Autorizzazione di spesa per il pagamento di oneri finanziari relativi alle autostrade A-24 e A-25, e incremento dello stanziamento per la costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade e' autorizzata a provvedere alla spesa di lire 75 miliardi per il pagamento di oneri per rate di saldo lavori, revisione prezzi, interessi moratori, espropri e contenzioso relativi alla realizzazione delle opere previste dal decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106.
2. Alla spesa di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, cosi' come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 32.
3. Il suindicato importo di lire 75 miliardi sara' accreditato alla contabilita' speciale intestata al direttore generale dell'ANAS, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, cosi' come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 32.
Art. 2
1. Per la realizzazione del manufatto da adibire a sede di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso dell'autostrada L'Aquila-Villa Vomano, nonche' dei relativi impianti tecnologici civili, viene elevato a L. 77.159.200.000 lo stanziamento di L. 20.000.000.000 di cui all'articolo 2 della legge 9 febbraio 1982, n. 32, restando destinata la quota di lire 10 miliardi agli impianti speciali di sicurezza, da progettarsi a cura dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, con la consulenza dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
2. Restano ferme le modalita' previste dall'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 32.
Art. 3
1. All'onere di L. 132.159.200.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 527 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS per l'anno 1984.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 giugno 1984
PERTINI
CRAXI - NICOLAZZI - GORIA - LONGO
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI