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Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati alla ristrutturazione e razionalizzazione delle imprese navalmeccaniche, nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, il Ministro della marina mercantile e' autorizzato a concedere i contributi di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1982, n. 599, come sostituito dall'articolo 6 della legge 22 marzo 1985, n. 111, all'articolo 7 della medesima legge n. 111 del 1985, nonche' agli articoli 2, 6, 7 e 14 della legge 14 giugno 1989, n. 234, con le modalita' stabilite dalla presente legge e nei limiti degli stanziamenti di cui al presente comma. Sono a tal fine autorizzati, nel triennio 1991-1993, limiti di impegno in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1991, di lire 85 miliardi per l'anno 1992 e di lire 80 miliardi per l'anno 1993.

2. Per consentire ulteriori interventi a favore delle imprese armatoriali, il Ministro della marina mercantile e' autorizzato a concedere i contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 234 del 1989, nonche' agli articoli 11 e 12 della medesima legge, come interpretati e integrati dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, con le modalita' stabilite dalla presente legge e nei limiti degli stanziamenti di cui al presente comma. Sono a tal fine autorizzati, nel triennio 1991-1993, limiti di impegno in ragione di lire 40 miliardi per l'anno 1992 e di lire 20 miliardi per l'anno 1993.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2

1. Per la corresponsione dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 1, il Ministro della marina mercantile autorizza le imprese beneficiarie ad accendere mutui in lire italiane, nei limiti degli importi del contributo concesso, con istituti di credito nazionali od europei, i quali possono operare anche in deroga alle proprie norme statutarie.

2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 e' a carico dello Stato ed i relativi importi sono corrisposti direttamente agli istituti di credito che hanno concesso i mutui anzidetti, alle scadenze di cui al comma 3, in venti rate semestrali, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della marina mercantile. Con lo stesso decreto sono individuati gli istituti di credito che intendono operare nel settore.

3. I contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 prevedono un piano di ammortamento con scadenze semestrali, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, per la durata di dieci anni.

4. Le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1, sono determinati dal Ministero del tesoro.

5. Le imprese autorizzate alla accensione dei mutui di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla notifica dell'autorizzazione e dietro presentazione di un piano di ammortamento calcolato in relazione ad un tasso di interesse piu' favorevole di quello praticato dagli istituti di credito, possono rivolgere al Ministro della marina mercantile istanza per rinunciare alla accensione del mutuo e per ottenere che i contributi di cui al comma 1 dell'articolo 1 siano corrisposti direttamente ad esse in venti rate semestrali, secondo il piano di ammortamento presentato.

Art. 3

1. Il contributo di cui all'articolo 2 della citata legge n. 234 del 1989, corrisposto con le modalita' di cui all'articolo 2 della presente legge, e' concesso e liquidato, in via provvisoria, dopo l'inizio dei lavori di costruzione o di trasformazione, per un importo non superiore al 75 per cento del prezzo ritenuto accettabile, per i lavori medesimi, dal Ministero della marina mercantile, previa presentazione, da parte dell'impresa interessata, di idonea fideiussione bancaria. La fideiussione, nel caso di decadenza per qualsiasi ragione dell'impresa beneficiaria, in tutto o in parte, dal diritto al contributo e di conseguente anticipata estinzione, totale o parziale, del mutuo da essa acceso, garantisce la restituzione allo Stato degli importi che lo Stato abbia versato o debba versare all'istituto di credito finanziatore per capitale, interessi ed oneri. La fideiussione e' prestata fino alla concessione del contributo in via definitiva ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso e liquidato, in via definitiva, alla conclusione dei lavori di costruzione o di trasformazione, sulla base del prezzo congruo definitivamente accertato in tale momento, nonche' del calcolo per riferire, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2 della citata legge n. 234 del 1989, il contributo alla data di stipulazione del contratto o alla data di inizio dei lavori.

3. Al comma 9 dell'articolo 2 della citata legge n. 234 del 1989, sono soppresse le parole: "e per un periodo non superiore a trenta mesi".

4. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 si provvede nei limiti degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 4

1. Il contributo di cui all'articolo 6 della citata legge n. 234 del 1989, corrisposto con le modalita' di cui all'articolo 2 della presente legge, e' concesso e liquidato, in via provvisoria, per un importo pari al 50 per cento dell'importo del piano di investimento approvato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 6, previa presentazione, da parte dell'impresa interessata, di idonea fideiussione bancaria. La fideiussione, nel caso di decadenza per qualsiasi ragione dell'impresa beneficiaria, in tutto o in parte, dal diritto al contributo e di conseguente anticipata estinzione, totale o parziale, del mutuo da essa acceso, garantisce la restituzione allo Stato degli importi che lo Stato abbia versato o debba versare all'istituto di credito finanziatore per capitale, interessi ed oneri. La fideiussione e' prestata fino alla concessione del contributo in via definitiva ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso e liquidato, in via definitiva, a seguito della verifica della realizzazione del piano di investimento, nei limiti dell'ammontare delle spese sostenute, nonche' dell'importo del piano di investimento approvato.

Art. 5

1. I contributi di cui agli articoli 2, 6 e 7 della citata legge n. 234 del 1989 si considerano erogati in conto capitale e ad essi si applica la disposizione di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede nei limiti degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 7

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100.000 milioni per l'anno 1991, in lire 225.000 milioni per l'anno 1992 e in lire 325.000 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva CEE n. 81/363 e n. 87/167) (limiti di impegno)".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FACCHIANO, Ministro della marina mercantile
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI