Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per provvedere agli interventi resi necessari dai movimenti franosi verificatisi nel dicembre 1982 nei quartieri di Posatora, Palombella e Borghetto della citta' di Ancona, e' assegnato alla regione Marche un contributo speciale di lire 213 miliardi nel triennio 1983-1985.
2. La quota relativa al 1983 resta determinata in lire 93 miliardi.
3. Per la concessione di contributi pluriennali e' altresi' assegnato alla regione Marche un contributo speciale di lire 40 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.
4. Con le somme anzidette la regione provvede, anche a mezzo di delega al comune di Ancona, ai seguenti interventi:
a) erogazione di contributi ai proprietari di immobili residenziali distrutti o danneggiati dalla frana, secondo i criteri di cui al successivo articolo 5;
b) erogazione di contributi ai proprietari di immobili utilizzati per attivita' produttive o per servizi pubblici o sociali, distrutti o danneggiati dalla frana, secondo i criteri di cui al successivo articolo 6;
c) realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a servizio delle aree eventualmente necessarie per il reinsediamento della popolazione proveniente dalle zone da abbandonare;
d) realizzazione delle opere necessarie al completamento dell'asse viario nord-sud in attuazione del piano di ricostruzione della citta' di Ancona, da affidarsi anche in concessione;
e) realizzazione delle necessarie opere di consolidamento della zona colpita dall'evento franoso ed eventuale acquisizione delle aree dissestate;
f) realizzazione delle nuove condutture ed impianti per l'approvvigionamento dell'acqua e del metano alla citta';
g) determinazione, con provvedimento del presidente della regione Marche, su proposta del comune di Ancona, dei perimetri delle aree che dovranno essere espropriate per realizzare tutte le opere necessarie per i nuovi insediamenti;
h) adozione di ogni opportuna misura, ivi comprese la demolizione e la rimozione delle, opere, diretta al ripristino e successiva utilizzazione della zona interessata dalla frana;
i) ricostruzione degli immobili danneggiati utilizzati dall'Ente regionale per il diritto allo studio di Ancona.
Art. 2
1. Per la ricostruzione degli stabilimenti ospedalieri, del complesso geriatrico "Istituto nazionale di riposo cura per anziani (INRCA)" e della casa di riposo per anziani "Tambroni", resi inagibili dalla frana, e' assegnato alla regione Marche un contributo di lire 100 miliardi per il triennio 1983-85, nella misura rispettivamente di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1983 e 1984 e di lire 40 miliardi per l'anno 1985. Alla copertura della relativa spesa si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1983 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Le opere di cui al precedente comma devono essere realizzate, anche con interventi di accorpamento o riconversione, di intesa con il Ministro della sanita', nel rispetto delle previsioni del piano socio-sanitario regionale.
Art. 3
1. Per la ricostruzione della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Ancona, distrutta dalla frana, e' autorizzata la spesa di lire 35 miliardi per il biennio 1983-84 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. La quota relativa all'anno 1983 resta stabilita in lire 3 miliardi.
2. L'utilizzazione dei fondi di cui al comma precedente avverra' secondo le norme e le procedure in materia di acquisizione e di realizzazione di opere previste dalla vigente disciplina relativa all'edilizia universitaria.
Art. 4
1. Per provvedere alle esigenze di edilizia demaniale, nonche' per provvedere al ripristino delle opere di edilizia di culto e complessi annessi determinate dalla frana, e' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi nel biennio 1983-84 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. La quota relativa all'anno 1983 resta stabilita in lire 2 miliardi.
2. Ad integrazione del finanziamento previsto dall'articolo 21, settimo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, per la realizzazione dell'asse attrezzato di Ancona costituito dal raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16, nonche' dal tratto di collegamento fino al casello autostradale di Ancona sud e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi. A tale onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento di pari importo gravante nell'esercizio finanziario 1985 per il finanziamento di programmi costruttivi nel triennio 1979-81.
3. L'asse attrezzato di cui al precedente secondo comma e' considerato infrastruttura di grande comunicazione e pertanto alla sua realizzazione provvedera' l'ANAS secondo i criteri di cui al primo e secondo comma dell'articolo 24 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Art. 5
1. La regione determina le modalita' e le procedure per la erogazione dei contributi sulla base dei principi previsti allo stesso fine dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e, in particolare, sulla base dei criteri direttivi di cui al presente articolo.
2. Per la ricostruzione di unita' immobiliari destinate ad uso di abitazioni, ivi comprese quelle rurali, distrutte o da demolire o dichiarate inagibili a seguito del movimento franoso, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprieta' o di altro diritto reale di godimento alla data del 13 dicembre 1982, sia a titolo individuale sia in forma cooperativa, puo' essere assegnato:
1) limitatamente ad una sola unita' immobiliare, un contributo in conto capitale non superiore all'intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi;
2) per le ulteriori unita' immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui al precedente numero 1), un contributo in conto capitale non superiore al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sulla residua spesa cosi' determinata, un contributo costante per la durata di 20 anni nel limite massimo dell'8 per cento annuo. Detto contributo viene corrisposto anche se gli interessati non contraggono mutuo ed e' cedibile. Il contributo in conto capitale puo' essere elevato fino al 50 per cento qualora il proprietario si impegni a dare l'immobile in locazione agli aventi diritto inclusi nella graduatoria comunale.
3. La regione, nell'ambito dello stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 1, puo' integrare i contributi di cui al punto 2) del precedente comma nei casi in cui concorrano motivi socialmente rilevanti, secondo criteri e modalita' stabiliti con legge regionale.
4. La spesa ammissibile a contributo e' determinata in base ai limiti massimi di costo vigenti alla data del provvedimento di assegnazione per l'edilizia agevolata, ai sensi dell'articolo 3, lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e con riferimento ad un alloggio di dimensioni pari alla superficie utile abitabile dell'unita' immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario o del suo nucleo familiare - che occupava stabilmente o abitualmente l'unita' immobiliare all'epoca della frana, alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative.
5. La superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare puo' essere stabilita nella misura massima di 18 metri quadrati utili abitabili per ogni componente del medesimo nucleo con un minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio.
6. Sono altresi' ammesse a contributo, fino ad un massimo del 25 per cento del costo dell'alloggio determinato nei modi innanzi specificati, le spese per la ricostruzione delle pertinenze e delle superfici utili per il ricovero degli animali e degli attrezzi, nonche' per lo svolgimento delle attivita' di liberi professionisti e lavoratori autonomi, andate distrutte o demolite a seguito dell'evento franoso.
7. Per le pertinenze agricole il contributo puo' essere elevato fino al 50 per cento qualora il proprietario sia diretto coltivatore.
8. Ove l'immobile distrutto abbia avuto una superficie superiore a quella di cui al precedente quarto comma, al proprietario puo' essere assegnato per la ricostruzione di tutto o di parte della primitiva superficie, nel limite massimo di 200 metri quadrati, un ulteriore contributo costante per la durata di 20 anni nel limite massimo dell'8 per cento annuo, nel rispetto di quanto disposto dal precedente secondo comma e nel limite massimo della spesa necessaria.
9. Detto contributo viene corrisposto anche se gli interessati non contraggono mutuo ed e' cedibile.
10. Nessun ulteriore contributo puo' essere erogato per la parte di superficie eccedente i 200 metri quadrati.
11. Gli aventi diritto ai contributi di cui al numero 1) del precedente secondo comma possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori. In tal caso il comune subentra nei relativi diritti del rinunciante.
12. Gli aventi diritto ai contributi previsti dal presente articolo limitatamente alla prima unita' immobiliare, possono . . . rinunciare al contributo per la ricostruzione dell'alloggio distrutto o da demolire utilizzando una somma di pari importo per l'acquisto di un alloggio nel territorio del comune di Ancona sempreche' non si sia provveduto, neppure parzialmente, all'erogazione dei contributi per la ricostruzione.
13. Il relativo importo sara' depositato presso un istituto bancario indicato dal rinunciante e vincolato a favore del venditore dell'alloggio.
14. La disciplina degli interessi bancari e' regolata secondo le modalita' di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
15. Le aree di sedime e gli immobili dichiarati inagibili di proprieta' privata situati nella zona della frana, secondo il perimetro fissato con decreto del Presidente della regione Marche, sono acquisiti al patrimonio del comune nei casi in cui i proprietari abbiano ricevuto in proprieta' un alloggio costruito dal comune o abbiano usufruito dello specifico contributo per la ricostruzione o abbiano optato per la utilizzazione della somma di pari importo per l'acquisto di un nuovo alloggio.
Art. 6
1. La regione determina le modalita' e le procedure per la erogazione dei contributi sulla base dei principi previsti allo stesso fine dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e, in particolare, sulla base dei criteri direttivi di cui al presente articolo.
2. Alle imprese industriali, commerciali, artigianali e agricole che esplicavano la loro attivita' nella zona colpita dalla frana, nonche' ai proprietari di immobili rientranti nella categoria catastale B/1, puo' essere concesso un contributo a fondo perduto non superiore al 75 per cento delle spese necessarie per la ricostruzione e riparazione degli immobili e per la reintegrazione di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali necessari all'attivita' produttiva.
3. Il contributo di cui al primo comma deve essere condizionato alla ricostruzione nel territorio del comune di Ancona e fuori dal territorio interessato all'evento franoso e puo' essere esteso alle spese necessarie per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale degli stabilimenti ed a quelle relative all'acquisto di immobili aventi la medesima destinazione ed uso di quelli distrutti o del terreno equivalente a quello su cui insisteva il complesso produttivo.
4. Identico contributo puo' essere concesso a favore delle aziende dei settori dell'artigianato, turismo, spettacolo, pesca, attivita' ausiliaria del commercio, per la ricostruzione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi danneggiati dalla frana.
5. Oltre il contributo a fondo perduto, puo' essere concesso un finanziamento agevolato pari a non oltre la differenza tra il 75 per cento di cui al secondo comma e la spesa necessaria.
6. A tal fine la regione Marche stipula una opportuna convenzione con gli istituti di credito abilitati.
7. La ricostruzione che si realizzi con i contributi di cui alla presente legge e' esente dagli oneri e costi prescritti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, nonche' da misure legislative emanate dalla regione Marche.
8. Detti contributi sono concessi con provvedimento della regione Marche, previa determinazione dei costi ammissibili a contributi.
9. Ai soggetti che non intendono ricostruire l'immobile definitivamente dichiarato inagibile spetta un contributo a fondo perduto pari al 40 per cento del valore dell'immobile medesimo, determinato dall'Ufficio tecnico comunale con riferimento alla data del 13 dicembre 1982.
Art. 7
1. Nei casi previsti dai precedenti articoli 5 e 6, le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire ed i privilegi garantiti dagli stessi sono trasferiti di diritto sugli immobili costruiti o acquistati in altro sito.
2. In alternativa al trasferimento di cui al comma precedente, il finanziamento garantito dalle ipoteche o dai privilegi di cui sopra verra' accollato alla regione Marche con conseguente riduzione dei contributi previsti dai predetti articoli 5 e 6.
3. La regione Marche determinera' le modalita' e le procedure da seguire sia nel caso del trasferimento delle garanzie sia nel caso di accollo dei finanziamenti.
Art. 8
1. Per la riparazione, ristrutturazione, consolidamento di immobili, comprese le case coloniche che vengano dichiarate recuperabili dal Servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo della regione Marche, danneggiati dall'evento calamitoso, e' assegnato, nell'ambito dello stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 1, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprieta' alla data del 13 dicembre 1982, in alternativa ai contributi od indennizzi previsti agli articoli precedenti:
a) limitatamente ad una sola unita' immobiliare residenziale un contributo in conto capitale pari al 75 per cento, e comunque non oltre, dell'intera spesa necessaria per le opere di riparazione, ristrutturazione e consolidamento;
b) per le unita' immobiliari residenziali appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di, cui alla precedente lettera a), un contributo in conto capitale pari, al 30 per cento, e comunque non oltre, della spesa necessaria per le relative opere.
Art. 9
1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi all'attuazione delle leggi in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i relativi benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonche' dalle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'articolo 6 della legge 25 luglio 1971, n. 545, modificata dall'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.4
2. Al territorio del comune di Ancona si applicano, per un quinquennio, a decorrere dalla data del 14 dicembre 1982, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
3. Al territorio del comune di Ancona si applicano, per un quinquennio, a decorrere dalla data del 14 dicembre 1982, i benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per i territori individuati dalle delibere del CIPE del 27 marzo 1980.
Art. 10
1. Agli effetti delle disposizioni sulla finanza locale, ed in particolare del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, il comune di Ancona e' compreso fra i comuni terremotati, in relazione sia agli eventi sismici del 1972, sia ai movimenti franosi del dicembre 1982.
Art. 11
1. La somma di lire 50 miliardi assegnata dal Comitato per l'edilizia residenziale al comune di Ancona, in applicazione dell'articolo 3, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e' utilizzata prioritariamente a favore dei soggetti non proprietari sia singoli sia associati in cooperative, residenti alla data dell'evento franoso in immobili sinistrati, nonche' puo' essere utilizzata, fino all'importo massimo di lire 20 miliardi, per la realizzazione di alloggi da assegnare in proprieta' agli aventi diritto ai contributi di cui al secondo comma, numero 1), dell'articolo 5 della presente legge, che abbiano rinunziato al diritto stesso.