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Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 l'indennita' stabilita
dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e' attribuita, nella misura vigente al 1 gennaio 1988, al personale dirigente e
qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie nonche' a quello previsto dalla legge 1 agosto 1962, n. 1206, e
dalla legge 11 novembre 1982, n. 862, secondo le percentuali indicate nell'allegata tabella con riferimento alle diverse qualifiche, con assorbimento del compenso di cui all'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all'articolo unico della legge 11 novembre 1982, n. 862, e successive modificazioni, come da ultimo determinato dalla legge 12 aprile 1984, n. 65, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 31 maggio 1984.

2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta in ratei mensili, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previste negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

3. L'indennita' e' comunque corrisposta al personale di cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e all'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.1

Art. 2

1. Al personale appartenente alle qualifiche funzionali dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie e di quelli previsti dalle leggi 1 agosto 1962, n. 1206, e 11 novembre 1982, n. 862, il
beneficio di cui all'articolo 1 e' attribuito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, nelle misure fissate d'intesa con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore e con le confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale, con assorbimento del compenso di cui all'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all'articolo unico della legge 11 novembre 1982, n. 862, e successive modificazioni.

2. Il beneficio di cui al comma 1 non puo' superare, per gli appartenenti alla nona qualifica, la misura dell'85 per cento di quanto corrisposto per lo stesso titolo ai dirigenti superiori.

3. La spesa complessiva derivante dal presente articolo non dovra' comunque superare l'importo di lire 137.164 milioni.

Art. 3

1. Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere contestualmente al pagamento dell'indennita' di cui agli articoli 1 e 2 nei confronti dell'intero personale secondo le modalita' di cui all'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 4

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 146.712 milioni annui, si provvede:

  1. a) relativamente a lire 142.821 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, quanto a lire 87.000 milioni mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1508 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 4.238 milioni mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1025 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 50.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento, e quanto a lire 1.583 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale";

  2. b) relativamente a lire 3.891 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, quanto a lire 2.300 milioni mediante utilizzo dello stanziamento iscritto all'articolo 111 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili per l'anno finanziario 1988 e corrispondenti articoli per gli anni successivi e, quanto a lire 1.591 milioni, mediante prelievo dal fondo dei sopravanzi per gli anni medesimi.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 giugno 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI