Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per la realizzazione delle opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare, a breve e medio termine, il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali dei sistemi intercontinentali di Roma-Fiumicino e di Milano-Malpensa, da effettuare nel periodo 1984-1989, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.115 miliardi, compresi gli oneri derivanti dalla revisione prezzi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, destinata ai due sistemi anzidetti in ragione, rispettivamente, di lire 635 miliardi e di lire 480 miliardi.
2. La spesa di lire 480 miliardi, prevista per il sistema di Milano, comprende, per un importo non eccedente la percentuale del 10 per cento dello stanziamento, anche le opere relative al collegamento ferroviario Milano-aeroporto Malpensa, limitatamente a quelle da realizzare nell'ambito del sedime aeroportuale.
3. La quota della complessiva spesa di lire 1.115 miliardi di cui al precedente primo comma relativa al triennio 1984-1986 viene determinata in lire 25 miliardi per l'anno 1984, in lire 100 miliardi per l'anno 1985 e in lire 170 miliardi per l'anno 1986. Per gli anni successivi le quote saranno determinate in sede di legge finanziaria.
4. Ai lavori da effettuarsi in attuazione della presente legge si applicano le disposizioni vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche in regime di concessione nonche' le disposizioni di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1.
Art. 2
1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa ogni obbligo da parte della Societa' per azioni esercizi aeroportuali (S.E.A.) di Milano di realizzare le opere gia' previste a carico della stessa Societa' dalla legge 2 aprile 1968, n. 515, e dalla legge 8 maggio 1971, n. 420, la cui esecuzione non sia stata portata a termine alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il regime giuridico del sistema aeroportuale di Milano rimane determinato dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 194, e dalla convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione dello Stato e la Societa' per azioni esercizi aeroportuali (S.E.A.) di Milano del 7 maggio 1962, che sara' adeguata, per effetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Ministro dei trasporti di cui al successivo articolo 3.
3. Il termine riguardante la durata del regime giuridico del sistema aeroportuale di Milano, determinato in anni trenta dall'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 194, e' aumentato di anni trenta. Sono conseguentemente abrogate le modifiche al predetto termine apportate con le leggi 2 aprile 1968, n. 515, e 8 maggio 1971, n. 420.
4. I terreni di proprieta' privata, gia' acquisiti dalla S.E.A. per la realizzazione delle opere di cui alle leggi 2 aprile 1968, n. 515, e 8 maggio 1971, n. 420, tuttora occorrenti per l'attuazione delle opere previste dalla presente legge e quelli, egualmente occorrenti a tal fine, da acquisirsi da parte della S.E.A. con fondi propri, sono dati in disponibilita' gratuita allo Stato fino a quando essi sono adibiti ad uso aeroportuale e rientrano nella concessione in uso alla Societa' stessa.
5. I terreni demaniali compresi nelle zone di ampliamento verranno dati in concessione alla S.E.A. per la durata ed alle condizioni stabilite dalla convenzione stipulata tra lo Stato e la stessa Societa' in applicazione della legge 18 aprile 1962, n. 194.
Art. 3
1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di programmazione nel settore aeroportuale, il Ministro dei trasporti procedera' alla stipula delle convenzioni di concessione delle gestioni aeroportuali totali o parziali, sulla base di criteri, previsti da un apposito decreto, riguardanti anche:
1) la previsione dell'ammortamento dei costi delle infrastrutture;
2) ferme rimanendo le limitazioni normative in materia di diritto di approdo e partenza, di tasse erariali e di tariffe di assistenza a terra, la garanzia alle societa' concessionarie dell'autonomia della loro gestione, nel quadro dell'azione di controllo esercitata dal Ministro dei trasporti sui beni e sulle opere in concessione.
Art. 4
1. La redazione dei nuovi piani regolatori generali di aeroporto o le varianti dei piani esistenti nonche' la progettazione di massima ed esecutiva delle opere di cui all'articolo 1 sono affidate alle societa' concessionarie delle gestioni aeroportuali di Roma e di Milano.
2. Le proposte per i nuovi piani regolatori o per le varianti dei piani esistenti nonche' i progetti di massima ed esecutivi delle opere di cui all'articolo 1, completi degli accertamenti di conformita' rispetto alla presente legge nonche' ai piani urbanistici, sono presentati per l'approvazione del Ministro dei trasporti entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La realizzazione delle opere, ivi compresi l'affidamento e la direzione dei lavori, e' affidata in concessione alle societa' concessionarie delle gestioni aeroportuali.
4. Nell'atto di concessione saranno definite le opere da eseguire e le relative priorita' nonche' le norme per l'esecuzione dei lavori e per la disciplina, la sorveglianza ed il controllo da parte del Ministero dei trasporti nelle fasi di progettazione, esecuzione e collaudo.
5. L'approvazione del nuovo piano regolatore generale di aeroporto ovvero delle varianti di quello esistente nonche' delle singole opere da parte del Ministero dei trasporti equivale a dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere stesse.
6. Anche nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblico servizio, l'approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi e non richiede la preventiva autorizzazione regionale.
7. La Regione, sentiti i comuni interessati e/o i loro consorzi, esprime il proprio parere sul nuovo piano regolatore generale ovvero sulle varianti di quello esistente entro novanta giorni dal ricevimento degli atti dal Ministero dei trasporti.
8. Ai lavori da eseguirsi in attuazione della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli 81 ed 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
9. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, ripartisce tra i due sistemi aeroportuali di Roma e di Milano le somme annualmente disponibili in relazione allo stato di attuazione dei relativi progetti.
10. Nell'atto di concessione e' in facolta' del Ministro dei trasporti di escludere particolari lavori, impianti, installazioni e forniture, strettamente connessi con gli aspetti della sicurezza e dell'assistenza al volo, in conformita' con la legge 23 maggio 1980, n. 242, e con il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.
11. Le espropriazioni necessarie in dipendenza dell'ampliamento degli aeroporti di Roma e di Milano debbono essere iniziate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
1. E' ricostituito, per il periodo di otto anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato previsto dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, e successive modificazioni e integrazioni, nella seguente composizione:
1) il Ministro dei trasporti o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, presidente, il cui voto prevale in caso di parita';
2) il direttore generale dell'Aviazione civile;
3) un consigliere di Stato;
4) un consigliere della Corte dei conti;
5) un avvocato dello Stato;
6) un rappresentante del Consiglio superiore dell'aviazione civile; un rappresentante del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
7) tre funzionari della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore a dirigente superiore di cui due appartenenti al ruolo tecnico;
8) un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
9) un ufficiale generale dell'Aeronautica militare designato dal Ministero della difesa.
2. Per l'esame degli aspetti riguardanti la sicurezza e l'assistenza al volo, il Comitato e' integrato da un funzionario dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, con qualifica non inferiore a direttore centrale, il quale ha voto consultivo.
3. Per l'esame dei progetti interessanti specificatamente una o piu' Regioni, il Comitato e' integrato dal presidente o da un membro della giunta della Regione interessata che partecipa al Comitato stesso con voto consultivo.
4. Funge da segretario un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, posto a capo di un ufficio di segreteria da costituirsi, con decreto del Ministro dei trasporti, con un massimo di quattro componenti.
5. Il parere del predetto Comitato e' prescritto, oltre che per gli affari indicati nel primo comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, anche in materia di piani regolatori aeroportuali e di controversie di qualsiasi natura relative all'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge.
6. Il parere viene emesso entro centoventi giorni dalla richiesta. In difetto si intende emesso un parere favorevole.
7. L'importo di lire 300 milioni, indicato nel primo e nel secondo comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, e' elevato a lire 1.000 milioni.
8. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, come modificato dai precedenti commi, nonche' negli articoli 4, 5, 7 ed 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, e nell'articolo 2-bis del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1979, n. 299, si applicano all'esecuzione dei lavori, forniture e installazioni realizzate dal Ministero dei trasporti in applicazione della presente legge.
9. I membri del Comitato non possono far parte delle commissioni di collaudo delle opere sulle quali il Comitato stesso ha espresso il proprio parere.
Art. 6
1. Le societa' concessionarie delle gestioni aeroportuali di Roma e di Milano, in relazione alle esigenze tecniche dei lavori ed alla opportunita' di svolgerli con maggiore celerita', possono contrarre prestiti a valori correnti di mercato, sia all'interno sia all'estero, fino alla concorrenza delle somme loro assegnate in applicazione delle norme di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge.
2. Il controvalore netto in lire dei predetti prestiti sara' portato a scomputo delle assegnazioni stesse.
3. I prestiti indicati nel precedente comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipulare tra le societa' concessionarie e gli enti mutuanti con l'intervento dei Ministri del tesoro e dei trasporti, da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.
4. Gli oneri dei suddetti prestiti, per capitale ed interessi, saranno rimborsati alle societa' concessionarie dal Ministero del tesoro, nel cui stato di previsione saranno iscritti gli occorrenti stanziamenti.
Art. 7
1. A decorrere dall'anno finanziario 1985 sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio statale per essere riassegnati ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, per la manutenzione straordinaria, l'adeguamento e lo sviluppo degli aeroporti statali aperti al traffico aereo civile, i seguenti proventi:
1) canoni per le concessioni aeroportuali totali o parziali direttamente dovuti allo Stato in base alle disposizioni vigenti;
2) sanzioni pecuniarie a carico degli operatori aeronautici irrogate ai sensi della legge 11 dicembre 1980, n. 862, e del successivo regolamento approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1981;
3) altri introiti, individuati con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, per servizi e prestazioni resi dalla Direzione generale dell'aviazione civile e dai suoi organi periferici nonche' recuperi di spese e somme comunque anticipate dalla Direzione generale dell'aviazione civile e dai suoi organi periferici per conto di amministrazioni pubbliche e di privati.
2. Alle iniziative occorrenti per l'istituzione di un apposito capitolo di entrata nel bilancio dello Stato e per la riassegnazione ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 1985 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi, provvede il Ministro del tesoro con propri decreti.
Art. 8
1. Il Ministro dei trasporti, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero stesso, da' ogni anno comunicazione al Parlamento dello stato di attuazione della presente legge.
Art. 9
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1984, a lire 100 miliardi per l'anno 1985 ed a lire 170 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Auronzo di Cadore, addi' 22 agosto 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SIGNORILE, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI