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Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti

Testo vigente

Art. 7 Pensioni di reversibilita' ed indirette

1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

  1. a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con un'aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;

  2. b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto per il primo figlio, con un'aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

2. Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, commi 2 e 4, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma successivo, la pensione di reversibilita' cosi' calcolata e' ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi mancanti al compimento del decimo anno.

3. La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreche' quest'ultimo avesse maturato le condizioni di iscrizione e contribuzione alla Cassa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b). Essa e' calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianita' maturata a tal fine, fermo il minimo di cui al comma 4 dell'articolo 2, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito, e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di eta'. I figli adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti.

5. Le quote delle pensioni di reversibilita' e indirette erogate per ogni figlio a carico, o per i soli figli superstiti, non costituiscono maggiorazione delle pensioni cui siano applicabili le norme generali sugli assegni familiari.

Art. 8 Pagamento delle pensioni

1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilita' di eguale importo.
La tredicesima mensilita' e' pagata nel mese di dicembre. La Cassa ha facolta' di effettuare pagamenti con cadenza bimestrale.

2. Tutti i trattamenti erogati dalla Cassa saranno arrotondati alle mille lire superiori ad ogni pagamento.

Art. 9 Erogazioni a titolo assistenziale

1. I provvedimenti assistenziali previsti dalla vigente legislazione possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti alla Cassa, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dalla Cassa e di coloro che abbiano contribuito o contribuiscano alla Cassa ai sensi dell'articolo 11 e dei loro familiari.

2. Ad accertare lo stato di bisogno e' competente il consiglio di amministrazione sulla base di criteri di massima determinati dal comitato dei delegati.

3. Il trattamento di assistenza puo' essere effettuato anche mediante l'erogazione di borse di studio, di premi e di provvidenze in genere agli iscritti, ai pensionati ed ai loro familiari e superstiti, con le modalita' stabilite dal comitato dei delegati, su proposta del consiglio di amministrazione.

Art. 10 Contributo soggettivo

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto all'albo professionale tenuto all'iscrizione alla Cassa e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

  1. a) sul reddito sino a lire 50 milioni: 10 per cento;

  2. b) sul reddito eccedente lire 50 milioni: 3 per cento.

2. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 1.800.000.

3. Il contributo previsto al comma 1 del presente articolo e' dovuto, fino al compimento dei cinque anni di cui al comma 7 dell'articolo 2, anche dai pensionati che godano di pensioni a carico della Cassa e che proseguano nell'esercizio della professione, senza applicazione del minimo previsto dal comma 2 del presente articolo.

4. Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni di eta', il contributo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' ridotto alla meta' per il primo anno di iscrizione e per i due anni successivi.

5. Il contributo soggettivo e' deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed e' comunque considerato come spesa di produzione del reddito ai fini dell'applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.

Art. 11 Contributo integrativo

1. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.
La maggiorazione e' ripetibile nei confronti di quest'ultimo e il relativo credito e' assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali.

2. Le associazioni o societa' di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei dottori commercialisti.
L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista e' calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o societa' pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.

3. Gli iscritti alla Cassa, ad eccezione dei pensionati a carico della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione, sono tenuti a versare annualmente, per il medesimo titolo di cui al comma 1, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a 15 volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, comma 2, dovuto per l'anno stesso.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, e' stabilita nella misura del 2 per cento.

5. La maggiorazione di cui al comma 1 non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile agli effetti dell'IRPEF e dell'IVA.

Art. 13 Variabilita' dei contributi

1. La percentuale di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e il contributo minimo, di cui al comma 2 del medesimo articolo, possono essere variati ogni quattro anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. La percentuale non puo' eccedere rispettivamente il 15 ed il 4,5 per cento.

2. La percentuale di cui all'articolo 11 puo' essere variata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Essa non puo' eccedere il 5 per cento.

3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione e dell'andamento delle entrate contributive e degli oneri di pensione accertati con riferimento al quadriennio di gestione, nonche' di eventuali adeguate proiezioni previsionali.

5. Le percentuali e il contributo minimo di cui al presente articolo devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non sia sufficiente a provvedere a tutte le spese per il funzionamento della Cassa ed alla integrazione del fondo per la previdenza, che non deve essere inferiore a tre volte l'ultima annualita' delle pensioni erogate. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive della Cassa per contributi e redditi patrimoniali superino del 10 per cento le uscite, comprendenti le spese per il funzionamento della Cassa e per le prestazioni erogate nell'anno stesso, e comunque il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a cinque annualita' delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno.

Art. 14 Soppressione dei contributi

1. Con la stessa decorrenza indicata al comma 1 dell'articolo 11, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall'articolo 17, lettere b) e c), della legge 3 febbraio 1963, n. 100.

2. I contributi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410, possono essere ridotti o soppressi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione all'andamento finanziario della Cassa, e comunque entro il 31 dicembre 1994. Sempreche' non sia intervenuta una riforma generale della materia, la riduzione o soppressione gravera' sulla quota di essi che spetta alla Cassa.

3. L'aggio riconosciuto ai rivenditori di valori bollati e alle loro federazioni sotto forma di scarto sul prezzo facciale delle marche, di cui alla citata legge 12 marzo 1968, n. 410, non ha carattere di provvigione.

Art. 15 Rivalutazione dei redditi

1. L'entita' dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7 e l'entita' del reddito di cui all'articolo 4, comma 2, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT, di cui all'articolo 16.

2. A tal fine, il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.
L'approvazione si intende concessa se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

3. Ai fini della rivalutazione si considera l'aumento fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.

Art. 16 Rivalutazione delle pensioni e dei contributi

1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati a far tempo dal 1 gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

2. Ai fini previsti dal precedente comma, la variazione percentuale dell'indice e' determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice di base in relazione al quale e' stato effettuato il precedente aumento.

3. Le misure dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate secondo le disposizioni della presente legge, calcolate al 1 gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme di cui ai precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data.

4. La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al comma 1 e' accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa.

5. La variazione si intende approvata come proposta se non intervenga diniego entro due mesi dalla richiesta.

6. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati i limiti di reddito di cui al comma 5 dell'articolo 2, al comma 2 dell'articolo 4 e al comma 1 dell'articolo 10 e il contributo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo, arrotondando i relativi importi del successivo multiplo di L. 100.000 per il primo e secondo, e di L. 10.000 per il terzo.

7. In sede di prima applicazione degli adeguamenti previsti nei commi precedenti, la variazione percentuale verra' determinata assumendo a base il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17 Comunicazioni obbligatorie alla Cassa - Sanzioni

1. Tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti che esercitano l'attivita' professionale devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonche' il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA nonche' quelle relative allo stato di famiglia.

2. Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a societa' o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 11, comma 2.

3. In caso di morte, la denuncia di cui al comma 1, relativa all'anno del decesso, se non presentata dall'iscritto, deve essere prodotta dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.

4. La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai commi precedenti comporta la sanzione nel primo caso pari al 10 per cento del contributo dovuto, nel secondo caso pari al 50 per cento del contributo dovuto e nel terzo caso pari al 100 per cento del contributo evaso.

5. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine fissato per la presentazione di cui al comma 1.

6. Trascorso il termine fissato dal comma precedente, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.

7. Si intende infedele la comunicazione resa alla Cassa con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini dell'IRPEF o dell'IVA.

8. L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedelta' della comunicazione non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono, se ripetuti, infrazione disciplinare.

9. Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere resa la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi e stabilisce con regolamento le modalita' per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 18 e 25 della presente legge.

10. Entro il 30 giugno dell'anno successivo alla entrata in vigore della presente legge, i consigli degli ordini devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con la indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di giugno di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa puo' determinare modalita' e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

11. La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni di tutti i dottori commercialisti, compresi i pensionati.

Art. 18 Pagamento dei contributi

1. I contributi minimi di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 11, comma 3, sono riscossi mediante ruoli ai sensi del comma 6 del presente articolo.

2. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per meta' contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 17 e per l'altra meta' entro il 31 dicembre successivo.

3. I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa.

4. Il ritardo nei pagamenti di cui al precedente comma comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

5. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione.

6. La Cassa puo' provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

7. Ai fini della riscossione, la Cassa puo' in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

8. Le date e le modalita' di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

9. Il termine per il ricorso contro i ruoli, previsto dal comma 3 dell'articolo 40 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e' elevato da trenta a sessanta giorni.

Art. 19 Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni

1. La prescrizione dei contributi alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17.

3. Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni della Cassa.

Art. 20 Controllo delle comunicazioni

1. La Cassa ha facolta' di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa medesima e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi quindici anni. La Cassa puo' altresi' inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni, viene sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

Art. 21 Restituzione dei contributi

1. Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione hanno diritto, su richiesta, al rimborso dei contributi versati a norma dell'articolo 10, maggiorati degli interessi legali dal 1 gennaio successivo alla data dei relativi versamenti, nonche' di una somma pari ad un quinto del contributo soggettivo annuo convenzionale fissato dall'articolo 27, moltiplicato per gli anni di iscrizione alla Cassa anteriori a quello di entrata in vigore della presente legge, maggiorata degli interessi legali a far tempo da quest'ultima data.

2. Il rimborso di cui al precedente comma spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreche' non abbiano diritto alla pensione indiretta. In tal caso, quando eredi siano le persone indicate alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 e il rimborso risulti inferiore a lire 10 milioni, questo e' integrato a tale importo.

3. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 puo' ripristinare il pregresso periodo di anzianita', restituendo alla Cassa la somma dei contributi di cui ha ottenuto il rimborso, rivalutata a norma dell'ultimo comma dell'articolo 15, per il periodo dall'anno di rimborso all'anno di reiscrizione e maggiorata degli interessi al tasso del 10 per cento a decorrere dalla data dell'ottenuto rimborso.

4. Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa dopo trenta anni o venticinque anni di contribuzione senza aver conseguito il diritto a pensione per ragioni di eta' e che non abbiano chiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 che, avendolo richiesto, abbiano poi restituito detti contributi ai sensi del comma 3, conseguono il diritto a pensione al raggiungimento rispettivamente del sessantacinquesimo e del settantesimo anno di eta'. In caso di loro premorienza, gli eredi hanno diritto a pensione indiretta secondo le disposizioni dell'articolo 7.

Art. 22 Iscrizione alla Cassa

1. Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i dottori commercialisti iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuita'.
L'iscrizione e' facoltativa per i dottori commercialisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione alla Cassa si intende compiuta a tutti gli effetti, contributivi e previdenziali, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui avviene.

2. Coloro che sono tenuti all'iscrizione alla Cassa devono presentare domanda alla Cassa stessa entro sei mesi dalla data di inizio dell'esercizio della professione. In caso di omessa domanda, l'iscrizione avviene d'ufficio, con comunicazione all'interessato, e l'iscritto e' tenuto a versare, oltre ai contributi dovuti, rivalutati in base alle tabelle di cui al comma 2 dell'articolo 15, una penalita' pari al quarto dell'importo non rivalutato dei contributi dovuti per l'intero periodo di ritardo.

3. L'accertamento della sussistenza del requisito dell'esercizio della professione avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati ed e' effettuato dalla Cassa periodicamente e comunque prima dell'erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali.

4. Non comportano la perdita dell'anzianita' di iscrizione i periodi di inattivita' professionale, purche' sia mantenuta l'iscrizione all'albo, dovuti a:

  1. a) inabilita', debitamente provata, per malattia o altre cause;

  2. b) permanenza all'estero per motivi di studio;

  3. c) esercizio delle funzioni di ministro, di membro del Parlamento, nazionale ed europeo, di consigliere regionale, di presidente della giunta provinciale o di sindaco di comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

5. Durante i periodi di inattivita' professionale di cui al comma precedente sono comunque dovuti dagli iscritti i contributi previsti dagli articoli 10 e 11. Essi possono supplire alle deficienze di reddito professionale rispetto a quello massimo conseguito nel quinquennio anteriore al periodo di inattivita', rivalutato a norma dell'articolo 15, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonche' il contributo di cui all'articolo 11, rapportato a un volume di affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Ai fini del calcolo della pensione, il reddito professionale annuo sara' assunto nella misura presa a base per la contribuzione.

6. Agli effetti del presente articolo, l'iscrizione nell'elenco speciale, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, equivale all'iscrizione nell'albo professionale.

Art. 23 Esercizio finanziario - Bilanci - Verifiche tecniche

1. L'esercizio finanziario della Cassa ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, che devono essere presentati per l'approvazione al comitato dei delegati rispettivamente entro il mese di novembre ed entro il mese di giugno.

3. Il consiglio di amministrazione e' tenuto a consegnare al collegio sindacale il bilancio di previsione e il conto consuntivo almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza del comitato dei delegati.

4. Alla fine di ogni quadriennio, il consiglio di amministrazione dispone per una verifica tecnica, sulla base della quale il consiglio stesso deve assumere le delibere da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla variazione dei contributi ai sensi dell'articolo 13.

5. Quando sia ravvisata l'urgenza di un accertamento dell'andamento economico e finanziario della Cassa, il consiglio di amministrazione puo' disporre per la verifica tecnica ancor prima della scadenza del quadriennio.

Art. 24 Fondi per la previdenza e l'assistenza

1. Presso la Cassa sono istituti due fondi:

  1. a) il fondo per la previdenza;

  2. b) il fondo per l'assistenza.

2. Ogni anno, dall'importo complessivo delle entrate della Cassa sono prelevate le somme occorrenti per le spese di gestione dell'ente e le somme residue sono assegnate:

  1. a) per il 5 per mille del loro ammontare al fondo per l'assistenza;

  2. b) per il resto, al fondo per la previdenza.

3. Dal fondo per la previdenza vengono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di tutti i trattamenti pensionistici previsti dall'articolo 1 e per la restituzione dei contributi nei casi e con le modalita' previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 21.

4. Dal fondo per l'assistenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione dei trattamenti assistenziali previsti dall'articolo 9, per l'integrazione prevista a favore dei familiari superstiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 e per l'erogazione delle pensioni concesse in applicazione dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 410.

5. L'ammontare dei fondi per la previdenza e l'assistenza, che all'entrata in vigore della presente legge risulti accantonato in bilancio, e' trasferito nella misura dell'1 per mille al fondo per l'assistenza e per il restante importo al fondo per la previdenza.

Art. 25 Comunicazioni per gli anni 1974 e successivi

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti che esercitano l'attivita' professionale devono comunicare alla Cassa, su apposito modulo dalla stessa predisposto, i seguenti dati:

  1. a) data di inizio dell'attivita' professionale;

  2. b) coniuge ed altri familiari a carico, con l'indicazione per ciascuno dell'anno di nascita;

  3. c) per ciascun anno dal 1974 in poi:

    1. 1) reddito professionale dichiarato, con l'indicazione separata di quello conseguito nell'esercizio individuale della professione e di quello conseguito nell'esercizio dell'attivita' associata;

    2. 2) volume di affari dichiarato agli effetti IVA, con l'indicazione separata di quello riguardante l'esercizio individuale della professione e di quello riguardante l'esercizio dell'attivita' associata.

Art. 26 Riduzione dell'anzianita' di iscrizione

1. Per gli iscritti che compiano i sessantacinque anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1992, l'anzianita' trentennale di cui all'articolo 2, comma 1, e' ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra quello di compimento del sessantacinquesimo anno ed il 1992. Per gli iscritti che compiano i settanta anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1987, l'anzianita' venticinquennale di cui all'articolo 2, comma 1, e' ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra quello di compimento del settantesimo anno di eta' ed il 1987.

2. Per gli iscritti ai quali e' applicabile l'articolo 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, l'anzianita' trentennale di cui all'articolo 2, comma 1, e' ridotta a quella ivi prevista.

3. La riduzione e' applicata ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, su richiesta degli iscritti, a condizione che questi possano vantare, dopo il compimento dell'eta' pensionabile, una anzianita' effettiva o convenzionale di iscrizione e contribuzione di almeno venticinque anni, nel caso previsto dal comma 1, e di almeno venti anni, nel caso previsto dal comma 2.

4. La pensione e' commisurata all'anzianita' effettiva o convenzionale maturata alla data del pensionamento.

5. Per coloro che siano stati colpiti da invalidita' prima della data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di anzianita' previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), e' ridotto a cinque anni e la pensione puo' essere concessa qualunque fosse l'eta' dell'avente diritto al momento di iscrizione alla Cassa.

6. Le iscrizioni avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge si intendono compiute, a tutti gli effetti contributivi e previdenziali, con decorrenza dal 10 gennaio dell'anno in cui sono avvenute.

Art. 27 Contributo soggettivo e reddito annuo convenzionale per il pregresso decennio

1. Le pensioni maturate a favore degli iscritti dopo l'entrata in vigore della presente legge sono determinate assumendo a base del calcolo, per ciascuno degli anni compresi nei quindici anteriori all'entrata in vigore della legge, un contributo soggettivo annuo convenzionale pari al 22,86 per cento dell'ammontare minimo annuo della pensione di vecchiaia in atto, ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, al momento dell'entrata in vigore della presente legge e, a meno che l'iscritto non si avvalga della facolta' prevista dall'articolo 29, assumendo come reddito annuo professionale, agli effetti della media di cui al comma 2 dell'articolo 2, il decuplo del predetto contributo soggettivo convenzionale, rivalutato ai sensi del precedente articolo 15 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.