Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Universita' per stranieri di Perugia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Universita' per stranieri di Perugia, istituita con regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, riconosciuta con legge 11 maggio 1976, n. 359, che assume la denominazione di "Universita' per stranieri di Siena" sono istituti superiori statali ad ordinamento speciale.
2. Le istituzioni di cui al comma 1 svolgono attivita' di insegnamento e di ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della lingua e della cultura italiane.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
1. Nel rispetto delle finalita' istituzionali e dei principi di autonomia fissati per le universita' dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, l'Universita' per stranieri di Perugia e l'Universita' per stranieri di Siena si danno ordinamenti autonomi. Gli statuti sono approvati dal collegio costituito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 5, della stessa legge n. 168 del 1989 e devono prevedere come organi dell'universita' il rettore, il consiglio di amministrazione e il consiglio accademico, che svolge le funzioni attribuite al senato accademico delle altre universita' dalla normativa vigente, come strutture necessarie una facolta' con caratteristiche organizzative speciali fissate dallo statuto, nonche' le strutture didattiche e scientifiche anche a carattere interuniversitario.
Art. 3
1. L'ordinamento didattico della facolta' di cui all'articolo 2 prevede:
a) corsi di vario livello per la conoscenza e l'approfondimento della lingua, della cultura e della realta' italiane in tutti gli aspetti istituzionali, strutturali e di ogni altro tipo, riservati a cittadini stranieri o a cittadini italiani residenti all'estero;
b) corsi di perfezionamento per l'insegnamento della lingua e cultura italiane, riservati a docenti stranieri in attivita' di servizio nelle scuole del Paese di origine;
c) corsi di specializzazione per l'insegnamento a stranieri, riservati a laureati italiani e a docenti nelle scuole italiane all'estero, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341. I corsi sono articolati secondo programmi definiti dal Consiglio universitario nazionale;
d) corsi per la formazione del personale appartenente all'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri e assegnato agli istituti italiani di cultura, ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e di lettori d'italiano all'estero;
e) corsi per studenti iscritti ad universita' di altri Paesi, secondo programmi formativi concordati con le predette universita' e riconosciuti ai fini dei curricula delle universita' stesse, nonche' corsi di formazione finalizzata e di servizio didattico riservati a cittadini stranieri o a cittadini italiani che intendano esplicare la loro attivita' all'estero.
2. I corsi di cui al comma 1 ed i criteri generali per lo svolgimento delle attivita' didattiche sono previsti nello statuto.
L'articolazione e le modalita' organizzative dei corsi sono disciplinate dal regolamento didattico d'ateneo di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
3. Gli statuti possono altresi' prevedere apposite convenzioni con le universita' presenti nella stessa citta', per l'affidamento a professori di ruolo di tali universita', con il loro consenso, di insegnamenti curriculari in aggiunta a quelli di titolarita'.
4. Gli statuti dell'Universita' per stranieri di Perugia e dell'Universita' per stranieri di Siena possono altresi' prevedere nell'ordinamento didattico l'attivazione di corsi di diploma ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per la formazione di insegnanti di lingua e cultura italiane riservati a studenti stranieri o cittadini italiani residenti all'estero, in possesso di titoli di studio validi per l'iscrizione a corsi universitari nei Paesi di origine.
Art. 4
1. L'Universita' per stranieri di Perugia e l'Universita' per stranieri di Siena hanno una propria dotazione organica di posti di professore di prima e di seconda fascia e di ricercatore. I posti da assegnare in aumento, rispetto a quelli gia' attribuiti, per l'assolvimento dei fini istituzionali, sono prelevati dalla dotazione organica complessiva delle universita' e degli istituti superiori e dagli incrementi recati dai piani di sviluppo, ivi compreso quello per il triennio 1991-1993.
2. I professori e i ricercatori in servizio presso le universita' di cui al comma 1 sono tenuti ad assolvere i propri compiti d'istituto nel rispetto delle norme vigenti, tenuto conto della peculiare organizzazione didattica e scientifica fissata dagli statuti e dai regolamenti.
Art. 5
1. Per le esigenze di funzionamento, all'Universita' per stranieri di Siena e' assegnato, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, un posto di primo dirigente nell'ambito delle vacanze e delle disponibilita' di posti nell'organico complessivo di cui al quadro G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come sostituito dalla tabella A, allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23.
Art. 6
1. In prima applicazione della presente legge, per l'Universita' per stranieri di Perugia e per l'Universita' per stranieri di Siena le attribuzioni del consiglio di facolta' sono esercitate da un comitato costituito, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 245, da due professori ordinari e da un professore associato eletti dai professori di ruolo di discipline comprese nei raggruppamenti relativi alla lingua e letteratura italiana e da un professore ordinario e da un professore associato designati, per l'Universita' per stranieri di Perugia dal consiglio accademico e per l'Universita' per stranieri di Siena dal consiglio direttivo. A tale comitato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6 e 8, della citata legge n. 245 del 1990.
Art. 7
1. I docenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Universita' per stranieri di Perugia e presso l'Universita' per stranieri di Siena in posizione di comando o incarico, fermo restando quanto disposto dall'articolo 52, commi ottavo, undicesimo e dodicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, continuano a prestare, a domanda, l'attivita' attualmente svolta come figure ad esaurimento, mantenendo lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.
2. Gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana in servizio con nomina a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge restano in servizio, a domanda, come figure ad esaurimento, con oneri esclusivamente a carico del bilancio dell'universita'.
Art. 8
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati i nuovi statuti dell'Universita' per stranieri di Perugia e dell'Universita' per stranieri di Siena, ai sensi dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ovvero sono adeguati alle disposizioni della presente legge, se gia' adottati ai sensi dello stesso articolo 16.
2. Fino all'assunzione in servizio presso le universita' di cui al comma 1 di almeno tre professori ordinari di ruolo, ed in ogni caso non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati gli organi di governo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI