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Modifiche all'articolo 8 della legge 18 maggio 1967, n. 394, e alla legge 16 marzo 1987, n. 118, recanti la disciplina della Scuola archeologica italiana in Atene

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 8 della legge 18 maggio 1967, n. 394, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Con regolamento organico, deliberato dal consiglio di amministrazione della Scuola e approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del tesoro, sara' stabilita la dotazione organica del personale occorrente per le esigenze funzionali della Scuola, nonche' la disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego del personale medesimo.
2. Il direttore potra' comunque richiedere che venga disposto il comando di non piu' di tre dipendenti di ruolo dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per i beni culturali e ambientali. In luogo del comando di uno dei predetti dipendenti di ruolo potra' essere richiesto che venga collocato in aspettativa con assegni, con il suo consenso, un
professore universitario, con le modalita' di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
3. Il comando o l'aspettativa, che puo' avere la durata di tre anni e puo' essere riconfermato, sara' disposto con decreto del Ministro competente, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
Nel decreto che dispone il comando o l'aspettativa sara' fissato l'ammontare dell'indennita' da corrispondere per il servizio all'estero".

Art. 2

1. Alla legge 16 marzo 1987, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) le parole: "Ministro della pubblica istruzione" e "Ministero della pubblica istruzione", ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle altre: "Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica" e "Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica";

  2. b) all'articolo 7, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
    " 4-bis. Il direttore della Scuola puo' designare, fra i docenti della Scuola di cui all'articolo 12 ed il personale comandato o collocato in aspettativa presso la Scuola stessa, un assistente- direttore, con il compito di coadiuvarlo e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI