Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Classificazione delle lesioni ed infermita'
1. Dal 1 gennaio 1984 la classificazione delle mutilazioni ed infermita' dipendenti da causa di servizio si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B, E ed F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.
Art. 2 Assegno di superinvalidita'
1. Dal 1 gennaio 1984 gli importi degli assegni di superinvalidita' non reversibili, previsti dall'articolo 100 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, sono fissati nelle misure annue:
1) lettera A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.200.000 2) lettera A-bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.480.000 3) lettera B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.760.000 4) lettera C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.040.000 5) lettera D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.320.000 6) lettera E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.600.000 7) lettera F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.880.000 8) lettera G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.160.000 9) lettera H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.440.000
Art. 3 Indennita' di assistenza e di accompagnamento
1. Ai mutilati e agli invalidi per servizio affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' liquidata d'ufficio, con decorrenza dal 1 gennaio 1984, una indennita' mensile per la necessita' di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato, pari a:
1) per lettera A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 384.000 2) per la lettera A-bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 335.000 3) per la lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 296.000 4) per la lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 260.000 5) per la lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 220.000 6) per la lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 182.000 7) per la lettera F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 143.000 8) per la lettera G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 105.000 9) per la lettera H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 69.000
2. Gli invalidi di guerra e per servizio affetti dalle invalidita' specificate nella tabella E. allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nelle lettere A, numeri 1, 2, 3 e 4, comma secondo; A-bis; B, numero 1; C; D; E, numero 1, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore militare. Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1, 2, 3 e 4, secondo comma, e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, numero 1, della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento. La competente autorita' militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, dara' immediatamente comunicazione di tale adempimento alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario per i provvedimenti di competenza. La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e' stabilita:
1) in L. 900.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1, della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, che abbiano riportato per causa di servizio anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordita' bilaterale, ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico privilegiato ordinario, ed in L. 900.000 per gli ascritti al numero 2 della predetta lettera A;
2) in L. 600.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1, 3 e 4, secondo comma, della lettera A;
3) in L. 400.000 mensili per gli ascritti al numero 1 della lettera A-bis.
Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, numero 2, i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un assegno, a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 200.000 mensili. L'indennita', comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto, e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura. Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennita', comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore, e' devoluto, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero e' avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'eventuale ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato.
Art. 4 Assegno di cumulo
1. L'assegno per cumulo di infermita' si aggiunge a quello di superinvalidita', sempre che si tratti di invalidita' diverse da quelle che diano titolo all'assegno di superinvalidita'. Al mutilato o invalido e' dovuto un assegno di cumulo di cui alla tabella F del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.
Art. 5 Adeguamento automatico degli assegni accessori
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 GENNAIO 1987, N. 13.
2. L'adeguamento automatico non compete ad assegni ed indennita' diversi da quelli sopra menzionati. La quota di adeguamento sara' determinata ogni triennio con decreto del Ministro del tesoro.
Art. 6 Assegno di incollocabilita'
1. L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, e' sostituito dal seguente:
"Il trattamento di incollocabilita' previsto dai precedenti commi e' attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalita' stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.
Ove a seguito della revisione per aggravamento l'invalido sia ascritto alla prima categoria senza assegni di superinvalidita', viene conservato, se piu' favorevole, sempreche' ne ricorrano le condizioni e, in particolare, permanga l'effettivo stato di incollocamento, il trattamento di cui al primo comma".
Art. 7 Perdita totale o parziale dell'organo superstite
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, e' aggiunto il seguente comma:
"Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti viene considerato alla stregua degli organi pari anche quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica".
Art. 8 Pensione o assegno privilegiato tabellare
1. Le pensioni di cui alla tabella B, allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, aggiornata al 31 dicembre 1981, per effetto della legge 29 gennaio 1980, n. 9, sono maggiorate del 15 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1984 e di un ulteriore 15 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1985, considerando per tutti i gradi le misure previste da caporale maggiore a soldato e gradi equiparati.
2. Per tutti gli altri dipendenti militari, a decorrere dal 1 gennaio 1984, lo stipendio o paga che concorre a costituire la base pensionabile non puo' essere inferiore all'importo previsto per la prima categoria della tabella B citata nel precedente comma.
3. Le percentuali della base pensionabile, ai fini della liquidazione delle pensioni o assegni privilegiati ordinari, relative ad infermita' diverse dalla prima categoria, sono quelle previste dall'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 AGOSTO 1991, N. 269
Art. 10 Decorrenza dei nuovi benefici
1. Le nuove maggiori misure degli assegni di indennita' di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge e l'adeguamento automatico di cui all'articolo 5 hanno decorrenza dal 1 gennaio 1984.
2. Gli aumenti sono corrisposti d'ufficio dalle direzioni provinciali del tesoro.
Art. 11 Mutilati ed invalidi che prestano opera retribuita
1. Ai mutilati od invalidi per servizio che prestano opera retribuita in conto terzi spetta l'applicazione dell'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e, se piu' favorevole, l'applicazione dell'articolo 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.