Modifica della disciplina relativa all'esportazione delle essenze agrumarie e dei loro derivati
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Essenze agrumarie
1. Per "essenze" degli agrumi si intendono gli oli volatili ottenuti, senza riscaldamento, dalla scorza fresca del frutto, con o senza separazione previa della polpa e della scorza.
2. L'essenza agrumaria deve recare sulle confezioni oppure sui documenti commerciali la denominazione "essenza" seguita dal nome del frutto da cui deriva.
Art. 2 Essenze concentrate
1. Per "essenze concentrate" degli agrumi si intendono gli oli volatili descritti dall'articolo 1, privati totalmente o in parte dei costituenti terpenici, sesquiterpenici e del residuo non volatile.
2. Le essenze concentrate devono essere commercializzate con la corrispondente denominazione derivante dall'operazione fisica cui sono state sottoposte ("deterpenate", "desesquiterpenate", "concentrate").
Art. 3 Essenze distillate
1. Per "essenze distillate" degli agrumi si intendono gli oli volatili ottenuti per distillazione, in corrente di vapore e sotto vuoto, dalla scorza fresca del frutto.
2. Per la sua commercializzazione, l'essenza distillata deve recare sulle confezioni la denominazione "essenza distillata" seguita dal nome del frutto da cui deriva.
Art. 4 Essenze commerciali
1. Per "essenze commerciali" degli agrumi si intendono tutte le altre essenze che non presentino i requisiti indicati negli articoli precedenti.
Art. 5 Oli essenziali
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, in luogo della denominazione "essenza" puo' essere impiegata quella di "olio essenziale".
Art. 6 Esportazione di essenze
1. Qualsiasi quantitativo di "essenza" o di "essenza concentrata", con destinazione all'esportazione, deve essere accompagnato da un certificato di analisi che garantisca la purezza.
2. L'essenza e l'essenza concentrata destinate all'esportazione debbono essere contenute in recipienti ermeticamente chiusi e sigillati, idonei a mantenere costanti le proprieta' chimico-fisiche risultanti dal certificato di analisi che accompagna le merci.
3. Le essenze "distillate" e "commerciali" possono essere esportate senza il certificato di cui al comma precedente.
Art. 7 Certificati di analisi
1. I laboratori autorizzati a rilasciare gratuitamente i certificati di cui all'articolo 6 sono:
1) il laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette;
2) la stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria;
3) il laboratorio chimico della camera di commercio di Messina.
2. Al rilascio gratuito dei certificati di analisi concernenti l'essenza di bergamotto destinata all'esportazione e' autorizzata la stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati dagli agrumi in Reggio Calabria.
3. Altri laboratori possono essere autorizzati a rilasciare i certificati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i metodi ufficiali di analisi e sono individuati i caratteri chimico-fisici ed organolettici essenziali atti a costituire base di riferimento per la valutazione della purezza di ciascuna partita da analizzare.
Art. 8 Limiti di applicazione della legge
1. La presente legge non si applica alle essenze ottenute dalla lavorazione di parti diverse dal frutto delle piante agrumarie ne', salvo quanto previsto dal precedente articolo 7, all'essenza di bergamotto.
Art. 9 Sanzioni amministrative
1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge, salva l'applicazione della legge penale ove il fatto costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire dieci milioni.
2. La sanzione e' irrogata dal prefetto della provincia in cui e' stata commessa la violazione con la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.
Art. 10 Norma finale
1. Sono abrogate le disposizioni relative alle esportazioni contenute nella legge 2 agosto 1897, n. 378, nel regio decreto 15 luglio 1906, n. 483, e nel regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 1591, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 206, nonche' ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 maggio 1983
PERTINI
FANFANI - PANDOLFI - COLOMBO - FORTE - MANNINO - CAPRIA - ALTISSIMO - SIGNORILE
Visto, il Guardasigilli: DARIDA