diritto.io

Inquadramento degli incaricati di particolari servizi ferroviari nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 1979 ed economica dalla data del conferimento della nomina in prova, sono inquadrati nel profilo professionale di manovale della prima categoria, operatore comune, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, purche' in possesso dei requisiti prescritti al successivo articolo 7:

  1. a) gli incaricati del servizio di apertura e chiusura dei passaggi a livello presenziati;

  2. b) gli incaricati utilizzati a termini, dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera a);

  3. c) gli incaricati ed i coadiutori addetti a servizi diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), quando si tratti di soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo nella ex qualifica di guardiano in applicazione della legge 16 febbraio 1974, n. 39;

  4. d) gli incaricati addetti alla vigilanza di punti speciali con presenziamento o visita (scambi in piena linea, caduta massi e punti franosi);

  5. e) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera d);

  6. f) gli incaricati addetti all'accudienza locomotive;

  7. g) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera f);

  8. h) gli incaricati utilizzati esclusivamente nelle fermate abilitate al servizio viaggiatori e bagagli con le norme in uso per le case cantoniere, non inquadrati a ruolo in applicazione della legge 16 febbraio 1974, n. 39;

  9. i) gli incaricati ed i coadiutori addetti a servizi diversi da quelli di fermata, quando si tratti di soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo nella ex qualifica di ausiliario di fermata in applicazione della legge 16 febbraio 1974, n. 39;

  10. l) i coadiutori familiari degli incaricati di fermata di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947;

  11. m) gli incaricati utilizzati esclusivamente nei servizi ausiliari nelle fermate della linea ferroviaria metropolitana di Napoli.

Art. 2

1. Con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 1979 ed economica dalla data del conferimento della nomina in prova, sono inquadrati nel profilo professionale di assistente di stazione della terza categoria, operatore specializzato, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, del settore delle stazioni, purche' in possesso dei requisiti prescritti al successivo articolo 7:

  1. a) gli incaricati addetti alle fermate;

  2. b) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera a);

  3. c) gli incaricati ed i coadiutori addetti a servizi diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), quando si tratti di soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo nella ex qualifica di gestore in applicazione della legge 16 febbraio 1974, n. 39.

Art. 3

1. Con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 1979 ed economica dalla data del conferimento della nomina in prova, sono inquadrati nel profilo professionale di operaio qualificato della terza categoria, operatore specializzato, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, del settore tecnico di tutti i servizi, purche' in possesso dei requisiti prescritti al successivo articolo 7:

  1. a) gli incaricati addetti alla manutenzione delle opere murarie, di falegnameria, fabbro-meccaniche ed idrauliche utilizzati dalla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, disciplinati con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947;

  2. b) gli incaricati addetti all'espletamento di lavori di natura elettromeccanica ed edile utilizzati dalla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, disciplinati con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947;

  3. c) gli incaricati addetti al servizio di sorveglianza delle linee primarie e di custodia dei materiali elettrici utilizzati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, disciplinati con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947;

  4. d) gli incaricati addetti all'accudienza dei rifornitori acqua utilizzati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, disciplinati con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947;

  5. e) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera d).

Art. 4

1. Con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 1979 ed economica dalla data del conferimento della nomina in prova, sono inquadrati nel profilo professionale di infermiere della terza categoria, operatore specializzato, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, del settore uffici, purche' in possesso dei requisiti prescritti al successivo articolo 7:

  1. a) gli incaricati addetti ai posti di pronto soccorso, utilizzati negli impianti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato come infermieri e disciplinati con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947.

Art. 5

1. Con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 1979 ed economica dalla data del conferimento della nomina in prova, sono inquadrati nel profilo professionale di applicato della terza categoria, operatore specializzato, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, del settore uffici, purche' in possesso dei requisiti prescritti al successivo articolo 7:

  1. a) gli incaricati addetti a lavori sussidiari di riproduzione e stampa, utilizzati dalla Direzione compartimentale di Roma dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, disciplinati con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947.

Art. 6

1. Con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 1979 ed economica dalla data del conferimento della nomina in prova, sono inquadrati nel profilo professionale di paramedico della quarta categoria, tecnico, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, del settore uffici, purche' in possesso dei requisiti prescritti al successivo articolo 7:

  1. a) gli incaricati addetti ai gabinetti RX, ai laboratori di analisi, ai reparti di fisiochinesiterapia negli impianti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, disciplinati con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947.

Art. 7

1. Sono ammessi all'inquadramento nel profilo istituzionale con decorrenza 1 gennaio 1979 gli aspiranti che alla stessa data si trovino nella posizione giuridica richiesta per la sistemazione a ruolo nei corrispondenti profili professionali del personale ferroviario a termini dei precedenti articoli e che abbiano svolto 300 giornate di effettive prestazioni nei servizi assorbiti.

2. Ai fini del computo delle 300 giornate sono utili le giornate di malattia, di assenza facoltativa per puerperio e per assistenza figli. Hanno tuttavia titolo ad essere ammessi all'inquadramento anche quegli incaricati, sostituti e coadiutori che alla predetta data si trovino ad adempiere agli obblighi militari ovvero in stato di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro a norma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

3. E' altresi' condizione per l'ammissione all'inquadramento il possesso, alla stessa data del 1 gennaio 1979, di un'eta' non superiore a 62 anni per coloro che debbono essere inquadrati nei profili professionali di paramedico, applicato, infermiere, assistente di stazione, e non superiore a 58 anni per coloro che debbono essere inquadrati nei profili professionali di manovale e di operaio qualificato.

4. L'ammissione all'inquadramento nei profili professionali di assistente di stazione, di manovale e di operaio qualificato e' subordinata al possesso delle abilitazioni obbligatorie rispettivamente previste per ciascuno dei detti profili, per settore di impiego e per servizio di utilizzazione, a termini dell'articolo 6 del decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

5. Il diritto a conseguire la nomina nel profilo professionale di inquadramento e' subordinato: al possesso di licenza di scuola elementare, fatta eccezione per gli inquadramenti nei profili di paramedico e di infermiere per i quali sono richiesti i titoli di studio e professionali di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 1979, n. 42; al possesso dei requisiti di idoneita' fisica previsti dalle norme vigenti per i profili professionali di inquadramento, da accertare con i criteri delle visite di revisione.

6. Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di deliberazione della nomina.

7. Gli aspiranti che alla data del 1 gennaio 1979 non si trovino nelle condizioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma del presente articolo saranno inquadrati ad personam nel profilo professionale corrispondente alla posizione giuridica richiesta per la loro sistemazione a ruolo a termini dei precedenti articoli.

8. Il profilo professionale attribuito ad personam, ferme restando la progressione economica e l'utilizzazione degli aventi titolo nello stesso impianto di appartenenza all'atto dell'inquadramento, non comporta progressione di categoria, ne' passaggio ad altro profilo della stessa categoria, o di diverso settore di categoria superiore.

9. L'utilizzazione in impianto diverso di un elemento rivestito di profilo professionale ad personam e' ammessa soltanto nel caso di trasformazioni tecniche dell'impianto che ne rendano incompatibile la permanenza nel medesimo.

10. Il passaggio dai profili professionali attribuiti ad personam ai corrispondenti profili di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, e' subordinato al conseguimento dei requisiti (abilitazioni, titolo di studio) richiesti per l'accesso a tali profili professionali ed al possesso delle 300 giornate di effettive prestazioni nei rispettivi servizi, ivi comprese quelle svolte nel profilo ad personam.

11. Le abilitazioni di cui al precedente terzo comma ed il titolo di studio di cui al precedente quarto comma dovranno essere conseguiti entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli aspiranti che alla scadenza del termine sopra indicato non abbiano conseguito le abilitazioni o il titolo di studio previsto per conseguire la nomina nel profilo professionale di inquadramento, conserveranno definitivamente il profilo professionale ad personam.

12. Conservano il profilo professionale ad personam coloro che risulteranno privi, alla data di deliberazione della nomina, dei requisiti di idoneita' fisica previsti dalle norme vigenti per i profili professionali di inquadramento.

13. Coloro che hanno superato alla data di entrata in vigore della presente legge l'eta' rispettivamente prevista per i profili professionali di inquadramento al secondo comma del presente articolo, conservano il profilo professionale attribuito ad personam fino all'atto del pensionamento e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di eta'.

14. Saranno altresi' inquadrati nel profilo professionale ad personam coloro cui sia stato conferito l'incarico nei servizi da assorbire dopo il 1 gennaio 1979 e non oltre il 1 marzo 1981 con decorrenza giuridica dalla data di conferimento dell'incarico.

15. Il passaggio di tali elementi al profilo istituzionale avverra' in base al disposto dell'ottavo comma del presente articolo.

Art. 8

1. Ciascuno degli inquadramenti di cui ai precedenti articoli da 1 a 6 e' effettuato a domanda da presentare entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, in base a graduatorie formate secondo le giornate di effettiva prestazione per l'espletamento dei servizi di istituto, maturate nel periodo antecedente la data del 1 gennaio 1979, da valutare in base a criteri che verranno stabiliti con deliberazione del direttore generale delle Ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. A parita' di punteggio la preferenza e' data dall'eta'.

2. La domanda di inquadramento si intende presentata tanto per il profilo istituzionale che per quello ad personam.

3. Compete ai direttori compartimentali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, nominare le commissioni compartimentali per la formazione delle graduatorie di inquadramento, approvare le graduatorie stesse e deliberare la nomina a ruolo degli aventi titolo.

4. Gli inquadramenti sono deliberati nel quantitativo delle dotazioni organiche in aumento ai seguenti profili professionali, stabilite dal 1 gennaio 1979 in: n. 1.178 unita' per il profilo professionale di manovale, n. 165 unita' per il profilo professionale di assistente di stazione, n. 90 unita' per il profilo professionale di operaio qualificato, n. 13 unita' per il profilo professionale di infermiere, n. 3 unita' per il profilo professionale di applicato, n. 17 unita' per il profilo professionale di paramedico.

5. Le dotazioni organiche di cui al comma precedente verranno ripartite fra i compartimenti con decreto del Ministro dei trasporti.

6. I posti delle dotazioni organiche in aumento di cui al comma precedente, ricoperti da elementi collocati nei profili professionali ad personam per carenza dei requisiti prescritti per l'inquadramento, vengono riassorbiti nella dotazione organica dei corrispondenti profili professionali ferroviari all'atto del collocamento a riposo dei soggetti inquadrati.

7. Sono dichiarati decaduti dal diritto alla nomina i rinunciatari e coloro che non avranno presentato domanda di inquadramento nel termine di cui al primo comma del presente articolo. Nei confronti di costoro dovra' cessare il rapporto di lavoro con l'Azienda.

8. Ad inquadramenti realizzati, il Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, attribuira' i posti stabiliti per il profilo professionale di manovale ai profili professionali di seconda categoria, cui i posti stessi devono essere cumulati.

9. Le vacanze residuate dopo l'inquadramento nei profili professionali previsti dai precedenti articoli da 1 a 6, con esclusione dei posti attribuiti ai profili professionali ad personam, saranno coperte per una sola volta, nella misura del 50 per cento, mediante concorsi speciali per titoli su base compartimentale, cui potranno partecipare gli incaricati convenzionati alla data di entrata in vigore della presente legge per i servizi che non danno titolo all'inquadramento previsto a termini della presente legge. Tali concorsi saranno banditi ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

10. La partecipazione ai concorsi di cui al precedente comma e' altresi' subordinata al possesso da parte degli interessati del titolo di studio corrispondente a quello previsto dall'articolo 3 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, per i rispettivi profili professionali iniziali di categoria, fermi restando: i limiti massimi di eta' che non debbono superare quelli stabiliti dal secondo comma del precedente articolo 7, il conseguimento delle abilitazioni previste per il profilo di inquadramento, nei termini che saranno stabiliti dall'Azienda, ed il possesso dei requisiti fisici di cui al quarto comma del citato articolo 7.

Art. 9

1. In fase di primo inquadramento, al personale gia' utilizzato dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato come incaricato ai sensi dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e come incaricato utilizzato per le sostituzioni a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947, e' attribuita la classe di stipendio della categoria nella quale viene inquadrato, di importo pari o immediatamente inferiore al maturato economico, dato dalla somma della retribuzione base annua spettante al 1 luglio 1973, dell'elemento distinto della retribuzione di L. 540.000 annue, concesso in estensione del trattamento corrisposto al personale ferroviario in base alla legge 28 aprile 1976, n. 155, al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 270, alla legge 14 aprile 1977, n. 112, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, in godimento alla data del conferimento della nomina in prova, al quale debbono aggiungersi L. 120.000 annue pro capite e l'importo annuo di L. 800 per ogni mese, o frazione di mese superiore ai quindici giorni, di prestazioni rese nelle suddette utilizzazioni, nonche' in quelle disciplinate dai decreti ministeriali 31 dicembre 1952, n. 2893, e 24 ottobre 1962, n. 1432.

2. L'attribuzione dell'importo di L. 800 annue per le prestazioni rese in qualita' di incaricato utilizzato per le sostituzioni o disciplinate dai citati decreti ministeriali 31 dicembre 1952, n. 2893, e 24 ottobre 1962, n. 1432, e' subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione, ove quest'ultima non sia gia' acquisita agli atti dell'Azienda. La domanda e' accoglibile purche' sia intercorsa convenzione repertoriata fra gli incaricati o gli incaricati utilizzati per le sostituzioni e l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, o stipulata in base ai ripetuti decreti ministeriali 31 dicembre 1952, n. 2893, e 24 ottobre 1962, n. 1432.

3. In fase di primo inquadramento, al personale gia' utilizzato dagli incaricati come coadiutore familiare ai sensi dell'articolo 4, primo e terzo comma, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947, e' attribuita la classe di stipendio della categoria nella quale viene inquadrato, di importo pari o immediatamente inferiore al maturato economico, dato dalla somma della paga base annua spettante al 1 luglio 1973, dell'elemento distinto della retribuzione di L. 486.000 annue, concesso in estensione del trattamento corrisposto al personale ferroviario in base alla legge 28 aprile 1976, n. 155, al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 270, alla legge 14 aprile 1977, n. 112, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, in godimento alla data del conferimento della nomina in prova, al quale debbono aggiungersi L. 120.000 annue pro-capite e l'importo annuo di lire 800 per ogni mese, o frazione di mese superiore ai quindici giorni, di prestazioni rese nella suddetta utilizzazione o come coadiutore a termini dei decreti ministeriali 31 dicembre 1952, n. 2893, e 24 ottobre 1962, n. 1432.

4. L'attribuzione dell'importo di L. 800 annue per le prestazioni rese in qualita' di coadiutore familiare alle dipendenze dell'incaricato o come coadiutore a termini dei citati decreti ministeriali 31 dicembre 1952, n. 2893, e 24 ottobre 1962, n. 1432, e' subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione, ove quest'ultima non sia gia' acquisita agli atti dell'Azienda. La domanda e' accoglibile purche' la designazione come coadiutore sia stata espressamente accettata dall'Azienda stessa.

5. Ai provenienti dalla posizione di incaricato, di incaricato utilizzato per le sostituzioni, di coadiutore familiare e di coadiutore, l'eventuale differenza tra il maturato economico integrato come sopra detto e lo stipendio e' corrisposta sotto forma di assegno personale, utile ai fini della tredicesima mensilita', della pensione e della buonuscita ed e' riassorbibile soltanto in caso di passaggio di categoria.

6. In nessun caso puo' essere attribuito uno stipendio di importo inferiore a quello iniziale previsto per la categoria di inquadramento.

7. Agli effetti dell'attribuzione delle successive classi, gli stipendi corrisposti in fase di prima applicazione della presente legge hanno decorrenza dalla data del 1 luglio 1979.

8. Restano acquisiti i miglioramenti economici concessi con decreto ministeriale dalla data del 1 ottobre 1978 a quella di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, al maturato economico del personale inquadrato nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi delle leggi 7 ottobre 1969, n. 747, 16 febbraio 1974, n. 39, e dell'articolo 20 della legge 6 giugno 1975; n. 197, ed ancora in servizio alla data del 1 ottobre 1978, a titolo di assegno ad personam deve aggiungersi l'importo annuo di L. 800 per ogni mese, o frazione di mese superiore ai quindici giorni, di servizio reso:

  1. 1) in qualita' di assuntore e di coadiutore di assuntore in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 405, alla legge 14 febbraio 1949, n. 40, e per i servizi indicati all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236; o in qualita' di incaricato convenzionato per gli stessi servizi in base all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, nonche' in qualita' di incaricato e di coadiutore di incaricato dei servizi di stazione, di fermata e del servizio di apertura e chiusura dei passaggi a livello presenziati di cui all'articolo 26 della ripetuta legge 30 dicembre 1959, n. 1236, o di quelli disciplinati dai decreti ministeriali 31 dicembre 1952, n. 2893, e 24 ottobre 1962, n. 1432, o come sostituto di tali servizi convenzionato a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n.

2. 10947;

3. in qualita' di incaricato del servizio di guardamassi disciplinato a termini dei citati decreti ministeriali 31 dicembre 1952, n. 2893, e 24 ottobre 1962, n. 1432, o come sostituto di tale servizio convenzionato a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947.

4. L'attribuzione dell'importo di L. 800 annue per le prestazioni rese nelle posizioni di cui al precedente comma e' subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione, ove quest'ultima non sia gia' acquisita agli atti dell'Azienda. La domanda e' accoglibile purche' sia stato instaurato rapporto di assuntore, ovvero sia intercorsa convenzione repertoriata fra gli incaricati e gli incaricati utilizzati per le sostituzioni e l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ovvero la designazione come coadiutore sia stata espressamente accettata dall'Azienda stessa.

5. Il beneficio previsto al primo comma del presente articolo compete, con le modalita' di cui al secondo comma, anche al personale inquadrato nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi degli articoli 211, 212, 213 e 214 della legge 26 marzo 1958, n. 425, con l'integrazione di cui all'articolo 17 della legge 18 febbraio 1963, n. 304, del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, adottato in base all'articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle leggi 3 novembre 1963, n. 1443, 29 ottobre 1971, n. 880, 7 gennaio 1974, n. 5, e 6 giugno 1975, n. 197, ed ancora in servizio alla data del 1 ottobre 1978, per ogni mese, o frazione di mese superiore ai quindici giorni, di servizio reso alle dipendenze di ditte appaltatrici di servizi ferroviari. La domanda relativa alla concessione del beneficio e' accoglibile, fermo restando che il rapporto di servizio con le imprese appaltatrici risulti dagli atti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti dei dipendenti comunque assunti nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed ancora in servizio alla data del 1 ottobre 1978 i quali abbiano reso, prima della suddetta assunzione, i servizi di cui ai precedenti commi.

Art. 11

1. Il personale inquadrato ai sensi della presente legge e' iscritto al fondo pensioni e all'opera di previdenza ai sensi dell'articolo 64 della legge 26 marzo 1958, n. 425, a partire dalla decorrenza giuridica dell'inquadramento.

2. In luogo della iscrizione al fondo pensioni, il personale medesimo ha facolta' di optare, entro sei mesi dalla data di accettazione dell'inquadramento, per la conservazione dell'iscrizione all'istituto nazionale della previdenza sociale.

3. Dalla iscrizione al fondo pensioni sono comunque esclusi coloro i quali alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento abbiano superato il 50° anno di eta' o, se inquadrati nei profili professionali di paramedico, applicato e assistente di stazione, il 52° anno. In tale caso gli interessati saranno iscritti, ove non lo fossero gia', all'Istituto nazionale della previdenza sociale e coloro i quali dovrebbero essere collocati in quiescenza al compimento del 58° anno di eta' saranno trattenuti fino al 60° anno.

4. Tale disposizione si applica anche ai dipendenti di cui al precedente comma.

5. Con l'iscrizione all'opera di previdenza cessa per la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'obbligo del pagamento dei premi per le polizze costituite in base alle convenzioni stipulate con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

6. L'Azienda stessa cedera' la proprieta' della polizza agli interessati, i quali potranno avvalersi delle facolta' previste dall'articolo 9 della convenzione stipulata con il predetto istituto assicurativo ed approvata con il decreto del Ministro dei trasporti del 6 settembre 1958, n. 893.