Adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il numero 2) dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' sostituito dal seguente:
"2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri delle Comunita' europee".
Art. 2
1. La lettera a) dell'articolo 19 e l'articolo 20 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono soppressi.
Art. 3
1. L'articolo 4 della legge 10 dicembre 1975, n. 724, e' sostituito dal seguente:
"La sovrimposta di confine e l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo precedente sono corrisposte alla dogana all'atto dell'importazione.
La circolazione dei prodotti importati e' legittimata dall'applicazione sui singoli condizionamenti di appositi contrassegni di Stato.
Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il prezzo di fornitura e le caratteristiche dei contrassegni, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la legittimita' della provenienza dei tabacchi stessi, le modalita' della distribuzione nonche' del pagamento del prezzo e della contabilizzazione dei contrassegni da parte degli importatori".
Art. 4
1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1975, n. 724, e' sostituito dal seguente:
"Per le operazioni doganali concernenti tabacchi lavorati non sono applicabili le procedure semplificate di accertamento di cui agli articoli da 232 a 237 ne' l'articolo 79 del predetto testo unico".
Art. 5
1. Le attribuzioni della commissione tecnico-amministrativa prevista all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, per quanto attiene alle proposte per la determinazione dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi e delle aliquote della relativa imposta di fabbricazione, sono devolute ad apposito comitato costituito presso il Ministero delle finanze.
2. Il comitato di cui al precedente comma e' costituito da un presidente scelto tra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo e da due membri appartenenti l'uno all'Amministrazione dei monopoli di Stato e l'altro a quella delle dogane e imposte indirette, tutti nominati dal Ministro delle finanze che provvedera' ad emanare, con proprio decreto, le norme regolamentari per il funzionamento del comitato stesso.
3. Un funzionario dell'Amministrazione finanziaria esercita le funzioni di segretario.
Art. 6
1. Il regime per l'importazione e la commercializzazione dei tabacchi lavorati previsto dalla legge 10 dicembre 1975, n. 724, e dalle relative norme di attuazione e' esteso al settore dei fiammiferi.
2. Entro il 1 luglio di ogni anno, il Ministro delle finanze, sentito il comitato di cui al precedente articolo, con proprio decreto, stabilisce per le categorie di fiammiferi la misura dell'imposta di fabbricazione nonche' la tariffa di vendita al pubblico.
3. La misura complessiva dell'imposta di fabbricazione e dell'imposta sul valore aggiunto gravante sui fiammiferi non deve essere inferiore al venticinque per cento dei relativi prezzi di vendita al pubblico.
Art. 7
1. La convenzione per il servizio fiammiferi tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi, annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e successive modificazioni, sara' adeguata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge in conformita' alle disposizioni contenute nei precedenti articoli 5 e 6.
Art. 8
1. Gli accenditori di metallo comune dorati ed argentati mediante placcatura ottenuta con processo chimico sono compresi fra quelli indicati nella lettera e) dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, quale modificato dalla legge di conversione 22 febbraio 1983, n. 52.
Art. 9
1. Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sugli accendisigari per autoveicoli e' assolto in modo virtuale al momento dell'uscita dal luogo di produzione dell'autoveicolo.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono regolamentate le relative modalita' di applicazione.
3. La detenzione per la vendita di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1971, n. 376, e all'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1971, n. 1198, si configura ogni qualvolta gli apparecchi di accensione o gli accendigas detenuti eccedono il numero di cinque pezzi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 maggio 1983
PERTINI
FANFANI - FORTE - GORIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA