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Nuovi interventi a sostegno del settore agricolo

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per il pagamento dell'importo perequativo straordinario, introdotto con finalita' di sostegno al processo di ristrutturazione in corso, relativamente allo zucchero prodotto nella campagna bieticolo-saccarifera 1984-1985 e' autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 72 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e' sostituita dalla seguente:
"La Ribs S.p.a., nel consociarsi con i soggetti o nel partecipare al capitale di societa' ai sensi del precedente articolo 2, secondo comma, stipula appositi accordi con i quali si stabilisce che le azioni o quote sociali nelle societa' partecipate vengono acquisite dalla stessa Ribs S.p.a. al loro valore nominale e che gli altri soci si impegnano a riscattare al valore nominale, alla fine del periodo di intervento ed in ogni caso nel termine massimo di cui al comma precedente, le azioni o le quote sociali di cui la Ribs S.p.a. e' titolare".

Art. 2

1. Per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio delle Comunita' europee, in data 31 marzo 1984, possono essere accordati contributi a favore dei produttori agricoli per incentivi diretti ad eliminare dal circuito produttivo nazionale vacche lattifere o giovenche.

2. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi da iscrivere, per l'anno 1985, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Lo stanziamento di cui al precedente comma sara' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 3

1. Per lo svolgimento delle attivita' connesse alla rete di informazione contabile agricola, istituita dal regolamento CEE n. 79/65 del Consiglio delle Comunita' europee, in data 19 giugno 1965, e' assegnato all'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) un contributo straordinario di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1985, 1986 e 1987.

Art. 4

1. La disposizione contenuta nell'articolo unico della legge 18 giugno 1985, n. 321, ha effetto dal 1 aprile 1986.1

2. Per le violazioni della legge 18 giugno 1985, n. 321, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, relativamente ai fatti antecedenti l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 90 miliardi nel triennio 1985-1987, di cui lire 88 miliardi nell'anno finanziario 1985, si provvede, quanto a lire 87 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Recepimento delle direttive CEE n. 81/529 (informazione socio-economica in agricoltura); n. 81/528 (ammodernamento aziende agricole) e n. 80/666 (aree svantaggiate)" e, quanto a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni fino al 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 del predetto stato di previsione, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "INEA - Integrazione del contributo per lo svolgimento delle attivita' comunitarie".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI