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Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti

Testo vigente

Art. 20 Controllo delle comunicazioni

1. La Cassa ha facolta' di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa medesima e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi quindici anni. La Cassa puo' altresi' inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni, viene sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

Art. 21 Restituzione dei contributi

1. Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione hanno diritto, su richiesta, al rimborso dei contributi versati a norma dell'articolo 10, maggiorati degli interessi legali dal 1 gennaio successivo alla data dei relativi versamenti, nonche' di una somma pari ad un quinto del contributo soggettivo annuo convenzionale fissato dall'articolo 27, moltiplicato per gli anni di iscrizione alla Cassa anteriori a quello di entrata in vigore della presente legge, maggiorata degli interessi legali a far tempo da quest'ultima data.

2. Il rimborso di cui al precedente comma spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreche' non abbiano diritto alla pensione indiretta. In tal caso, quando eredi siano le persone indicate alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 e il rimborso risulti inferiore a lire 10 milioni, questo e' integrato a tale importo.

3. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 puo' ripristinare il pregresso periodo di anzianita', restituendo alla Cassa la somma dei contributi di cui ha ottenuto il rimborso, rivalutata a norma dell'ultimo comma dell'articolo 15, per il periodo dall'anno di rimborso all'anno di reiscrizione e maggiorata degli interessi al tasso del 10 per cento a decorrere dalla data dell'ottenuto rimborso.

4. Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa dopo trenta anni o venticinque anni di contribuzione senza aver conseguito il diritto a pensione per ragioni di eta' e che non abbiano chiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 che, avendolo richiesto, abbiano poi restituito detti contributi ai sensi del comma 3, conseguono il diritto a pensione al raggiungimento rispettivamente del sessantacinquesimo e del settantesimo anno di eta'. In caso di loro premorienza, gli eredi hanno diritto a pensione indiretta secondo le disposizioni dell'articolo 7.

Art. 22 Iscrizione alla Cassa

1. Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i dottori commercialisti iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuita'.
L'iscrizione e' facoltativa per i dottori commercialisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione alla Cassa si intende compiuta a tutti gli effetti, contributivi e previdenziali, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui avviene.

2. Coloro che sono tenuti all'iscrizione alla Cassa devono presentare domanda alla Cassa stessa entro sei mesi dalla data di inizio dell'esercizio della professione. In caso di omessa domanda, l'iscrizione avviene d'ufficio, con comunicazione all'interessato, e l'iscritto e' tenuto a versare, oltre ai contributi dovuti, rivalutati in base alle tabelle di cui al comma 2 dell'articolo 15, una penalita' pari al quarto dell'importo non rivalutato dei contributi dovuti per l'intero periodo di ritardo.

3. L'accertamento della sussistenza del requisito dell'esercizio della professione avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati ed e' effettuato dalla Cassa periodicamente e comunque prima dell'erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali.

4. Non comportano la perdita dell'anzianita' di iscrizione i periodi di inattivita' professionale, purche' sia mantenuta l'iscrizione all'albo, dovuti a:

  1. a) inabilita', debitamente provata, per malattia o altre cause;

  2. b) permanenza all'estero per motivi di studio;

  3. c) esercizio delle funzioni di ministro, di membro del Parlamento, nazionale ed europeo, di consigliere regionale, di presidente della giunta provinciale o di sindaco di comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

5. Durante i periodi di inattivita' professionale di cui al comma precedente sono comunque dovuti dagli iscritti i contributi previsti dagli articoli 10 e 11. Essi possono supplire alle deficienze di reddito professionale rispetto a quello massimo conseguito nel quinquennio anteriore al periodo di inattivita', rivalutato a norma dell'articolo 15, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonche' il contributo di cui all'articolo 11, rapportato a un volume di affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Ai fini del calcolo della pensione, il reddito professionale annuo sara' assunto nella misura presa a base per la contribuzione.

6. Agli effetti del presente articolo, l'iscrizione nell'elenco speciale, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, equivale all'iscrizione nell'albo professionale.

Art. 23 Esercizio finanziario - Bilanci - Verifiche tecniche

1. L'esercizio finanziario della Cassa ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, che devono essere presentati per l'approvazione al comitato dei delegati rispettivamente entro il mese di novembre ed entro il mese di giugno.

3. Il consiglio di amministrazione e' tenuto a consegnare al collegio sindacale il bilancio di previsione e il conto consuntivo almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza del comitato dei delegati.

4. Alla fine di ogni quadriennio, il consiglio di amministrazione dispone per una verifica tecnica, sulla base della quale il consiglio stesso deve assumere le delibere da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla variazione dei contributi ai sensi dell'articolo 13.

5. Quando sia ravvisata l'urgenza di un accertamento dell'andamento economico e finanziario della Cassa, il consiglio di amministrazione puo' disporre per la verifica tecnica ancor prima della scadenza del quadriennio.

Art. 24 Fondi per la previdenza e l'assistenza

1. Presso la Cassa sono istituti due fondi:

  1. a) il fondo per la previdenza;

  2. b) il fondo per l'assistenza.

2. Ogni anno, dall'importo complessivo delle entrate della Cassa sono prelevate le somme occorrenti per le spese di gestione dell'ente e le somme residue sono assegnate:

  1. a) per il 5 per mille del loro ammontare al fondo per l'assistenza;

  2. b) per il resto, al fondo per la previdenza.

3. Dal fondo per la previdenza vengono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di tutti i trattamenti pensionistici previsti dall'articolo 1 e per la restituzione dei contributi nei casi e con le modalita' previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 21.

4. Dal fondo per l'assistenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione dei trattamenti assistenziali previsti dall'articolo 9, per l'integrazione prevista a favore dei familiari superstiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 e per l'erogazione delle pensioni concesse in applicazione dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 410.

5. L'ammontare dei fondi per la previdenza e l'assistenza, che all'entrata in vigore della presente legge risulti accantonato in bilancio, e' trasferito nella misura dell'1 per mille al fondo per l'assistenza e per il restante importo al fondo per la previdenza.

Art. 25 Comunicazioni per gli anni 1974 e successivi

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti che esercitano l'attivita' professionale devono comunicare alla Cassa, su apposito modulo dalla stessa predisposto, i seguenti dati:

  1. a) data di inizio dell'attivita' professionale;

  2. b) coniuge ed altri familiari a carico, con l'indicazione per ciascuno dell'anno di nascita;

  3. c) per ciascun anno dal 1974 in poi:

    1. 1) reddito professionale dichiarato, con l'indicazione separata di quello conseguito nell'esercizio individuale della professione e di quello conseguito nell'esercizio dell'attivita' associata;

    2. 2) volume di affari dichiarato agli effetti IVA, con l'indicazione separata di quello riguardante l'esercizio individuale della professione e di quello riguardante l'esercizio dell'attivita' associata.

Art. 26 Riduzione dell'anzianita' di iscrizione

1. Per gli iscritti che compiano i sessantacinque anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1992, l'anzianita' trentennale di cui all'articolo 2, comma 1, e' ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra quello di compimento del sessantacinquesimo anno ed il 1992. Per gli iscritti che compiano i settanta anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1987, l'anzianita' venticinquennale di cui all'articolo 2, comma 1, e' ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra quello di compimento del settantesimo anno di eta' ed il 1987.

2. Per gli iscritti ai quali e' applicabile l'articolo 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, l'anzianita' trentennale di cui all'articolo 2, comma 1, e' ridotta a quella ivi prevista.

3. La riduzione e' applicata ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, su richiesta degli iscritti, a condizione che questi possano vantare, dopo il compimento dell'eta' pensionabile, una anzianita' effettiva o convenzionale di iscrizione e contribuzione di almeno venticinque anni, nel caso previsto dal comma 1, e di almeno venti anni, nel caso previsto dal comma 2.

4. La pensione e' commisurata all'anzianita' effettiva o convenzionale maturata alla data del pensionamento.

5. Per coloro che siano stati colpiti da invalidita' prima della data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di anzianita' previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), e' ridotto a cinque anni e la pensione puo' essere concessa qualunque fosse l'eta' dell'avente diritto al momento di iscrizione alla Cassa.

6. Le iscrizioni avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge si intendono compiute, a tutti gli effetti contributivi e previdenziali, con decorrenza dal 10 gennaio dell'anno in cui sono avvenute.

Art. 27 Contributo soggettivo e reddito annuo convenzionale per il pregresso decennio

1. Le pensioni maturate a favore degli iscritti dopo l'entrata in vigore della presente legge sono determinate assumendo a base del calcolo, per ciascuno degli anni compresi nei quindici anteriori all'entrata in vigore della legge, un contributo soggettivo annuo convenzionale pari al 22,86 per cento dell'ammontare minimo annuo della pensione di vecchiaia in atto, ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, al momento dell'entrata in vigore della presente legge e, a meno che l'iscritto non si avvalga della facolta' prevista dall'articolo 29, assumendo come reddito annuo professionale, agli effetti della media di cui al comma 2 dell'articolo 2, il decuplo del predetto contributo soggettivo convenzionale, rivalutato ai sensi del precedente articolo 15 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28 Pensioni in corso

1. I titolari di pensioni di ogni tipo, liquidate ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che non si avvalgono delle facolta' previste dall'articolo 30, sono esonerati da qualsiasi contribuzione prevista dalla presente legge, ad eccezione del contributo integrativo di cui all'articolo 11, e continuano a fruire del trattamento in atto alla entrata in vigore della legge stessa, rivalutabile ai sensi dell'articolo 16.

Art. 29 Contribuzione integrativa per il periodo pregresso

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli iscritti che ne facciano domanda hanno facolta' di procedere a versamenti integrativi del contributo soggettivo annuo convenzionale previsto dall'articolo 27, per un numero continuativo di anni non superiore agli anni intercorrenti fra il 1974, incluso, e l'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. La somma del contributo convenzionale e della integrazione non puo' superare, per ciascun anno, il 10 per cento del reddito professionale dichiarato per lo stesso anno, rivalutato ai sensi dell'articolo 16 fino all'entrata in vigore della presente legge.

3. L'integrazione puo' essere rateizzata, a domanda dell'iscritto e con deliberazione della giunta esecutiva della Cassa, fino a un massimo di tre anni, con applicazione dell'interesse a scalare del 15 per cento annuo. Si applica l'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 100.

4. Ai fini del comma 2 dell'articolo 2, il reddito annuo professionale sara' pari al decuplo del contributo come sopra integrato per ciascun anno.

5. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli agli iscritti.

Art. 30 Riliquidazione delle pensioni

1. I titolari di pensioni di ogni tipo erogate dalla Cassa possono chiedere, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la riliquidazione della pensione con l'applicazione della normativa prevista dalla legge stessa, purche' entro lo stesso termine effettuino il versamento dei contributi integrativi rispetto al contributo soggettivo annuo convenzionale che viene loro riconosciuto nella misura determinata ai sensi dell'articolo 27.

2. L'integrazione contributiva e' ammessa per gli anni dal 1974, incluso, fino a quello anteriore all'anno di decorrenza del pensionamento. La contribuzione complessiva non puo' superare, per ciascun anno, il 10 per cento del reddito professionale dichiarato per lo stesso anno, rivalutato ai sensi del precedente articolo 16 fino all'anno dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Per i titolari di pensioni di reversibilita' o indirette che intendano esercitare la facolta' di cui al primo comma, l'integrazione contributiva e' dovuta nella stessa percentuale secondo la quale spetta la pensione ai sensi dell'articolo 7. In tali casi, i versamenti integrativi possono essere effettuati per gli anni dal 1974, incluso, fino a quello anteriore all'anno di decorrenza della pensione diretta del pensionato deceduto, per le pensioni di reversibilita', e a quello anteriore all'anno del decesso dell'iscritto, per le pensioni indirette.

4. La riliquidazione avviene sulla base dell'anzianita' contributiva effettiva o convenzionale maturata all'atto del pensionamento. Ai fini della media decennale prevista dal comma 2 dell'articolo 2, il reddito per ciascun anno e' pari al decuplo dei contributi previsti dagli articoli 27 e 29.

5. Ai pensionati che abbiano esercitato il diritto di cui al comma 1, si applica il comma 3 dell'articolo 10. In tal caso, se hanno continuato l'esercizio della professione dopo il pensionamento, puo' essere loro applicato il comma 7 dell'articolo 2, purche' facciano domanda e versino per ciascun anno successivo al pensionamento e precedente all'entrata in vigore della legge i contributi integrativi di cui ai commi precedenti, restando assoggettati per gli anni successivi a tutte le contribuzioni previste dalla legge stessa.

6. Le pensioni indirette e di reversibilita' in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunque riliquidate, a decorrere da tale data, a cura della Cassa, con applicazione delle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 7.

Art. 31 Pensionati di altra Cassa di previdenza

1. La riliquidazione e la maggiorazione della pensione, previste nei commi da 1 a 5 dell'articolo 30, non possono essere richieste da coloro che fruiscono anche del trattamento pensionistico di altra Cassa di previdenza relativa a libere professioni.

Art. 32 Iscritti in piu' albi professionali

1. L'iscritto alla Cassa, iscritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre professioni, deve optare per una delle Casse di previdenza delle professioni nel cui albo e' iscritto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o dalla nuova iscrizione.

2. Sono salvi i diritti acquisiti da coloro che all'entrata in vigore della legge hanno gia' maturato il diritto a pensione nei confronti della Cassa.

3. La mancata opzione di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dalla Cassa di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti e la restituzione dei contributi a norma del comma 1 dell'articolo 21.

4. Il reddito professionale denunciato ai fini dell'IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell'ambito della professione nella cui Cassa il dottore commercialista permane iscritto.

5. In deroga alle norme di qualsiasi Cassa di previdenza relativa a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva e' dovuta esclusivamente alla Cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme relative alla Cassa stessa.

Art. 33 Identita', compensi e rimborsi spese

1. L'articolo 15 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e' sostituito dal seguente:
"Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la giunta esecutiva sono dovuti dalla Cassa il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, le indennita' ed i compensi nella misura e con le modalita' stabilite dalle disposizioni di legge in materia per gli altri enti della stessa categoria e dello stesso livello, soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
La misura dei compensi dovuti dalla Cassa ai sindaci e' determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro".

Art. 34 Delega di funzioni

1. All'articolo 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il consiglio di amministrazione puo' delegare in tutto o in parte al presidente, nonche' alla giunta esecutiva, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo".

2. All'articolo 11 della stessa legge e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"g) esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti".

3. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e' sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa, o altrove, purche' in Italia, dal presidente; puo' essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del collegio sindacale per le materie di propria competenza".

Art. 35 Direttore generale

1. A capo di tutti gli uffici della Cassa e' preposto un direttore generale, il quale:

  1. a) coordina il funzionamento degli uffici;

  2. b) sovraintende a tutto il personale dipendente, provvedendo alla sua assegnazione agli uffici e curandone la disciplina;

  3. c) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalle leggi, dai regolamenti, dal presidente della Cassa, dal consiglio di amministrazione e dalla giunta esecutiva.

2. Il direttore generale partecipa alle sedute del comitato dei delegati, del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, con funzioni consultive.

3. Le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale sono stabilite con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il trattamento del direttore generale deve essere conforme a quello previsto dalle norme vigenti per i dirigenti degli enti della stessa categoria e dello stesso livello, soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 36 Disposizione finale

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, o con essa comunque incompatibili.

2. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 gennaio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI