Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche
Testo vigente
Art. 11
1. Per l'attuazione dei programmi di edilizia dell'Universita' statale di Udine, istituita con l'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonche' per l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche e' autorizzata la spesa di 35 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.
2. Presso l'Universita' statale di Udine sono istituite le seguenti nuove facolta':
1) facolta' di scienze economiche e bancarie;
2) facolta' di medicina e chirurgia.
3. Il piano quadriennale previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, individuera', nell'ambito dell'Universita' di Udine, i settori disciplinari da sviluppare e le modalita' del loro incremento.
4. Nel piano relativo al quadriennio che avra' inizio con l'anno accademico 1982-83 le esigenze dell'Universita' di Udine avranno collocazione prioritaria.
Art. 12
1. La durata del fondo di rotazione per l'agricoltura di cui all'articolo 2, n. 2, lettera h), della legge 8 agosto 1977, n. 546, e' elevata a 20 anni.
2. Le somme conferite o da conferire dalla regione in eccedenza a quanto previsto dalla legge 8 agosto 1977, n. 546, nonche' le somme che vi sono affluite o vi affluiranno per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, nonche' per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti, possono essere destinate in zone esterne alle aree colpite dal sisma.
Art. 13
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 9, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, relativa al completamento dei lavori di costruzione dell'autostrada "A 23" Udine-Tarvisio-confine di Stato comprende anche il tratto di interconnessione fra l'attuale barriera di Zagliano in comune di Pozzuolo e la localita' Santa Caterina in comune di Udine allo scopo di assicurare la continuita' fra il tratto autostradale Palmanova-Udine e quello successivo Udine-Tarvisio-confine di Stato.
2. Alla realizzazione del traforo di Monte Croce Carnico, di cui all'articolo 9, quarto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, da eseguirsi anche mediante concessione dei relativi lavori, e' estesa la deroga al disposto dell'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, prevista dal terzo comma dello stesso articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 546.
Art. 14
1. Le aziende industriali, artigiane e commerciali, di cui all'articolo 2, n. 1, sesto capoverso, della legge 8 agosto 1977, n. 546, che si trovino nelle condizioni ivi previste, sono autorizzate a compensare, a decorrere dal periodo di paga successivo all'entrata in vigore della presente legge, i crediti maturati in dipendenza dello sgravio di cui al richiamato disposto sui contributi correnti dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, fino alla concorrenza degli stessi.
2. Dai benefici di cui al precedente comma sono escluse le imprese del settore edilizio.
3. La regione Friuli-Venezia Giulia, assumendo a proprio carico gli oneri derivanti da quanto previsto al primo comma, ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, fissera' con apposita convenzione, le modalita' di pagamento a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 15
1. L'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e' sostituito dal seguente:
"Nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, numero 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, qualora si renda necessario procedere nella ricomposizione particellare delle proprieta' fondiarie per l'attuazione unitaria di comparti edificatori previsti nei piani particolareggiati di ricostruzione ed i proprietari interessati non abbiano a tal fine raggiunto l'accordo, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dalla legge regionale.
Il comune predispone, per ciascun comparto edificatorio, un apposito piano di ricomposizione, con il quale sono disposte le permute e le compensazioni di superficie e di volume strettamente necessarie alla formazione di lotti edificabili.
Il comune predispone, altresi', una graduatoria dei proprietari che risultino tali alla data del sisma, dando precedenza a quelli tra essi che alla stessa data abitavano l'immobile, e procede alle assegnazioni dei lotti agli stessi con le modalita' previste dalla legge regionale.
Qualora non sia possibile ricavare nell'ambito del comparto un numero di unita' immobiliari corrispondente a quello dei precedenti proprietari, il comune assicura l'edificazione agli aventi diritto nell'ambito del piano di zona in vigore o da adottare per le necessita' della ricostruzione.
La legge regionale indica i termini per la formazione degli accordi fra i proprietari e per la relativa notifica al comune, le modalita' relative al deposito del piano e della graduatoria dei proprietari di cui ai commi precedenti ed alle conseguenti deliberazioni di adozione e di approvazione definitiva, le forme di pubblicita' inerenti a tali adempimenti con particolare riguardo ai proprietari emigrati o assenti, le modalita' di comunicazione agli interessati nonche' le modalita' ed i termini per le osservazioni e le opposizioni.
Alla deliberazione del consiglio comunale, con cui sono approvati in via definitiva il piano di ricomposizione e, in conformita' allo stesso ed alla graduatoria, l'assegnazione di singoli lotti, consegue il trasferimento coattivo della proprieta' e degli altri diritti reali. La deliberazione e' trascritta presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.
Nel trasferimento coattivo di cui al precedente comma si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 853 del codice civile.
Nei confronti dell'assegnatario di lotto che non provvede ad iniziare i lavori di costruzione o di recupero dell'immobile di sua pertinenza o non provvede ad ultimarli nei termini che saranno stabiliti dalla legge regionale, il comune procede alla espropriazione.
Alle domande, agli atti, agli accordi fra i proprietari, ai provvedimenti ed ai contratti comunque relativi all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano le esenzioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.
Gli eventuali incrementi di valore conseguenti non danno luogo all'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore sugli immobili.
Le controversie relative all'applicazione delle norme di cui al presente articolo sono devolute in via esclusiva alla competenza del tribunale amministrativo regionale.
Qualora sia proposta domanda di sospensione di taluno dei provvedimenti di attuazione degli strumenti urbanistici di cui ai commi precedenti, il giudice amministrativo puo' disporre in luogo della richiesta sospensione, il deposito di una cauzione rapportata al valore dell'indennita' di espropriazione del bene, da calcolare in relazione al provvedimento impugnato, determinandone l'ammontare, nonche' le modalita' ed i termini del deposito.
Il tribunale amministrativo regionale, qualora accolga il ricorso, puo' disporre, tenuto conto della situazione di fatto, che la reintegrazione avvenga solo per equivalente.
Le norme di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1985, fatte salve le attribuzioni del tribunale amministrativo regionale".
Art. 16
1. In parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 221, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, la licenza di abitabilita' per le case ricostruite o riparate, puo' essere concessa d'ufficio dal sindaco non appena sia stata completata anche una sola parte dell'abitazione, conformemente a progetto, e la stessa offra sufficienti garanzie di igienicita' e salubrita'.
Art. 17
1. Le somme conferite o da conferire alla gestione separata di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 198, nonche' le somme che vi sono affluite o vi affluiranno per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, per altri interessi di qualsiasi natura, nonche' per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui perfezionati ai sensi del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, possono essere destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con le modalita' e le prescrizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8.
2. Fino al 31 dicembre 1985 le somme di cui al comma precedente sono
destinate prioritariamente, con verifica semestrale, a finanziare la ripresa delle aziende commerciali danneggiate dagli eventi sismici del 1976 ubicate nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonche' al completamento dei mutui integrativi di cui alla legge 29 maggio 1976, n. 336, alle condizioni ivi previste.
3. Il Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e' autorizzato a compiere le operazioni creditizie relative alle gestioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga a norme di legge e di statuto.
4. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e' cosi' modificato:
"Gli istituti di credito che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia sono autorizzati a compiere le operazioni creditizie previste dal presente articolo anche in deroga a norme di legge o di statuto, ma sempre nei limiti di finanziamento massimo concedibile".
5. Il comitato di gestione del Fondo di rotazione, di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e' integrato con due membri designati dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e scelti tra gli esponenti delle attivita' economiche delle province di Udine e Pordenone indicati dalle rispettive camere di commercio.
6. A favore del Fondo di rotazione, costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, la regione Friuli-Venezia Giulia puo' effettuare ulteriori conferimenti, utilizzando il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge, con le modalita' e per le finalita' previste dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, e fino alla concorrenza di 25 miliardi di lire.3
Art. 18
1. Il personale assunto con rapporto di impiego temporaneo per le necessita' della ricostruzione ai sensi delle leggi della regione Friuli-Venezia Giulia 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, dai comuni, dai consorzi, dalla comunita' collinare del medio Friuli e dalle comunita' montane delle province di Udine, Pordenone e Gorizia, ed il personale assunto dai medesimi enti con rapporto di impiego temporaneo per le necessita' dell'assistenza ai sensi della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 16 agosto 1976, n. 38, e della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 1977, n. 29, avra' titolo alla sistemazione in ruolo, in esenzione dal limite massimo di eta', purche' fornito del titolo di studio e degli altri requisiti professionali eventualmente richiesti per la qualifica da ricoprire e purche' in servizio alla data del 31 dicembre 1981 ed alla data della nomina in ruolo.
2. A tal fine le amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone e tutti gli altri enti pubblici locali, aventi sede nelle due circoscrizioni provinciali, nonche' i comuni di S. Floriano, Dolegna del Collio, Cormons, della provincia di Gorizia, riserveranno, nel quadriennio 1 gennaio 1983-31 dicembre 1986, il 50 per cento dei posti d'organico che si renderanno disponibili all'assorbimento del personale anzidetto che, entro il 31 dicembre 1932, abbia ottenuto la iscrizione in un apposito elenco, previo superamento di speciale esame di idoneita' da sostenersi avanti una commissione regionale all'uopo costituita. Qualora nel quadriennio si renda libero un solo posto esso si intendera' vincolato all'anzidetto assorbimento con priorita' rispetto ad ogni altra riserva.
3. Gli idonei che, su designazione della commissione regionale, saranno nominati in ruolo dalle singole amministrazioni locali richiedenti, avranno riconosciuto ad ogni effetto il servizio reso presso enti terremotati in posizione provvisoria e, ai fini assistenziali e previdenziali, fruiranno dello stesso trattamento che l'ente di destinazione riserva agli altri suoi dipendenti.
4. Il rapporto di impiego temporaneo sara' prorogato, per gli idonei, fino alla data della nomina in ruolo e, comunque, sino al 31 dicembre 1986.4
5. Ai fini della sistemazione in ruolo del personale precario di cui al presente articolo, gli enti di cui al precedente secondo comma potranno anche variare od ampliare, entro il 31 dicembre 1982, la propria dotazione organica con apposita, motivata deliberazione consiliare od assembleare da sottoporre al solo controllo del competente comitato. I posti trasformati o di nuova istituzione si intenderanno riservati esclusivamente all'assorbimento del personale precario iscritto nell'elenco ufficiale degli idonei di cui al precedente secondo comma.
6. Alla disciplina dei procedimenti necessari per dare tempestiva e retta attuazione alle disposizioni del presente articolo la regione Friuli-Venezia Giulia potra' provvedere con apposita legge.
Art. 19
1. A partire dal 1 luglio 1982 il contributo sulla spesa per la fornitura di energia elettrica per usi domestici, a favore dei soggetti previsti nel primo comma dell'articolo 34-ter del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e' a carico dei fondi di cui all'articolo 1 nella misura del 75 per cento del suo ammontare fino al limite massimo annuale di 1.800 kWh per utenza riferita al nucleo familiare, limite proporzionalmente ridotto per le frazioni di anno.
2. Agli stessi soggetti non si applica il provvedimento n. 71 del 1979 del Comitato interministeriale dei prezzi.
Art. 20
1. Per il biennio 1982-83 una quota pari al 10 per cento dei fondi disponibili dell'INAIL da destinare agli investimenti immobiliari ai sensi dell'articolo 5-bis, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e' utilizzata, di intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia e la regione Marche, a favore dei comuni danneggiati dai terremoti del 1972, 1976, 1979.
2. Ferme restando le destinazioni stabilite dall'articolo 5-bis, secondo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, la parte della quota di cui al precedente comma destinabile ad usi non abitativi dovra' essere utilizzata per la realizzazione di strutture a finalita' sociali e di interesse pubblico.
3. Nella ipotesi di costruzione di immobili, per l'esecuzione dei lavori l'INAIL e' autorizzato, in deroga all'articolo 53 e ai limiti stabiliti dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, a ricorrere al sistema dell'economia, con la forma del cottimo fiduciario di cui all'articolo 69, lettera b), del citato decreto n. 696 del 1979.
Art. 21
1. Al fine di consentire il definitivo completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni della regione Marche colpiti dal terremoto del 1972, e' autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 45.000 milioni da ripartire negli anni 1982-1985 per gli interventi previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88 nonche' per gli interventi in favore dei comuni delle Marche previsti nel decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205.
2. La quota relativa al 1982 e' determinata in lire 3 miliardi.
3. Il limite previsto sia dal secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, sia dal quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, e' elevato a lire 8 milioni.
4. Lo Stato, in aggiunta a quanto previsto dal decimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 nonche' a quanto previsto dal decimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, in favore dei comuni delle Marche indicati negli elenchi allegati al medesimo decreto-legge, mette a disposizione della regione Marche la somma di lire 5 miliardi per l'anno 1982, 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1990 e 15 miliardi per l'anno 1991.
5. Per gli interventi previsti dall'articolo 1, punto b), della legge 3 aprile 1980, n. 115, in seguito agli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche nel settembre 1979, e' stanziato un ulteriore finanziamento di lire 18 miliardi.
6. La quota relativa al 1982 e' determinata in lire 2 miliardi.
7. Per la realizzazione del raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16 (Asse attrezzato) e' autorizzata, per il triennio 1983-85, la complessiva spesa di 30 miliardi di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e da assegnare all'ANAS in ragione di lire 10 miliardi per ciascun anno.1
8. Per la prosecuzione dei lavori di ammodernamento della strada statale n. 77 della Val di Chienti fino alla localita' Muccia e' autorizzata, per il triennio 1983-85, la complessiva spesa di 30 miliardi di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e da assegnare all'ANAS in ragione di 10 miliardi di lire per ciascun anno.
Art. 22
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia, la regione Marche e le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi previsti dalla legge stessa e dalle successive leggi finanziarie, anche prima della iscrizione in bilancio di detti importi. A tali iscrizioni si fara' luogo in relazione agli effettivi fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi.
Art. 23
1. All'onere di lire 285 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1982, si provvede mediante le risorse allo scopo destinate con la legge concernente: "Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia".
2. Le quote delle spese pluriennali autorizzate dalla presente legge, relative agli anni 1983 e seguenti, saranno determinate annualmente con la legge finanziaria.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Art. 24
1. L'esecuzione delle opere pubbliche finalizzate alla ricostruzione ed allo sviluppo della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Marche puo' essere affidata in concessione a societa', imprese di costruzione o loro consorzi, con preferenza, a parita' di condizioni, per i consorzi e le associazioni, anche temporanee, costituiti con una partecipazione non inferiore al 40 per cento da imprese ubicate nei rispettivi territori regionali.
2. L'affidamento avviene sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente piu' vantaggiosa in base ad una pluralita' di elementi prefissati dall'amministrazione concedente secondo i criteri di cui all'articolo 24, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.
3. Il presente articolo si applica esclusivamente agli affidamenti delle opere realizzate con le provvidenze disposte ai sensi delle leggi statali emanate a seguito dei terremoti delle Marche e del Friuli, nonche' per l'attuazione degli accordi di Osimo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 novembre 1982
PERTINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA