diritto.io

Disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nel ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono istituite le qualifiche funzionali di cui all'unita tabella, secondo le dotazioni organiche nella stessa indicate.

Art. 2

1. Il personale che gia' appartiene ai ruoli organici della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 12 maggio 1964, n. 303, della legge 4 gennaio 1968, n. 1, dell'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dell'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, puo' chiedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrato nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni esercitate, qualora tale qualifica sia superiore a quella spettantegli ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, in presenza delle seguenti condizioni:

  1. a) sia in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso a tale qualifica ovvero dei requisiti rispettivamente stabiliti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della. Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

  2. b) abbia lodevolmente esercitato, per almeno un anno, mansioni proprie della qualifica superiore.

2. Il personale che sia in possesso di uno soltanto dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma puo' chiedere di essere inquadrato, previo superamento di apposito esame-colloquio, nella qualifica immediatamente superiore a quella rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al personale inquadrato a norma del presente articolo e' riconosciuta nella misura del 50 per cento l'anzianita' maturata nella carriera di provenienza.

4. La determinazione del trattamento economico spettante al personale predetto e' effettuata con i criteri stabiliti dagli articoli 2, 3 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Art. 3

1. Nelle qualifiche funzionali istituite ai sensi dell'articolo 1 della presente legge e' altresi' inquadrato, con le modalita' di cui all'articolo precedente, il personale di cui all'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, per il quale non e' stato possibile operare il trasferimento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la mancanza delle qualifiche funzionali corrispondenti alle ex carriere direttiva e di concetto.

Art. 4

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6 della presente legge si applicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche al personale del ruolo organico della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica.

Art. 5

1. Gli inquadramenti di cui agli articoli precedenti sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e possono avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti previsti per ciascuna qualifica, salvo successivo riassorbimento.

Art. 6

1. In sede di prima attuazione della presente legge, i posti rimasti disponibili nei ruoli dopo le operazioni di inquadramento previste dalla presente legge sono conferiti mediante concorsi riservati, ai quali e' ammesso il personale gia' appartenente al ruolo stesso in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 13 e 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 7

1. Alle operazioni di inquadramento di cui al precedente articolo 2, che devono essere ultimate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al quale siano attribuite le funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri, composta nel modo seguente:

  1. a) da tre funzionari in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata, dei quali uno del ruolo organico della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica;

  2. b) da un impiegato del ruolo organico della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alle leggi 12 maggio 1964, n. 303 e 4 gennaio 1968, n. 1;

  3. c) da un impiegato tratto dal personale in servizio presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

  4. d) da un impiegato del ruolo organico della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica.

2. Per ciascuno dei componenti sono nominati i rispettivi supplenti. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri appartenente all'ottava qualifica funzionale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme relative agli adempimenti necessari per l'inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli.

Art. 8

1. Al personale civile e militare comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' attribuita una indennita' mensile non pensionabile, stabilita per ciascuna qualifica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del tesoro.
Tale indennita' e' fissata in una misura non superiore all'importo massimo delle indennita' erogate dalle Amministrazioni dello Stato al personale dipendente in base alle norme vigenti.

2. L'indennita' di cui al precedente comma sostituisce ogni altra indennita' o compenso dovuti in relazione all'espletamento delle effettive prestazioni ordinarie di servizio o comunque connessi all'espletamento di compiti di istituto.

3. E' fatta salva la facolta' di opzione per le indennita' o compensi spettanti presso l'Amministrazione di appartenenza.

Art. 9

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1985 ed in lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI