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Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. A decorrere dall'anno 1990 e' autorizzata la effettuazione di lotterie nazionali, fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonche' di una lotteria internazionale.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui al comma 1.
3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale o internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della validita', della finalita' e della continuita' nel tempo dell'avvenimento abbinato. Nella loro individuazione si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica, e garantire, nell'avvicendamento annuale, lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale.
4. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 deve essere emanato entro il 31 ottobre di ogni anno ed ha effetto per l'anno successivo.
5. Per l'anno 1990 lo stesso decreto ministeriale dovra' essere emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 2

1. All'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, come sostituito dall'articolo 1, primo comma, della legge 26 marzo 1977, n. 105, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato.
Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili e' devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalita' educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.
Le entrate di cui al secondo comma sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune, ed il loro utilizzo, secondo le finalita' indicate nello stesso secondo comma, e' documentato in un allegato al bilancio.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, e' stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo, delle lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalita' indicate nel secondo comma".

Art. 3

1. I biglietti delle lotterie di cui all'articolo 1 possono essere venduti anche all'estero, conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati.

Art. 4

1. Le cartoline di partecipazione ad estrazioni di premi connessi alle lotterie di cui all'articolo 1 possono raccogliere pubblicita' alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Comitato generale per i giochi. Gli utili di tale attivita' sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato.

Art. 5

1. L'organizzazione delle manifestazioni ed il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2 sono attuati direttamente dai comuni, ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo. La mancata realizzazione di tali finalita' entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente riconosciute, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

Art. 6

1. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad istituire, con proprio decreto, . . . le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea si applicano le norme vigenti in materia di distribuzione e di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali.

Art. 7

1. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo svolgimento delle lotterie di cui agli articoli 1 e 6.

Art. 9

1. All'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, al comma 1, dopo le parole: "da un Sottosegretario di Stato" sono aggiunte le seguenti: "oppure dall'impiegato con qualifica piu' elevata", ed e' aggiunta in fine la seguente lettera:
"d) un esperto in legislazione tributaria".

2. Le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, aggiunto dall'articolo 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 591, da corrispondere con le medesime modalita', a decorrere dalla lotteria di Agnano 1989 sono poste a carico del capitolo 2001 dello stato di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio 1989 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 10

1. L'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti, di volta in volta, il prezzo del biglietto, la data di estrazione dei premi e la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento".

2. All'articolo 10, secondo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562, sono soppresse le parole: "ai magazzini o".

3. All'articolo 23, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, come sostituito dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562, le parole: "con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze" sono sostituite con le seguenti: "con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro".

4. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Art. 11

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 marzo 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
FORMICA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI