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Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Fino all'entrata in vigore della legge quadro sullo sport, spetta al Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) deliberare le norme di funzionamento e di organizzazione, l'ordinamento dei servizi, il regolamento organico e il regolamento di amministrazione e contabilita', anche in deroga alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni, e degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Sul regolamento organico sono sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

3. Le delibere concernenti norme di funzionamento e di organizzazione e quelle concernenti l'ordinamento dei servizi sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo e divengono esecutive se il Ministro, nel termine di venti giorni dalla data di ricezione, non formula motivati rilievi per vizi di legittimita'.

4. Le delibere concernenti il regolamento organico e il regolamento di amministrazione e contabilita', nonche' quelle con le quali il Consiglio nazionale del CONI definisce o modifica la dotazione organica del personale o dei dirigenti o il relativo trattamento economico, sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo, che vi provvede di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

5. Le delibere di cui al comma 4 sono approvate, o vengono rinviate, con motivati rilievi, ai fini del riesame, entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, il decorso del termine e' sospeso fino al momento in cui sono forniti i chiarimenti richiesti.

6. Nel caso di rilievi riguardanti vizi di legittimita', devono essere espressamente indicate le disposizioni di legge che si ritengono violate.

7. I controlli di cui ai commi 3, 4 e 5 sostituiscono quelli previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e da ogni altra disposizione di legge e di regolamento.

8. Fatto salvo il disposto dei commi 3, 4 e 5, gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi.

9. I contratti stipulati dal CONI e dalle federazioni sportive nazionali nell'esercizio delle proprie attivita' istituzionali sono disciplinati secondo le norme del diritto privato, con le modalita' e i controlli stabiliti dal regolamento di amministrazione e contabilita' e da apposite deliberazioni.

10. Si applicano al CONI, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, della citata legge n. 88 del 1989.

11. In relazione ad esigenze organizzative di carattere eccezionale e comunque connesse al perseguimento dei fini istituzionali, il CONI elabora progetti speciali a termine a cio' finalizzati. Con la contrattazione sindacale sono stabiliti i criteri per la corresponsione al personale e ai dirigenti che partecipano all'elaborazione e alla realizzazione dei progetti, di compensi incentivanti la produttivita', nel limite massimo dello 0,10 per cento delle entrate complessive del bilancio di previsione del CONI al netto delle eventuali partite di giro. Il pagamento dei compensi e' disposto previa verifica e valutazione dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del turismo e dello spettacolo.

12. L'attivita' di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella di perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale dei dirigenti e del personale possono essere svolte da apposite strutture del CONI o, sulla base di specifiche convenzioni, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2

1. Fino all'entrata in vigore della nuova normativa in materia di collocamento obbligatorio, al CONI ed alle federazioni sportive nazionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, quarto comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444.

2. Il CONI, esclusivamente per corrispondere ad effettive particolari esigenze connesse alla peculiarita' di determinate attivita' che esigano professionalita' ad alta specializzazione, puo' attribuire incarichi di consulenza professionale o di collaborazione autonoma coordinata, nel limite massimo stabilito con delibera del Consiglio nazionale, da approvarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

3. Il CONI puo' disporre, a favore dei dipendenti addetti alla preparazione ed allo svolgimento di manifestazioni sportive, un incremento del numero di ore di lavoro straordinario consentite, entro il limite che sara' stabilito con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Art. 3

1. Sono abrogati il terzo e il quarto comma dell'articolo 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Il personale in servizio presso le federazioni sportive nazionali alla data del 31 dicembre 1990, con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato, e' inquadrato, previo concorso per titoli e prova selettiva attitudinale tendente ad accertare la qualificazione degli interessati e la loro idoneita' alle mansioni da svolgere, nei ruoli del personale del CONI, nel rispetto, anche ai fini previdenziali, dell'anzianita' acquisita in base al precedente rapporto di lavoro.

2. Il CONI e' autorizzato ad effettuare assunzioni, nei limiti della dotazione organica, mediante concorsi riservati al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni, e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Effettuate le operazioni di cui ai commi 1 e 2, il CONI procede alle conseguenti rideterminazioni dei ruoli organici del personale.

4. Al personale di cui al comma 1 e' attribuita, subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio, la qualifica funzionale corrispondente alla posizione ricoperta in base al rapporto di diritto privato, secondo la tabella di equiparazione allegata alla presente legge. Il personale che non risulti in possesso del prescritto titolo di studio e' inquadrato nella qualifica funzionale inferiore corrispondente al titolo di studio posseduto.

5. Al personale inquadrato nei ruoli del personale del CONI ai sensi del comma 1 spetta il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica attribuita. L'eventuale differenza tra la retribuzione percepita all'atto dell'inquadramento in ruolo in base al rapporto di diritto privato e quella spettante ai sensi del presente comma, e' attribuita agli interessati come assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo spettanti.

6. Ai medici dell'Istituto di scienza dello sport del CONI si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dall'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Alla estensione della predetta disposizione si provvede con delibera del Consiglio nazionale, da approvarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, nei limiti compatibili con l'ordinamento e l'assetto organizzativo del CONI.

7. Per esigenze particolari dei dipartimenti di medicina e di fisiologia dell'Istituto di cui al comma 6, anche in relazione all'attivita' di ricerca documentata, possono essere conferiti incarichi di consulenza professionale o di collaborazione autonoma coordinata, nel limite massimo stabilito dal regolamento organico.

Art. 4

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono esclusivamente a carico del bilancio del CONI.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
TOGNOLI, Ministro del turismo e dello spettacolo
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI