diritto.io

Ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS e decentramento di competenze

Testo vigente

Titolo I. Disposizioni urgenti di riorganizzazione e potenziamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I ruoli organici del personale dell'ANAS, di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono cosi' aumentati:

  1. 1) carriera direttiva tecnica (ingegneri) qualifica iniziale da 120 a 165 posti;

  2. 2) carriera di concetto tecnica (geometri) qualifica iniziale da 183 a 275 posti;

  3. 3) carriera di concetto tecnica (disegnatori) qualifica iniziale da 20 a 30 posti;

  4. 4) carriera esecutiva tecnica (assistenti) qualifica iniziale da 77 a 150 posti;

  5. 5) carriera esecutiva amministrativa (coadiutori) qualifica iniziale da 235 a 335 posti.

Art. 2

1. Nell'ambito dei ruoli tecnici dell'ANAS sono istituiti i seguenti ruoli organici:

  1. a) personale tecnico delle carriere direttiva e dirigenziale (geologi) posti n. 20;

  2. b) personale tecnico delle carriere direttiva e dirigenziale (architetti) posti n. 10.

2. Le carriere del personale suindicato sono articolate secondo la tabella IV-bis, di cui all'allegato A della presente legge.

Art. 3

1. Alla copertura dei posti portati in aumento e di nuova istituzione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si provvede quanto all'ottanta per cento mediante i concorsi pubblici di cui ai successivi articoli 4 e 5, e per la restante quota del venti per cento mediante concorsi interni riservati al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da effettuare in conformita' alle vigenti disposizioni.

Art. 4

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i concorsi previsti per l'assunzione del personale di cui agli articoli precedenti si svolgono sulla base di due prove scritte e di un colloquio diretto ad accertare la capacita' tecnico-professionale dei candidati per le assunzioni di ingegneri, geologi ed architetti; sulla base di una prova scritta e di un colloquio per le assunzioni di geometri, disegnatori ed assistenti. Per i concorsi a posti di coadiutore, ferma rimanendo una prova scritta, il colloquio e' sostituito da una prova di dattilografia.

2. I concorsi per i posti portati in aumento dal precedente articolo 1 sono indetti su base compartimentale e, precisamente, con le seguenti destinazioni:

  1. a) per gli ingegneri: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana;

  2. b) per i disegnatori: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Sardegna;

  3. c) per i geometri: Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna;

  4. d) per gli assistenti: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Marche e Sardegna;

  5. e) per i coadiutori: direzione generale, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Marche e Sardegna.

3. La ripartizione dei posti di cui al precedente comma fra la
direzione generale ed i compartimenti interessati sara' effettuata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 5

1. Per il sottoelencato personale, da destinare presso i compartimenti della viabilita', le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui ai precedenti articoli sono nominate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, e sono cosi' composte:

  1. 1) geometri e disegnatori:

    1. a) dal dirigente del compartimento o da altro funzionario di qualifica dirigenziale o direttiva, presidente;

    2. b) da un docente di materia professionale designato dal provveditore agli studi della provincia sede del compartimento membro;

    3. c) da un funzionario amministrativo dell'ANAS appartenente alla ex carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore alla settima, membro con funzioni di segretario.

  2. 2) assistenti:

    1. a) dal dirigente del compartimento o da altro funzionario di qualifica dirigenziale o direttiva, presidente;

    2. b) da un docente di matematica designato dal provveditore agli studi della provincia sede del compartimento membro;

    3. c) da un funzionario amministrativo dell'ANAS appartenente alla ex carriera direttiva con qualifica funzionale inferiore alla settima, membro con funzioni di segretario.

  3. 3) coadiutori:

    1. a) dal dirigente del compartimento o da altro funzionario di qualifica dirigenziale o direttiva, presidente;

    2. b) da un docente di dattilografia designato dal provveditore agli studi della provincia sede del compartimento membro;

    3. c) da un funzionario amministrativo dell'ANAS appartenente alla ex carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore alla settima, membro con funzioni di segretario.

2. Per il personale da destinare presso la direzione generale e presso i compartimenti, le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, e sono cosi' composte:

  1. 1) ingegneri, geologi ed architetti:

    1. a) da un magistrato con qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, di Stato e della Corte dei conti, presidente;

    2. b) da un docente universitario designato dal Ministro della pubblica istruzione, membro;

    3. c) da un funzionario tecnico dell'ANAS, con qualifica non inferiore a primo dirigente, membro;

    4. d) da un funzionario amministrativo dell'ANAS, appartenente alla ex carriera direttiva, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, segretario.

3. All'onere derivante dall'espletamento dei concorsi di cui agli articoli precedenti, previsto in complessive 15 milioni di lire, si fa fronte con i normali stanziamenti di bilancio per gli esercizi 1985 e 1986.1

Art. 6

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i concorsi per la copertura dei posti di geologo e di architetto sono banditi per la qualifica iniziale e per un numero di posti pari alla dotazione organica.

2. Il passaggio alla qualifica funzionale superiore avviene con le modalita' previste dalle norme in vigore e nei limiti delle dotazioni organiche indicate nella tabella IV-bis, di cui all'allegato A della presente legge.

Titolo II. Ristrutturazione delle carriere direttive e dirigenziali

Art. 8

1. Il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, approva con apposito decreto, sentito il consiglio di amministrazione, i programmi di massima dei lavori e forniture predisposti annualmente e trasmessi con le proposte di priorita' dai dirigenti capi compartimento.

2. Le assegnazioni ai compartimenti dei fondi sui capitoli di spesa per l'esercizio corrente vengono effettuate sulla base di tali programmi approvati ed i dirigenti capi compartimento assumono, nell'ambito dei fondi assegnati, singoli impegni di spesa nei limiti indicati nei successivi articoli 9 e 12.

Art. 9

1. In attesa della disciplina organica generale della dirigenza pubblica, le competenze dei dirigenti capi compartimento della viabilita', nell'ambito della circoscrizione territoriale del proprio compartimento, sono le seguenti:

  1. a) adottare i provvedimenti ed esercitare tutte le altre funzioni che sono loro direttamente attribuite da leggi, decreti o regolamenti o che vengono loro delegate dal Ministro;

  2. b) predisporre le proposte di programmi di massima dei lavori e delle forniture e trasmetterle alla direzione generale per la determinazione di cui all'articolo 8 della presente legge;

  3. c) approvare i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture e le relative variazioni ed aggiunte fino all'importo di lire 2 miliardi, qualunque sia il modo con il quale si intende provvedere all'esecuzione dei lavori o procedere agli appalti, e sino all'importo di un miliardo per quanto concerne i lavori in economia e le relative forniture;

  4. d) adottare i provvedimenti per l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori e forniture anche in economia, approvare contratti, assumere i relativi impegni di spesa nei limiti di valore di cui alla precedente lettera c) ed emettere i titoli di pagamento;

  5. e) adottare i provvedimenti per la risoluzione e rescissione dei contratti, nonche' per la definizione delle vertenze sorte in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalita' contrattuali, con le imprese esecutrici dei lavori affidati dal compartimento, quando cio' che si chiede che l'amministrazione prometta, paghi od abbandoni non superi lire 250 milioni;

  6. f) approvare gli atti di transazione diretti a prevenire o a troncare contestazioni giudiziarie, quando non si tratti di controversie di cui alla lettera e) e quando cio' che l'amministrazione promette, rinuncia ed abbandona non superi lire 150 milioni;

  7. g) approvare le convenzioni che vengono stipulate tra i compartimenti ed altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici e privati per regolare singoli rapporti;

  8. h) approvare i concordati sulle indennita' di esproprio;

  9. i) disporre la corresponsione dei compensi per revisioni dei prezzi definitive per un importo entro i limiti di competenza e comunque quando l'importo totale della revisione non superi la meta' dell'importo contrattuale, sentiti i competenti organi consultivi;

  10. l) nominare i collaudatori, approvare gli atti di collaudo dei lavori affidati dal compartimento e disporre la verifica tecnico-contabile degli atti di contabilita' finale;

  11. m) nominare, su proposta del primo dirigente tecnico, i direttori dei lavori ed i rispettivi collaboratori nonche' disporre il movimento di personale compartimentale.

Art. 10

1. In attesa della disciplina organica generale della dirigenza pubblica, le competenze dei primi dirigenti tecnici in servizio presso i compartimenti della viabilita' sono le seguenti:

  1. a) sostituire i dirigenti capi compartimento in caso di loro assenza o di impedimento temporaneo;

  2. b) esercitare, nella direzione dei lavori che si svolgono nell'ambito del compartimento, le attribuzioni dell'ingegnere capo previste dal regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, fatta eccezione per la stipula dei contratti relativi a lavori e somministrazioni da eseguirsi in economia;

  3. c) provvedere a far redigere gli elaborati necessari per la determinazione dei compensi revisionali per i lavori in corso ed a lavori ultimati;

  4. d) coordinare l'attivita' delle sezioni esecutive lavori e proporre ai dirigenti capi compartimento i provvedimenti necessari per la loro migliore funzionalita';

  5. e) provvedere al coordinamento ed alla sorveglianza dei centri di manutenzione e proporre ai dirigenti capi compartimento la distribuzione del personale addetto;

  6. f) dirigere l'ufficio progettazione nell'ambito dei programmi disposti;

  7. g) rappresentare l'amministrazione nelle procedure di determinazione delle indennita' di espropriazione;

  8. h) rappresentare l'amministrazione in seno alle commissioni regionali per il rilevamento dei prezzi dei materiali, trasporti e noli.

Art. 11

1. In attesa della disciplina organica generale della dirigenza pubblica, le competenze dei primi dirigenti amministrativi presso i compartimenti della viabilita' sono le seguenti:

  1. a) adottare i provvedimenti di cui al secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disporre gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori;

  2. b) presiedere le gare per l'aggiudicazione dei lavori e forniture, stipulare i contratti, le convenzioni e le transazioni la cui approvazione spetta ai dirigenti capi compartimento;

  3. c) emettere i provvedimenti di concessione, autorizzazione e le licenze che interessano il demanio stradale, previa approvazione in linea tecnica;

  4. d) provvedere alla liquidazione delle indennita' di esproprio;

  5. e) provvedere agli atti vincolanti dell'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per quanto di competenza;

  6. f) provvedere alle spese da affidare in economia, di cui all'articolo 3 del regolamento per la disciplina dei servizi in economia dell'ANAS, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1980, n. 423, relativamente a quanto previsto ai numeri 2, 3, 7 e 8 nell'ambito dei fondi assegnati;

  7. g) approvare e liquidare gli atti di contabilita' finale dei lavori affidati al compartimento.