Disposizioni in materia di provvidenze per l'industria armatoriale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai fini dell'applicazione del titolo III della legge 11 dicembre 1984, n. 848, e successive modificazioni, non e' richiesto che il requisito della proprieta' della nave da demolire sussista alla data del 1 gennaio 1985 da parte della stessa impresa che provvede ad una nuova costruzione.
2. La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1985.
Art. 2
1. Il primo e secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1985, n. 111, devono intendersi applicabili anche ai fini della erogazione dei benefici di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 598, ed alla legge 14 agosto 1982, n. 599, in relazione a contratti conclusi oppure ad attivita' ed iniziative intraprese in data anteriore al 1 luglio 1984.
Art. 3
1. Ai fini dell'applicazione al settore dell'armamento delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, per la individuazione delle imprese che debbono essere considerate operanti nei territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, e' valido il criterio di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430.
2. Per l'applicazione del criterio di cui al comma precedente, si considerano compartimenti ubicati nei territori del Mezzogiorno quelli comprendenti in tutto o in parte territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 dicembre 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI