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Universita' non statali legalmente riconosciute

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le universita' e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti operano nell'ambito delle norme dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che li riguardano, nonche' dei princi'pi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2

1. Lo Stato puo' concedere contributi, nei limiti stabiliti dalla presente legge, alle universita' e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245.

Art. 3

1. L'universita' o l'istituto superiore non statale che intende avvalersi del contributo dello Stato di cui alla presente legge presenta annualmente al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", il bilancio preventivo dell'esercizio in corso, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e una relazione sulla struttura e sul funzionamento dell'universita' stessa, con l'indicazione di dati statistici e informativi riguardanti: il numero degli studenti; le facolta', i corsi di laurea, le scuole, i corsi di dottorato di ricerca, i dipartimenti e gli istituti; l'organico del personale docente e non docente; la dotazione di strumentario scientifico, tecnico e di biblioteca; la consistenza e il grado di disponibilita' delle strutture immobiliari adibite alle attivita' universitarie; le condizioni finanziarie con specificazione delle entrate derivanti dalle tasse e dai contributi studenteschi.

2. Il Ministro puo' chiedere al rettore dell'universita' chiarimenti sui dati forniti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1. Il Ministro puo' inoltre disporre ispezioni al fine di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla presente legge e dichiarati dalle universita' o istituti superiori non statali.

3. Il contributo da assegnare a ciascuna universita' e' determinato sulla base di criteri oggettivi, che tengano conto degli elementi di cui al comma 1, stabiliti con apposito decreto del Ministro. Ogni universita' riserva una quota del contributo statale agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, mediante borse di studio o forme di esenzione dal pagamento di tasse e contributi studenteschi.

4. Il Ministro riferisce al Parlamento annualmente sui criteri e le procedure adottate nell'erogazione dei contributi.

Art. 4

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai professori ed ai ricercatori universitari in servizio presso le universita' non statali si applica, ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, quando cio' sia previsto da apposita norma statutaria. I provvedimenti di attribuzione del trattamento di quiescenza sono adottati con la stessa procedura prevista per il personale delle universita' statali.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, le universita' non statali sono tenute al versamento in conto entrate Tesoro di una ritenuta a carico del personale nella misura fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' al versamento di un contributo pari a due volte l'importo della ritenuta predetta. Tale obbligo e' riferito a tutti i periodi di servizio effettivo valutabili ai fini del trattamento di quiescenza.

3. Per la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le universita' non statali, con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse da quella prevista per i dipendenti statali, si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. La stessa disposizione si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi sostitutivi e integrativi di previdenza esistenti presso le predette universita' non statali, nonche' per il trasferimento dei contributi versati nei fondi stessi.

4. Il personale di cui al comma 1 e' iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), quando cio' sia previsto da apposita norma statutaria.

5. Per le finalita' di cui al comma 4, le universita' non statali provvedono a versare all'ENPAS l'indennita' di anzianita', maturata da ciascun dipendente alla data di iscrizione a quest'ultimo Ente.
Per i periodi di servizio che abbiano comunque dato luogo a versamento di contributi all'ENPAS gli stessi restano acquisiti al predetto Ente, sempreche' i periodi medesimi non siano stati ricongiunti ai sensi dell'articolo 28 della legge 29 gennaio 1986, n.
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6. Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale ENPAS di tutti i servizi o periodi gia' riconoscuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso le universita' non statali, l'Ente stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato ed all'anzianita' di servizio maturata alla data di iscrizione, determina in via teorica l'importo dell'indennita' di buonuscita riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.

7. L'eventuale eccedenza tra l'importo versato dall'universita' per l'indennita' maturata dai singoli dipendenti e l'importo teorico di cui al comma 6 e' liquidata, a cura dell'ENPAS, ai medesimi entro tre mesi dall'effettivo versamento di quanto dovuto dall'universita' allo stesso titolo.

8. Ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria e dei versamenti per il finanziamento delle finalita' del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI), le universita' non statali legalmente riconosciute sono soggette alla disciplina delle universita' statali.1

Art. 5

1. Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge in favore delle universita' e degli istituti superiori non statali e' autorizzata la spesa di lire 87 miliardi per l'anno 1991 e di lire 127 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, da iscrivere in apposito capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Alla libera Universita' degli studi di Urbino e' inoltre assegnata la somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, finalizzata ad interventi per le opere di edilizia.

3. Dall'anno finanziario 1994, la spesa di cui al comma 1 e' determinata dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 87 miliardi per l'anno 1991 e lire 127 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede:

  1. a) quanto a lire 87 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Universita' non statali legalmente riconosciute (di cui almeno 32.000 milioni annui da destinarsi quale contributo all'Universita' degli studi di Urbino)";

  2. b) quanto a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 1501 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica intendendosi corrispondentemente soppressa l'autorizzazione di spesa relativa alla concessione di contributi alle universita' non statali prevista dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per le opere di edilizia a favore dell'Universita' degli studi di Urbino".

6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni ed integrazioni, e' abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI