Scioglimento dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi e provvidenze per i lavoratori delle aziende dipendenti dal disciolto Ente
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, istituito con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito in legge con legge 18 aprile 1935, n. 961, e' soppresso.
2. La gestione di liquidazione dell'Ente e' assunta, ai sensi e con le modalita' di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro al quale saranno trasferite le relative attivita' e passivita' patrimoniali.
Art. 2
1. Nei confronti del personale del soppresso Ente nazionale di lavoro per i ciechi in servizio alla data del 10 gennaio 1982 con costanza di rapporto d'impiego si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni recate dall'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75.
2. L'onere derivante dall'applicazione del precedente comma e' valutato in lire 4.500 milioni in ragione d'anno.
Art. 3
1. All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione, nell'anno 1984, del precedente articolo 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario".
2. All'onere di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 derivante dall'applicazione del precedente articolo 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Indennita' integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 4 agosto 1984
PERTINI
CRAXI - SCALFARO - GORIA - ROMITA - DE MICHELIS
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI