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Partecipazione dell'Italia alla ottava ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) e all'aumento del capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla ottava ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA), della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

2. Ai fini previsti dal comma 1 e' stabilito un contributo di L. 920.230.020.000, da versare in tre rate annuali, di uguale importo, a partire dal 1988.

Art. 2

1. E' autorizzato altresi' il contributo addizionale dell'Italia alla ottava ricostituzione delle risorse dell'IDA per un ammontare di L. 126.315.375.000, da versare in tre rate annuali, di uguale importo, a partire dal 1988.

Art. 3

1. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Art. 4

1. E' autorizzato infine l'aumento da 2.259.600.000 a 2.514.000.000 dollari USA, del peso e titolo in vigore al 1› luglio 1944, della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto e' stato approvato e reso esecutivo con la legge 23 marzo 1947, n. 132.

2. Le somme relative al pagamento dei contributi di cui al comma 1 saranno iscritte ad apposito capitolo degli stati di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e per l'anno finanziario 1989.

Art. 5

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 386.443.156.000 per l'anno 1988 e L. 348.848.465.000 per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantionamento "Partecipazione a fondi e banche nazionali e internazionali".

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quote del cambio lira-dollaro USA si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 gennaio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI