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di lire 50.000 a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente.
3. La sanzione di cui al comma precedente e' ridotta a un quarto qualora la denuncia sia presentata entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui al primo comma ed e' ridotta alla meta' qualora la denuncia sia presentata tra il sesto e il decimo giorno.
Art. 31
1. L'apporto dello Stato di cui al punto 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, a favore del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, puo' essere elevato per l'anno 1979 sino al limite di 1.500 miliardi di lire.
2. Lo Stato si assume, altresi', sino al limite di 600 miliardi di lire, l'onere del presunto disavanzo d'esercizio per lo stesso anno degli enti di malattia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, in essi compreso l'ENPDEDP. L'intervento dello Stato, di cui al precedente comma, e' disposto entro il mese successivo al termine di ogni bimestre di gestione su richiesta dei commissari liquidatori di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, comprovante lo squilibrio fra le spese per prestazioni obbligatorie e di funzionamento rispetto alle entrate relative a
contributi e ad altro titolo avente scadenza nel periodo considerato.
3. La richiesta e' corredata dal riepilogo degli estratti conto
relativi alle disponibilita' finanziarie esistenti presso gli incaricati della riscossione alla fine del relativo bimestre nonche' da un verbale di conformita' dell'organo interno di controllo.