diritto.io

Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Finalita' della legge

1. Lo Stato interviene nel settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi allo scopo di:

  1. a) aumentare la dimensione delle imprese, favorendo i processi di fusione fra le stesse;

  2. b) favorire l'associazione delle imprese in consorzi o cooper- ative;

  3. c) favorire lo sviluppo delle attivita' accessorie e complementari all'autotrasporto di cose per conto di terzi mediante la realizzazione di depositi e l'esercizio di attivita' di logistica;

  4. d) favorire l'introduzione di procedimenti informatici nelle imprese, consorzi e cooperative, allo scopo di migliorare il rendimento dei servizi nonche' l'accertamento dei costi reali di esercizio e degli indici di produttivita' nell'impiego degli autoveicoli;

  5. e) favorire la formazione e l'aggiornamento professionale;

  6. f) favorire l'ammodernamento del parco veicoli in funzione della maggiore sicurezza ed efficienza del trasporto di cose;

  7. g) promuovere l'esercizio di trasporti combinati, anche ad opera delle imprese di minori dimensioni;

  8. h) favorire la cessazione dell'attivita' delle imprese che dispongono di un solo autoveicolo.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2 Integrazione del fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto terzi

1. Alle finalita' di cui all'articolo 1, che trovano attuazione mediante gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10, si provvede con le risorse del fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui all'articolo 2 della legge 30 luglio 1985, n. 404, che allo scopo e' integrato con lire 57 miliardi per l'anno 1992, con lire 30 miliardi per l'anno 1993 e lire 80 miliardi per l'anno 1994, nonche' con il limite di impegno di lire 40 miliardi per il 1993.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere effetto le norme relative ai benefici previsti dalla citata legge n. 404 del 1985, e successive modificazioni, fatte salve le procedure per la concessione di benefici in corso.

3. Il fondo di cui al comma 1 potra' essere integrato, in relazione alle esigenze di maggiore fabbisogno, con successivo provvedimento legislativo.

4. Le somme non impegnate entro l'esercizio di stanziamento possono esserlo negli esercizi successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.

Art. 3 Incentivi per la fusione di imprese esistenti

1. Per il periodo di un triennio, a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese iscritte da almeno tre anni nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, che effettuano fusioni o conferimenti, sono soggette all'imposta di registro e a quelle ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 1 milione. Possono essere conferiti, oltre ad aziende o a complessi aziendali, anche altri beni materiali o immateriali ammortizzabili, nonche' partecipazioni azionarie e non azionarie conseguenti alle predette operazioni di fusione e conferimento. Per i conferimenti, indipendentemente dall'entita' della partecipazione ricevuta, si applicano, ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni previste per le fusioni.

2. Le imprese costituite per effetto delle fusioni o dei conferimenti di cui al comma 1, in relazione all'acquisto o alla acquisizione in locazione finanziaria con facolta' di compera di autoveicoli o di complessi di veicoli nuovi di fabbrica di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi per i quali sia accordata autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi, possono essere autorizzate a contrarre mutui, con onere di ammortamento per capitale ed interessi a totale carico dello Stato, nei limiti di lire 20 milioni per ciascuno dei primi tre autoveivoli o complessi di veicoli e di lire 10 milioni per ciascuno dei successivi. Il numero degli autoveicoli o dei complessi di veicoli in relazione ai quali puo' essere autorizzata la contrazione dei suddetti mutui non puo' essere superiore a quello degli autoveicoli o dei complessi di veicoli in disponibilita' dell'impresa conferente con il minor numero di autoveicoli, e in ogni caso non puo' essere superiore a venti e inferiore a tre.

3. I benefici di cui al comma 2 sono revocati e l'impresa che ne abbia usufruito e' tenuta alla restituzione dei relativi importi, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto, qualora, nel triennio successivo all'erogazione, vengano meno i presupposti per la relativa concessione, ovvero, nel caso di consorzi e per quanto applicabili, qualora vengano meno le condizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 4.

Art. 4 Incentivi per la costituzione di nuovi consorzi o cooperative

1. Le imprese iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974 e titolari di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi per autoveicoli o per complessi di veicoli di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi le quali, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si associno in cooperative o in consorzi od aderiscano a cooperative o a consorzi gia' esistenti, possono essere autorizzate a contrarre i mutui di cui al comma 2 dell'articolo 3 nei limiti di lire 30 milioni per ciascun autoveicolo o complesso di veicoli. Il numero degli autoveicoli o dei complessi di veicoli in relazione ai quali puo' essere autorizzata la contrazione dei suddetti mutui non puo' essere superiore a tre per ciascuna impresa.

2. La concessione del beneficio di cui al comma 1 e' subordinata alle seguenti condizioni:

  1. a) la cooperativa o il consorzio devono possedere una struttura organizzativa, imprenditoriale e patrimoniale autonoma, distinta da quella delle singole imprese socie o consorziate;

  2. b) i contratti di trasporto devono essere conclusi esclusivamente dalla cooperativa o dal consorzio nella qualita' di vettore, che deve essere specificata nella documentazione obbligatoria inerente al trasporto di cose per conto di terzi;

  3. c) l'assunzione degli obblighi di trasporto deve avvenire unicamente attraverso un apposito ufficio del consorzio o della cooperativa e l'esecuzione del trasporto deve essere affidata, alle imprese socie o consorziate, dalla cooperativa o dal consorzio; le imprese socie o consorziate non devono assumere obblighi di trasporto ne' eseguire trasporti in proprio;

  4. d) le imprese beneficiarie non devono essere gia' state associate in cooperative o in consorzi nei diciotto mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il beneficio di cui al comma 1 puo' essere concesso, a ciascuna impresa, per una sola volta. Esso e' inoltre revocato e l'impresa che ne abbia usufruito e' tenuta alla restituzione dei relativi importi, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto, qualora:

  1. a) nel quinquennio successivo all'erogazione, la cooperativa o il consorzio siano sciolti, ovvero venga meno la condizione di cui alla lettera a) del comma 2, ovvero l'impresa beneficiaria receda dal consorzio o dalla cooperativa;

  2. b) l'impresa beneficiaria concluda direttamente contratti di trasporto ovvero assuma obblighi di trasporto o esegua trasporti in proprio in violazione delle condizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2.

4. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 3, l'impresa associata in cooperativa o in consorzio e' altresi' radiata dall'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974, con conseguente revoca della o delle autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 42 di detta legge ad essa accordate.

Art. 5 Commissioni d'esame

1. Il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, determina la misura dei gettoni di presenza spettanti ai componenti e ai segretari delle commissioni d'esame di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1987, e successive modificazioni e integrazioni, a far data dalla costituzione delle commissioni stesse.

2. All'onere di lire 300 milioni in ragione d'anno per la corresponsione dei gettoni di presenza spettanti ai componenti e ai segretari delle commissioni d'esame di cui al comma 1, si provvede mediante quota parte del gettito del contributo di cui all'articolo 63 della citata legge n. 298 del 1974, che affluisce ad alimentare il capitolo 1574 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

Art. 6 Agevolazioni per le imprese strutturate

1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritte da almeno tre anni nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974 e siano titolari di almeno tre autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi per autoveicoli o per complessi di veicoli di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi, nonche' le cooperative ed i consorzi iscritti nel medesimo albo, possono essere autorizzati a contrarre mutui, con onere di ammortamento per capitale e interessi a totale carico dello Stato, nel limite globale di lire 1 miliardo per ciascuna impresa ovvero, nel caso di cooperative o di consorzi, per ciascuna cooperativa o consorzio, per investimenti in:

  1. a) attrezzature per la meccanizzazione dello stoccaggio e delle movimentazioni delle merci;

  2. b) strumenti e sistemi informatici e telematici;

  3. c) complessi omologati per trasporto combinato in sostituzione di autocarri e di autotreni gia' in disponibilita', gru e carrelli per la movimentazione delle unita' di carico di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1990, n. 240, nonche' attrezzature permanenti per i veicoli stradali destinati al trasporto delle unita' di carico suddette;

  4. d) immobili negli interporti, ovvero immobili per lo stoccaggio e la movimentazione delle merci ove non siano presenti interporti.

2. I mutui di cui al comma 1 non possono essere di importo superiore al 25 per cento dell'investimento complessivo.

Art. 7 Criteri e modalita' per l'accensione dei mutui

1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato, su proposta del Ministro dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalita' per l'accensione dei mutui di cui agli articoli 3, 4 e 6 ed individua gli istituti di credito abilitati.

Art. 8 Formazione professionale

1. Alle imprese, alle cooperative e ai consorzi iscritti nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974 che realizzino, per i propri dipendenti o per i soci di opera, corsi di formazione professionale, anche consorziandosi, ovvero tramite le associazioni di categoria, e' riconosciuta per un biennio la fiscalizzazione totale degli oneri sociali gravanti in relazione alla retribuzione dei dipendenti o dei soci di opera sottoposti a formazione. I corsi, nei limiti di contingente autorizzati dal Ministro dei trasporti ai sensi dell'articolo 11 e comunicati all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), si svolgono sulla base di programmi concordati, a livello nazionale, tra le associazioni di categoria delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. I programmi sono depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I corsi hanno la durata minima di 300 ore.

2. L'importo dei minori contributi e' rimborsato, su conforme richiesta dell'INPS e dell'INAIL, a valere sul fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 2 della citata legge n. 404 del 1985. Note all'art. 8:

  1. - Per il titolo della legge n. 298/1974 vedi nota all'art. 3.

  2. - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 404/1985 vedi in nota all'art. 2.

Art. 9 Incentivi per la cessazione dell'attivita'

1. Agli imprenditori che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza dipendenti ed avendo in disponibilita' un solo autoveicolo e ai soci di cooperative iscritti nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974, che abbiano superato i 60 anni se uomini e i 55 se donne e che siano titolari da almeno cinque anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della suddetta legge n. 298 del 1974 per autoveicoli o per complessi di veicoli di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi, puo' essere concessa la liquidazione di un importo massimo di lire 60 milioni, ridotto di lire 12 milioni per ogni anno di eta' oltre il sessantesimo se uomini ed oltre il cinquantacinquesimo se donne.

2. L'importo di cui al comma 1 e' liquidato in unica soluzione. La liquidazione e' subordinata congiuntamente:

  1. a) alla cessazione definitiva dell'attivita';

  2. b) alla cancellazione dall'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974, e alla conseguente revoca e restituzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della medesima legge n. 298 del 1974.

3. I percettori del beneficio di cui al comma 1 non possono essere nuovamente iscritti nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974.

4. Il Ministro dei trasporti, ai sensi dell'articolo 11, determina il contingente di domande per il beneficio di cui al comma 1 che possono essere accolte entro il limite delle risorse assegnate per le finalita' del presente articolo, come definite nel rispetto del principio di ripartizione dei fondi disponibili in modo da assicurare l'equilibrato soddisfacimento delle finalita' della presente legge.

5. I percettori del beneficio di cui al comma 1 provvedono, contestualmente agli adempimenti di cui alla lettera b) del comma 2, alla restituzione della carta di circolazione e delle targhe dell'autoveicolo cui si riferisce l'autorizzazione all'esercizio del trasporto di cose per conto di terzi ovvero, ove la prima immatricolazione di tale autoveicolo sia anteriore di piu' di dieci anni alla presentazione della domanda per la concessione del beneficio di cui al comma 1, alla radiazione dell'autoveicolo dal pubblico registro automobilistico per demolizione. A seguito di tali ulteriori adempimenti, ai percettori del beneficio di cui al comma 1 e' concessa la liquidazione di un importo di lire 40 milioni.

6. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli importi di cui ai commi 1 e 5 sono equiparati ai redditi indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificata dall'articolo 1 del decreto del Presidente dela Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42.

7. Chiunque, avendo percepito i benefici di cui ai commi 1 e 5, esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e' tenuto alla restituzione degli importi dei benefici percepiti, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto. Si applica, altresi', l'articolo 26 della citata legge n. 298 del 1974.
L'autorita' giudiziaria, all'atto della contestazione del reato, dispone il sequestro del veicolo con il quale il reato e' stato commesso. In caso di condanna, il veicolo e' confiscato.

8. Contestualmente alla concessione del beneficio di cui al comma 1, la patente di guida del beneficiario e' declassata alla categoria B. Il titolare non puo', successivamente, conseguire patenti di guida di categoria superiore.

9. Per i percettori del beneficio di cui al comma 1, il versamento dei contributi previdenziali e' proseguito d'ufficio a carico del fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 2 della citata legge n. 404 del 1985. Per la determinazione dell'importo dei contributi si fa riferimento all'ottava classe di reddito di cui alla tabella A allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233.

10. Il Ministro del tesoro, con decreto emanato, di concerto con il Ministro dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalita' e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9.

Art. 10 Assunzione, alle dipendenze di imprese esercenti l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di imprenditori che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con la disponibilita' di un solo autoveicolo

1. Alle imprese iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974 che assumano, alle proprie dipendenze, imprenditori titolari di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi per autoveicoli o complessi di veicoli di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi che esercitino l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza dipendenti e con la disponibilita' di un solo autoveicolo, puo' essere concessa, per due anni, la fiscalizzazione totale degli oneri sociali gravanti in relazione alla retribuzione di ciascuna unita' lavorativa assunta ai sensi del presente articolo.

2. Il Ministro dei trasporti, ai sensi dell'articolo 11, determina il contingente di domande per il beneficio di cui al comma 1 che possono essere accolte entro il limite delle risorse assegnate per le finalita' del presente articolo, come definite nel rispetto del principio di ripartizione dei fondi disponibili in modo da assicurare l'equilibrato soddisfacimento delle finalita' della presente legge.

3. L'importo dei minori contributi relativi alle unita' lavorative assunte ai sensi del presente articolo e' rimborsato, su conforme richiesta dell'INPS e dell'INAIL, a valere sul fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 2 della citata legge n. 404 del 1985.

4. Le autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi di cui sono titolari i soggetti assunti ai sensi del comma 1 sono trasferite d'ufficio, a titolo gratuito, alle imprese che procedono all'assunzione.

5. I crediti d'imposta di cui all'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e all'articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, possono essere fatti valere anche in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate, dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo.

Art. 11 Procedure

1. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti:

  1. a) entro il mese di gennaio di ciascun anno stabilisce i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge, nonche' i tempi e le modalita' per la presentazione delle relative domande;

  2. b) entro il mese di febbraio di ciascun anno, anche alla luce delle domande di concessione di benefici pervenute, ripartisce i fondi disponibili tra le diverse finalita' della presente legge, in modo da assicurare l'equilibrato soddisfacimento di ciascuna, e determina il contingente delle domande relative a ciascun beneficio che possono di conseguenza essere accolte;

  3. c) entro il mese di aprile di ciascun anno delibera sulle domande per la concessione dei benefici in conformita' ai criteri risultanti dalla presente legge e dai decreti adottati ai sensi della lettera a) del presente comma, previo parere di un apposito comitato tecnico, nominato con decreto del Ministro dei trasporti.

2. Il comitato tecnico di cui alla lettera c) del comma 1 e' composto:

  1. a) da quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti, designati dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti del Ministero, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di supplente;

  2. b) da due rappresentanti del Ministero del tesoro, designati dal Ministro del tesoro fra i dirigenti del Ministero, di cui uno con funzioni di supplente;

  3. c) da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale fra i dirigenti del Ministero, di cui uno con funzioni di supplente;

  4. d) da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fra i dirigenti del Ministero, di cui uno con funzioni di supplente;

  5. e) da nove rappresentanti delle associazioni nazionali piu' rappresentative nel settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui tre con funzioni di supplente, designati, dalle associazioni interessate, fra i componenti del comitato centrale per l'albo di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 298 del 1974, come modificata dall'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, in modo da assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse componenti di cui alla medesima lettera.

3. In sede di prima applicazione il Ministro dei trasporti provvede agli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 rispettivamente entro trenta, sessanta e novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.