Proroga di taluni termini concernenti l'Amministrazione finanziaria e l'Amministrazione dei monopoli di Stato, nonche' disposizioni per il personale del lotto
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le disposizioni del quarto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, si applicano anche qualora successivamente alla data del 15 marzo 1983 siano divenuti definitivi decisioni, sentenze o accertamenti concernenti imposte sui redditi per periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione in base alle quali gli uffici o i centri di servizio hanno provveduto alla liquidazione delle imposte dovute.
2. Le imposte sui redditi, dovute in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data del 15 marzo 1983, per periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione prive dei requisiti di validita', sono iscritte a ruolo entro il termine del 31 dicembre 1988 previsto dal terzo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.
3. La riscossione delle imposte sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione, iscritte a ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente al 15 marzo 1983, e' sospesa fino alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative o alle istanze di definizione e comunque non oltre il 31 dicembre 1988. I relativi carichi saranno conteggiati, agli effetti degli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, e successive modificazioni, nell'anno in cui cessera' la sospensione e per la parte effettivamente posta in riscossione.
Art. 2
1. Gli interessi e le sopratasse previsti nel quinto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, non si applicano per i versamenti delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative presentate entro il 15 dicembre 1982 eseguiti entro il 15 marzo 1983.
Art. 3
1. Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'articolo 5, comma 68, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e' fissato al 31 dicembre 1986.1
2. Sono fissati al 30 aprile 1985 i termini entro i quali devono essere richiesti all'Ufficio della motorizzazione civile l'aggiornamento della carta di circolazione e al pubblico registro automobilistico l'annotazione di tale aggiornamento sul foglio complementare relativamente alle autovetture e agli autoveicoli per i quali siano state effettuate modifiche prima dell'entrata in vigore della legge 21 luglio 1984, n. 362, riguardanti l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con metano, anche in alternativa alla alimentazione a benzina.
3. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, e' fissato al 30 giugno 1986.
4. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata a corrispondere fino al 31 dicembre 1985 l'indennita' di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692.
5. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma valutato in lire 15.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1985. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. Il numero dei dipendenti del lotto che risultera' disponibile a seguito di provvedimenti di chiusura di ricevitorie per assoluta inagibilita' costituira' un contingente formato su base provinciale, da immettere in servizio, con decreti del Ministro delle finanze, negli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, in due scaglioni, rispettivamente, alla data del 31 luglio 1985 e del 31 gennaio 1986.
2. Fino all'immissione del personale del lotto nei ruoli organici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, il trattamento economico spettante al detto personale e' corrisposto dalla intendenza di finanza sede estrazionale, mediante ordinativi di pagamento a favore degli interessati. A tal fine, il Ministero delle finanze provvede all'accreditamento dei fondi necessari agli intendenti di finanza, con aperture di credito ciascuna di ammontare non superiore a lire tre miliardi, in deroga al limite di valore di cui all'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, utilizzando i fondi del capitolo 2701 del relativo stato di previsione della spesa.
3. Gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni recate dal decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 902, restano validi e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 marzo 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI