Modifiche al sistema di rimborso delle spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto previsto dalla legge 2 agosto 1982, n. 528
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il numero 1) dell'articolo 24 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e' sostituito dal seguente:
"1) le spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto sono a totale carico dello Stato, che le anticipa ai gestori in misura pari all'ammontare delle spese sostenute da ciascuno di essi nel mese precedente. A tal fine sono utilizzati i fondi della riscossione, salvo conguaglio che sara' eseguito dalle competenti intendenze di finanza sulla base di comprovata e valida documentazione esibita dai gestori. I fondi della riscossione possono altresi' essere utilizzati, previa autorizzazione delle competenti intendenze di finanza, per far fronte alle eventuali maggiori spese eccedenti quelle sostenute nel mese precedente".
Art. 2
1. Per l'uso degli arredi delle ricevitorie e' dovuto ai gestori proprietari degli arredi stessi un canone forfettario di lire ventimila mensili da corrispondersi con le modalita' di cui all'articolo 1.
2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, valutato in lire quattrocento milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno 1984, a carico del capitolo 2744 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
1. I procedimenti espletati ed i provvedimenti adottati fino al termine del mese nel quale e' pubblicata la presente legge, riguardanti le spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto, prelevate dal gestore dai fondi della riscossione, si considerano validi.
Art. 4
1. Il limite di L. 100.000, fissato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 1003, e' elevato a L. 250.000.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 maggio 1984
PERTINI
CRAXI - VISENTINI - GORIA - LONGO
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI