Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Testo vigente
Titolo I. Disposizioni generali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Indirizzo e coordinamento degli interventi nel mercato agricolo-alimentare
1. Il CIPAA - Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare - istituito con legge 27 dicembre 1977, n. 984, in conformita' con la normativa comunitaria ed in armonia con le indicazioni contenute nel piano nazionale di cui all'articolo 3 della citata legge 27 dicembre 1977, n. 984, determina gli indirizzi e gli obiettivi della politica agricoloalimentare, ivi compresi quelli relativi agli interventi sul mercato dei prodotti agricolo-alimentari, dei prodotti ortofrutticoli trasformati, dei prodotti della distillazione vitivinicola, nonche' dei prodotti ittici, necessari ad assicurare il regolare andamento del mercato stesso e degli approvvigionamenti alimentari al consumo.
2. All'attuazione degli interventi sul mercato agricolo-alimentare provvede l'AIMA, Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo, istituita con legge 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni, riordinata secondo quanto disposto dalla presente legge, con ordinamento e bilancio autonomi.
3. A tal fine il CIPAA entro il 15 settembre di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentito il Comitato consultivo, di cui al successivo articolo 5, approva il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative indicazioni finanziarie sulla cui base e' redatto il bilancio annuale di previsione dell'AIMA che, entro il successivo 30 settembre, e', in ogni caso, presentato al Parlamento in appendice allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
4. Eventuali modifiche ed integrazioni al programma di cui al comma precedente sono approvate dal CIPAA su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il CIPAA, entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentito il Comitato consultivo di cui al successivo articolo 5, approva la relazione annuale sull'attivita' svolta dall'AIMA da trasmettere al Parlamento.
5. In allegato ai documenti sottoposti all'esame del CIPAA ai sensi dei precedenti commi il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' tenuto altresi' a trasmettere le relazioni previsionali e consuntive relative alle attivita' svolte dall'AIMA per gli interventi comunitari, nonche' alle attivita' svolte dagli enti o organismi pubblici di cui al successivo articolo 3, primo comma, lettera a).
Art. 2 Mercato risicolo
1. In attuazione di quanto prevedono il secondo comma dell'articolo 71, l'articolo 72 e l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per il coordinamento finanziario degli interventi regionali con quelli nazionali attinenti ai mercati, e per le funzioni di promozione per il miglioramento della produzione del riso, l'Ente nazionale risi e le regioni interessate concordano i rispettivi interventi per la regolazione del mercato risicolo, sulla base di una programmazione annuale.
Art. 3 Compiti e ordinamento dell'AIMA
1. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal CIPAA in conformita' a quanto previsto dall'articolo 1, l'AIMA:
a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, secondo quanto previsto dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune del mercato agricolo, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti od organismi pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) cura le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agricolo-alimentari, ivi compresi i mangimi, e i prodotti della distillazione vitivinicola, per la formazione delle scorte necessarie, e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno nonche' alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari per scopi promozionali;
c) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agricolo-alimentari, disposte dallo Stato italiano, in conformita' ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti sulla base di accordi internazionali per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con gli altri paesi; cura, altresi' la esecuzione degli analoghi aiuti disposti dalla CEE;
d) eroga, avvalendosi dei mezzi derivanti dalla propria gestione finanziaria, in relazione all'andamento del mercato interno e alle disponibilita' provenienti in via prioritaria dal Mezzogiorno e dalle altre aree svantaggiate considerate tali dalla normativa comunitaria, prodotti agro-alimentari a paesi in via di sviluppo, individuati d'intesa con il Ministero degli affari esteri, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la nutrizione;
e) cura l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, integrazioni di prezzo, compensazioni finanziarie e simili, disposte dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Per tali attivita' l'AIMA puo' avvalersi della collaborazione delle regioni, stipulando con esse apposite convenzioni di durata anche pluriennale;
f) in relazione ai compiti di cui alla lettera c), fa parte, insieme all'Istituto nazionale della nutrizione, del Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo istituito con l'articolo 7 della legge 9 febbraio 1979, n. 38;
g) in presenza di gravi turbative del mercato dei fertilizzanti determinanti rilevanti difficolta' di approvvigionamento da parte delle imprese agricole, cura, su specifiche autorizzazioni del CIPAA, operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di tali prodotti, per il loro stoccaggio ed immissione regolata sul mercato, alle condizioni stabilite dallo stesso CIPAA;
h) esplica gli altri compiti ad essa demandati dalle leggi.
2. L'ordinamento ed il funzionamento dell'AIMA sono disciplinati in modo da garantire la maggiore snellezza e flessibilita' organizzativa, contabile e finanziaria, dallo statuto-regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, con l'osservanza di quanto disposto dagli articoli seguenti, sentito il parere del Comitato consultivo nazionale di cui all'articolo 5.
3. In particolare lo statuto-regolamento determina la struttura organizzativa della Azienda e le attribuzioni dei compiti degli organi e degli uffici e disciplina le funzioni del direttore generale e degli altri dirigenti.
4. Il direttore generale dell'AIMA, che e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' preposto alla direzione operativa dell'azienda nel rispetto ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione; sovrintende alla organizzazione dei servizi e ne e' responsabile; partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di amministrazione; svolge per incarico di questo, salvo ratifica, determinati compiti di spettanza del medesimo in casi di urgenza.
5. Con lo statuto-regolamento si provvede altresi' ad adeguare l'organizzazione e le modalita' di svolgimento dei compiti della sezione specializzata dell'AIMA per gli interventi nel settore del tabacco greggio, istituita con decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, ai principi e alle norme stabiliti dalla presente legge, nel rispetto delle esigenze di specializzazione e di decentramento dei servizi finora espletati dalla sezione.
6. Lo statuto-regolamento, in relazione ai criteri ed alle direttive di cui al secondo comma del presente articolo, determina altresi' i necessari ed opportuni adattamenti alle norme di contabilita' generale dello Stato per quanto concerne le procedure da seguire per l'attivita' contrattuale e l'aggiudicazione delle relative forniture, nonche' le procedure e le modalita' di pagamento, i modi di prestazione delle cauzioni e della eventuale loro restituzione, tenuto anche conto della necessita' di assicurare l'esecuzione degli interventi disposti dalla CEE in conformita' ai tempi e alle modalita' stabiliti dalla normativa comunitaria.
Art. 4 Organi dell'AIMA e loro competenze
1. Gli organi dell'AIMA sono:
a) il presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente dell'AIMA e' il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
3. Il presidente ha la rappresentanza a tutti gli effetti dell'Azienda. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, adotta i provvedimenti per far fronte a situazioni di necessita' e di urgenza, salva la ratifica del Consiglio di amministrazione.
4. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, designato dal presidente medesimo.
5. Il Consiglio di amministrazione dell'AIMA e' composto dal presidente che lo presiede, da un consigliere di Stato a riposo, dai direttori generali della tutela economica dei prodotti agricoli e della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro, nonche' da sette membri scelti, secondo criteri di competenza tecnica e amministrativa, fra esperti, di cui tre designati dalla Commissione consultiva interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e quattro scelti in una terna di nominativi formulata da ciascuna delle organizzazioni professionali agricole piu' rappresentative sul piano nazionale, in misura proporzionale alla consistenza delle stesse.
6. I componenti del Consiglio di amministrazione non di diritto sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
7. L'indennita' di carica dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti, e' stabilita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro.
8. Per le deliberazioni concernenti l'ordinamento e l'amministrazione del personale, il Consiglio di amministrazione e' integrato da quattro rappresentanti, eletti da tutto il personale, con diritto di voto secondo la normativa prevista per i Consigli di amministrazione delle amministrazioni centrali dello Stato.
9. La revoca dei singoli componenti del Consiglio di amministrazione e' disposta con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
10. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte da un funzionario dell'AIMA, con qualifica non inferiore a primo dirigente.
11. Il Consiglio di amministrazione e' l'organo preposto alla gestione dell'Azienda per gli interventi sul mercato agricoloalimentare. In particolare esso esercita le seguenti attribuzioni:
a) delibera, in attuazione di quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto, i regolamenti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi interni;
b) delibera i programmi annuali e pluriennali nonche' il bilancio preventivo, di cui al successivo articolo 10, ed il bilancio consuntivo;
c) delibera i disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento in attuazione dei regolamenti CEE, le condizioni generali di contratto, nonche' gli schemi di convenzione di cui al successivo articolo 8;
d) delibera le risultanze attive e passive delle gestioni commerciali;
e) delibera l'affidamento dei servizi ai singoli assuntori e le relative condizioni contrattuali, nonche' la resa dei conti degli assuntori medesimi;
f) delibera la relazione annuale concernente l'attivita' dell'azienda;
g) delibera il conferimento ad esperti nelle materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale, di incarichi per prestazioni professionali ai fini dell'attuazione dei compiti demandati all'Azienda, sempre che l'Azienda non vi possa provvedere con il proprio personale e nei casi in cui ricorra la necessita' di prestazioni particolarmente specializzate;
h) delibera sugli altri argomenti che lo statuto-regolamento attribuisce alla sua competenza.
12. Il Collegio dei revisori e' composto di tre membri effettivi e di due supplenti.
13. Sono membri effettivi:
a) un magistrato a riposo del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a consigliere, che lo presiede;
b) due dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, designati dal Ministro del tesoro.
14. Il Presidente e i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro Presidente, durano in carica cinque anni e possono essere confermati non piu' di una sola volta.
15. Con le stesse modalita' vengono nominati i due membri supplenti, i quali devono appartenere alla categoria elencata alla lettera b) del precedente tredicesimo comma.
16. I componenti effettivi sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.
17. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione dell'Azienda e redige la relazione ai bilanci di previsione ed ai conti consuntivi da trasmettere al Ministro Presidente ed al Ministro del tesoro ed ai medesimi riferisce almeno semestralmente sull'azione di controllo.
18. I membri del Collegio dei revisori possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.
19. Il Collegio dei revisori, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un ufficio di revisione la cui composizione sara' determinata con lo statuto-regolamento.
20. Il Collegio dei revisori dei conti ha diritto di presenziare alle riunioni del Consiglio di amministrazione dell'AIMA.
Art. 5 Comitato consultivo nazionale
1. Al fine di assicurare la partecipazione all'attivita' dell'AIMA delle categorie interessate e delle loro organizzazioni e' istituito un Comitato consultivo nazionale cosi' composto:
a) da cinque rappresentanti dei coltivatori diretti;
b) da due rappresentanti dei conduttori agricoli non coltivatori diretti;
c) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute;
d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
e) da tre rappresentanti delle unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute;
f) da un rappresentante delle imprese della pesca marittima;
g) da un rappresentante delle organizzazioni dei produttori della pesca marittima riconosciute;
h) da tre rappresentanti degli industriali trasformatori del prodotto agricolo;
i) da tre rappresentanti dei produttori di tabacco designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
2. I rappresentanti di cui al precedente comma sono nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su designazione, in numero non superiore a tre per quelli di cui alla lettera a) e di uno per quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), da parte delle organizzazioni interessate a carattere nazionale maggiormente rappresentative, per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per quelli di cui alle lettere a), b), c), d), h) ed i) e del Ministero della marina mercantile per quelli di cui alle lettere f) e g).
3. Il Comitato nomina nel suo seno, a maggioranza di due terzi dei componenti, il presidente e ne determina, con la stessa maggioranza, le attribuzioni.
4. Il Comitato consultivo nazionale esprime pareri:
a) sui programmi annuali e pluriennali dell'AIMA;
b) sulla relazione annuale di attivita' dell'AIMA;
c) sui disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento e sulle condizioni generali di contratto per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Azienda;
d) su tutte le questioni ad esso sottoposte dal Consiglio di amministrazione dell'AIMA e dal CIPAA.
5. Il parere del Comitato consultivo e' obbligatorio per quanto riguarda l'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo di cui al successivo articolo 8.
Art. 6 Comitato consultivo-regionale
1. Ciascuna regione puo' costituire un Comitato consultivo regionale sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 5, per formulare proposte per il coordinamento dell'attivita' dell'AIMA con l'azione regionale in campo agricolo.
Art. 7 Personale
1. L'Azienda e' dotata di personale inquadrato in ruoli organici da essa amministrati, al quale si applica l'ordinamento e lo stato giuridico previsti per i dipendenti civili dello Stato.
2. I ruoli, le qualifiche e le relative dotazioni organiche di personale sono stabiliti nelle allegate tabelle A e B.
3. Il trattamento economico del personale AIMA e' fissato sulla base di accordi contrattuali nazionali tra la delegazione del Governo composta dai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste e da rappresentanti del Consiglio di amministrazione dell'AIMA e presieduta dal Ministro della funzione pubblica e le delegazioni sindacali nazionali di categoria e le confederazioni nazionali maggiormente rappresentative secondo la normativa prevista dall'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
4. Entro 60 giorni dalla data dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono emanate le norme di attuazione dell'accordo stesso.
Titolo II. Disposizioni concernenti le operazioni e gli interventi di competenza dell'aima
Art. 8 Operazioni relative agli interventi sul mercato agricolo-alimentare
1. Per il compimento delle operazioni relative ai compiti previsti alle lettere a) e b) del precedente articolo 3, l'AIMA si avvale prioritariamente di associazioni ed unioni di produttori agricoli riconosciute, di cooperative e loro consorzi, nonche' degli altri operatori che risultino iscritti all'albo di cui al presente articolo, mediante convenzioni stipulate sulla base delle condizioni generali deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal CIPAA.
2. Le convenzioni sono stipulate mediante licitazione privata ovvero, quando questa sia stata esperita inutilmente e ricorrano situazioni di necessita' e di urgenza, previa deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione, a trattativa privata.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione dell'AIMA, sentito il Comitato consultivo nazionale, sulla base delle condizioni generali di cui al primo comma stabilisce i requisiti di idoneita' tecnica necessaria e le modalita' per la iscrizione all'albo degli assuntori, secondo le specifiche categorie merceologiche.
Art. 8-bis
1. Quando ricorrano circostanze che non consentano normali operazioni di immagazzinaggio a medio o lungo termine o insorgano particolari esigenze di tutela della salute pubblica, l'AIMA provvede alla eliminazione dei prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati che hanno formato oggetto del suo intervento nel rispetto delle vigenti disposizioni di igiene pubblica.
Art. 9 Finanziamenti per le operazioni di intervento
1. Per l'attuazione dei compiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 3, l'AIMA, con le disponibilita' di cui all'articolo 10 della presente legge, assicura alle cooperative e loro consorzi (in via prioritaria quando costituite con prevalenza di soci coltivatori diretti), nonche' alle associazioni dei produttori, assuntori dei relativi servizi, i finanziamenti necessari per le operazioni di acquisto dai conferenti con le modalita' che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'AIMA e approvate dal CIPAA.
Titolo III. Disposizioni finanziarie e controlli
Art. 10 Risorse finanziarie
1. I mezzi finanziari per l'espletamento dei compiti dell'AIMA sono costituiti:
a) da assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, determinate annualmente, tenuto conto anche delle disponibilita' finanziarie risultanti sul conto corrente di cui al comma successivo, con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del predetto bilancio;4
b) dalle somministrazioni della CES per il finanziamento degli interventi e delle altre operazioni svolte dall'Azienda, le cui spese siano a carico della Comunita' stessa;
c) dalle entrate realizzate dall'Azienda nell'espletamento delle proprie attivita' istituzionali.
2. I mezzi finanziari di cui al comma precedente affluiscono ad apposito conto corrente infruttifero, costituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'AIMA, sul quale fanno carico le spese sostenute dall'Azienda.
3. Per le entrate e le spese connesse alle attivita' svolte nell'espletamento dei compiti per l'attuazione degli interventi disposti dalla CEE, l'AIMA tiene separata contabilita' basata sul principio del bilancio di cassa in armonia con la normativa comunitaria.
4. Per le restanti entrate e spese, ivi comprese quelle di funzionamento, la gestione dell'AIMA si svolge in base al bilancio annuale di previsione di cui all'articolo 1 della presente legge, da redigere in conformita' alle norme di contabilita' generale dello Stato.
5. Nel bilancio medesimo potra' essere prevista l'istituzione di un fondo da destinare mediante decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conformi delibere del CIPAA - alle nuove o maggiori esigenze che non sia dato individuare in sede di predisposizione del bilancio di previsione.
6. Le risultanze delle gestioni connesse all'espletamento dei compiti di intervento nazionali o comunitari dell'Azienda restano, rispettivamente, a favore o a carico dello Stato o della CEE.4