Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Modifiche agli articoli 12, 13, 14, 22, 25, 29 e 30 della legge 13 luglio 1965, n. 859
1. Il secondo comma dell'articolo 12, la lettera c) dell'articolo 13, il primo ed ultimo comma dell'articolo 14, l'articolo 22, il primo e il secondo comma dell'articolo 25, il primo e il secondo comma dell'articolo 29, il primo comma dell'articolo 30 della legge 13 luglio 1965, n. 859, sono sostituiti dai seguenti:
Articolo 12, secondo comma: "La gestione del Fondo e' tecnicamente organizzata in modo da garantire la copertura dei valori capitali delle pensioni in godimento".
Articolo 13, lettera c): "Indennita' accessorie e speciali nonche' qualsiasi altro emolumento assoggettabile a contributo ai sensi delle vigenti norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ad eccezione dell'indennita' sostitutiva del periodo di preavviso e dell'indennita' per ferie non godute".
Articolo 14, primo comma: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale di volo e' stabilito nel 15 per cento degli elementi retributivi di cui al precedente articolo 13, validi ai fini della pensione, ed e' ripartito per i 2/3 a carico dell'azienda e, per 1/3, a carico del personale. Ove intervengano variazioni in tale aliquota contributiva, oltre l'aliquota prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, la quota eccedente quest'ultima sara' ripartita in ragione di 3/5 a carico dell'azienda e di 2/5 a carico del personale".
Articolo 14, ultimo comma: "L'obbligo del versamento del contributo sussiste anche se il dipendente abbia superato il 50° anno di eta'".
Articolo 22: "Hanno diritto a pensione di anzianita' gli iscritti, quando, avendo cessato il servizio per dimissioni o licenziamento:
1) possano far valere un periodo utile di almeno 25 anni, di cui almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo, qualunque sia l'eta';
2) ovvero abbiano compiuto il 50° anno di eta' e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo;
3) ovvero abbiano compiuto il 45° anno di eta' ed un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In questo caso la misura della pensione e' ridotta in base ai coefficienti sotto elencati:
Eta Coefficienti
49.............................................. 0,9737
48.............................................. 0,9468
47.............................................. 0,9196
46.............................................. 0,8922
45.............................................. 0,8647
Hanno diritto alla pensione di invalidita' gli iscritti:
a) che possano far valere un periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo e siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente, purche' la invalidita' dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo;
b) che siano riconosciuti invalidi ai sensi delle disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, purche' l'invalidita' dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo, e possano far valere almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo, se l'invalidita' non e' dovuta a causa di servizio.
Ove l'invalidita' sia dovuta a causa di servizio, per evento verificatosi posteriormente al 31 dicembre 1971, il diritto alla pensione si consegue con il solo requisito dell'iscrizione.
Si considera dovuta a causa di servizio la invalidita' che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermita' contratte in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto".
Articolo 25, primo e secondo comma: "La misura della pensione e' pari al 3 per cento della retribuzione pensionabile di cui al precedente articolo 24, per ogni anno riconosciuto utile, considerando come un anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.
La pensione dell'iscritto non puo' superare la retribuzione pensionabile, ne', qualora debba essere liquidata ai sensi del punto b) e del penultimo comma del precedente articolo 22, essere inferiore al 50 per cento della retribuzione pensionabile predetta".
Articolo 29, primo e secondo comma: "Ha diritto alla pensione il coniuge superstite quando l'iscritto:
a) abbia ottenuto la pensione ai sensi dell'articolo 22 della presente legge;
b) non abbia ancora ottenuto la liquidazione della pensione, ma abbia raggiunto, al momento del decesso, un periodo di contribuzione obbligatoria al Fondo di almeno 5 anni, ovvero sia deceduto per causa di servizio.
La pensione spettante al coniuge superstite e' pari al 60 per cento di quella corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico. Se insieme con il coniuge superstite concorrano uno o piu' figli di cui al successivo articolo 32, la pensione e' pari a:
80 per cento con il concorso di un figlio;
100 per cento con il concorso di due o piu' figli".
Articolo 30, primo comma: "Qualora il pensionato o l'iscritto che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo 29, primo comma, lettera b), muoia senza lasciare il coniuge superstite avente diritto a pensione, o il coniuge superstite muoia o passi a seconde nozze, spetta ai figli di cui al successivo articolo 32 una pensione pari alle seguenti aliquote di quella corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico:
60 per cento per un solo figlio;
80 per cento per due figli;
100 per cento per tre o piu' figli".
Art. 2 Retribuzione pensionabile
1. L'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e' sostituito dal seguente:
"La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione e' costituita dal totale degli emolumenti spettanti all'iscritto nei dodici mesi consecutivi piu' favorevoli di servizio, nel triennio che precede la data di decorrenza della pensione, e assoggettati a contribuzione ai sensi dei precedenti articoli 13 e 17.
Qualora nei dodici mesi precedenti la cessazione dal servizio il pensionando sia stato comunque assente senza retribuzione o con retribuzione ridotta, si considerano, per il calcolo della pensione, gli elementi retributivi di cui al precedente articolo 13, spettanti, per lo stesso periodo, ad un iscritto avente qualifica, grado e anzianita' pari a quelli del pensionando, in servizio presso la stessa societa'.
Se, nei cinque anni anteriori la data di decorrenza della pensione, l'iscritto abbia prestato servizio presso piu' aziende di navigazione aerea, la retribuzione pensionabile e' determinata in base alla media delle retribuzioni pensionabili calcolate ai sensi dei due commi precedenti e riferite agli ultimi dodici mesi di servizio precedenti la data di cessazione dei rispettivi rapporti di lavoro.
Detta media e' calcolata, attribuendo a ciascuna retribuzione pensionabile un peso pari alla corrispondente durata del servizio.
Restano in ogni caso escluse, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, le variazioni della retribuzione attribuite a qualsiasi titolo, aventi effetto nel biennio precedente la cessazione del servizio, non previste da contratti collettivi nazionali o aziendali.
L'esclusione prevista dal precedente comma non si applica, tuttavia, per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di iscritti deceduti in attivita' di servizio e di pensione di invalidita'".
Art. 3 Riconoscimento dei periodi di servizio militare
1. Gli iscritti al Fondo, i loro superstiti e coloro che siano gia' titolari di pensione a carico del Fondo stesso, possono chiedere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi di servizio militare, in qualunque epoca compiuti, previsti dall'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonche' di quelli prestati come militari di carriera purche' non abbiano dato luogo a pensione a carico dello Stato.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 1988, N. 480.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 1988, N. 480.
4. I periodi riconosciuti non sono validi ai fini dell'accertamento del requisito minimo di contribuzione effettiva, obbligatoria o volontaria, richiesto dall'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, nel testo modificato dall'articolo 1 della presente legge e sono utilmente computabili ai fini del diritto e della misura della pensione, cosi' come previsto dal citato articolo 22, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' presentata la relativa domanda, purche' il versamento del contributo avvenga, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di comunicazione, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del capitale di riscatto.
5. I periodi riconosciuti non sono validi ai fini del conseguimento del requisito minimo di contribuzione per l'autorizzazione ai versamenti volontari di cui all'articolo 39, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859.
Art. 4 Trasferimento al Fondo dei contributi versati o dovuti all'assicurazione generale obbligatoria o ad altre forme speciali di previdenza durante i periodi di servizio militare
1. Ove per i periodi di servizio militare riconosciuti sia stata o debba essere costituita una posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o in forme di previdenza che abbiano dato luogo all'esonero dalla medesima ovvero che siano di essa sostitutive o integrative, i contributi versati o dovuti alle citate forme assicurative sono trasferiti al Fondo di previdenza per il personale di volo e il loro importo e' considerato in detrazione della somma che gli iscritti debbono versare ai sensi del precedente articolo 3, secondo comma.
Art. 5 Esclusione, dal computo previdenziale dei servizi militari gia' riconosciuti ai fini della pensione a carico del Fondo e surroga del Fondo nelle quote di pensione liquidate ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341
1. I periodi riconosciuti ai sensi del precedente articolo 3 non sono valutati ai fini della pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di altro trattamento pensionistico che abbia dato luogo all'esonero dall'assicurazione predetta ovvero che sia di essa sostitutivo o integrativo.
2. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' ottenuto la liquidazione della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria o dei trattamenti indicati nel precedente articolo 4, con il concorso dei periodi di servizio militare, i periodi stessi possono essere riconosciuti ai sensi del precedente articolo 3 purche' siano coperti da contribuzione effettiva. In tal caso il Fondo si surroga, con effetto dalla data di decorrenza della pensione posta a proprio carico, nei diritti derivanti agli interessati a carico dei citati trattamenti per i periodi di servizio militare riconosciuti.
Art. 6 Riscatto previdenziale dei periodi di corso legale di laurea
1. I periodi di corso legale di laurea sono riscattabili, ai fini della pensione a carico del Fondo, con le stesse modalita' previste dall'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. I riscatti gia' effettuati ai sensi delle disposizioni di cui al precedente comma possono dar titolo al riconoscimento presso il Fondo di previdenza, purche' l'interessato presenti apposita domanda, entro il termine di due anni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di assunzione presso aziende di navigazione aerea, se successiva.
3. In tali casi, le somme versate con le modalita' di cui all'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, o in base ad altre norme sui riscatti previdenziali dei periodi di studio considerati dal presente articolo sono trasferite - dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o dagli altri Fondi o Gestioni che abbiano dato luogo all'esonero dalla medesima e che siano di essa sostitutivi o integrativi - al Fondo di previdenza per il personale di volo ed il relativo importo e' considerato in detrazione del valore di riscatto da determinare secondo le disposizioni di cui al primo comma.
4. Gli effetti del riconoscimento decorrono dalla data della relativa domanda.
5. I periodi riconosciuti non sono validi ai fini dell'accertamento del requisito minimo di contribuzione effettiva, obbligatoria o volontaria, richiesto dall'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, nel testo modificato dall'articolo 1 della presente legge e sono utilmente computabili ai fini del diritto e della misura della pensione, cosi' come previsto dal citato articolo 22, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' presentata la domanda di pensione, purche' il versamento del contributo avvenga, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di comunicazione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del capitale di riscatto.
6. I periodi riconosciuti non sono validi ai fini del conseguimento del requisito minimo di contribuzione per l'autorizzazione ai versamenti volontari di cui all'articolo 39, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859.
Art. 7 Riscatto previdenziale dei periodi lavorativi prestati presso aziende di navigazione aerea ovvero necessari per l'acquisizione di qualifiche professionali
1. Coloro che siano assunti da aziende di navigazione aerea successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi lavorativi diversi dall'attivita' di volo, da essi prestati presso le aziende citate o presso altre aziende se, in ogni caso, connessi con l'acquisizione ed il perfezionamento dei titoli preferenziali e delle cognizioni tecniche professionali inerenti alle categorie del personale di volo, compiuti posteriormente al 31 dicembre 1946 in eta' superiore al 20° anno, purche', relativamente ai periodi stessi, risultino versati i prescritti contributi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o sia stata esercitata la facolta' di riscatto di cui all'articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 1988, N. 480.
3. La data alla quale si riferisce il calcolo della riserva matematica e' quella di presentazione della domanda di riconoscimento.
4. Le posizioni assicurative costituite nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti sono annullate, relativamente ai periodi riconosciuti, con decorrenza dalla data di efficacia del provvedimento e l'importo dei contributi base ed integrativi versati, ovvero l'importo delle somme versate ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, numero 1338, o dell'articolo 51, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, o di altre norme relative al trattamento sopra indicato, e' trasferito al Fondo e considerato in detrazione, sino a concorrenza della somma che gli interessati debbono versare ai sensi del secondo comma del presente articolo.
5. I periodi riconosciuti non sono validi ai fini dell'accertamento del requisito minimo di contribuzione effettiva, obbligatoria e volontaria, richiesto dall'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, nel testo modificato dall'articolo 1 della presente legge, e sono computati utili ai fini del diritto e della misura della pensione, cosi' come previsto dal citato articolo 22, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' presentata la relativa domanda, purche' il versamento del contributo avvenga, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di comunicazione, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del capitale di riscatto.
6. I periodi riconosciuti non sono validi, ai fini del conseguimento del requisito minimo di contribuzione richiesto per l'autorizzazione ai versamenti volontari di cui all'articolo 39, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859.
Art. 8 Riconoscimento dei periodi di servizio posteriori al 31 dicembre 1946 per gli iscritti che abbiano ottenuto la liquidazione degli accantonamenti
1. Il riconoscimento dei servizi, previsto dall'articolo 46 della legge 13 luglio 1965, n. 859, puo' essere chiesto, alle stesse condizioni e modalita' e nei limiti stabiliti dalla citata disposizione, dagli iscritti al Fondo di previdenza e da coloro che abbiano cessato l'iscrizione prima dell'entrata in vigore della presente legge, purche' presentino la relativa domanda entro il termine di due anni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per coloro che siano iscritti al Fondo dopo l'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data di iscrizione al Fondo stesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 859.
3. I periodi riconosciuti ai sensi delle disposizioni del presente articolo sono equiparati, a tutti gli effetti, ai periodi di contribuzione obbligatoria al Fondo.
Art. 9 Riconoscimento dei periodi di servizio prestati posteriormente al 31 dicembre 1946 con iscrizione alla Cassa nazionale gente dell'aria per il personale cessato dal servizio nel periodo compreso fra il 1 luglio 1962 e la data di entrata in vigore della legge 13 luglio 1965, n. 859
1. Il riconoscimento dei servizi previsto dall'articolo 48 della legge 13 luglio 1965, n. 859, puo' essere chiesto, alle stesse condizioni e modalita' e nei limiti stabiliti dalla citata disposizione, purche' gli interessati presentino la relativa domanda entro il termine di un anno, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La pensione spettante a coloro che ottengano il riconoscimento ai sensi del precedente comma e' liquidata in base alle disposizioni di cui all'articolo 49 della citata legge n. 859, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, purche' siano osservate le condizioni previste dal primo comma dello stesso articolo.
3. Qualora il versamento del contributo richiesto per il riconoscimento previsto dal presente articolo sia effettuato trascorsi sei mesi dalla data in cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale ne ha comunicato l'importo, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il versamento sia pervenuto all'Istituto.
4. Per i titolari di pensione a carico del Fondo, il riconoscimento comporta la ricostituzione del trattamento in essere, osservando le stesse norme di cui al secondo e al terzo comma del presente articolo.
5. I periodi riconosciuti ai sensi del presente articolo sono equiparati, a tutti gli effetti, ai periodi di contribuzione obbligatoria al Fondo.
Art. 10 Accreditamento al Fondo dei contributi relativi ai periodi riscattati ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 13 luglio 1965, n. 859
1. Per l'applicazione dell'articolo 45, secondo comma, e dell'articolo 46, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859, sono accreditati al Fondo i contributi base ed integrativi, versati dalle aziende per gli interessati, ovvero l'intero importo delle somme versate dagli assicurati, ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, o dell'articolo 51, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Art. 11 Riduzione a un anno del requisito di contribuzione richiesto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione al Fondo per gli iscritti che intraprendano attivita' di volo all'estero
1. All'articolo 39 della legge 13 luglio 1965, n. 859, sono aggiunti i seguenti commi:
"Il requisito di cinque anni di contribuzione previsto dal primo comma e' ridotto ad un anno, per gli iscritti che, in relazione allo stesso rapporto di lavoro che ha dato luogo all'iscrizione, siano chiamati a svolgere attivita' di volo fuori del territorio nazionale con sospensione della retribuzione in Italia per almeno un anno.
Ove dall'assicurazione straniera derivi diritto a prestazioni, i contributi volontari maggiorati dell'interesse annuo del 4 per cento sono restituiti, a domanda dell'interessato o dei suoi aventi causa, all'atto della cessazione dell'iscrizione al Fondo".