Disposizioni in materia di economia dello spazio
Testo vigente
Art. 11 Autorita' di vigilanza
1. L'Agenzia, sentiti il Ministero della difesa e gli organismi di informazione per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per gli aspetti di rispettiva competenza, vigila sulle attivita' condotte dall'operatore per assicurarne la conformita' alle disposizioni della presente legge, agli atti adottati in attuazione della legge medesima e alle condizioni e prescrizioni indicate nell'autorizzazione.
2. L'Agenzia ha accesso ai documenti e alle informazioni in possesso dell'operatore e del proprietario dell'oggetto spaziale, se diverso dall'operatore, relativi all'attivita' spaziale autorizzata e all'oggetto spaziale eventualmente lanciato nell'ambito di tale attivita'; puo' chiedere ulteriori informazioni all'operatore e al proprietario dell'oggetto spaziale, se diverso dall'operatore, nonche' condurre ispezioni nei locali e nei siti utilizzati o da utilizzare per l'attivita' spaziale, nel rispetto della normativa vigente. I dati, le informazioni e i documenti raccolti sono trattati e conservati nel rispetto delle esigenze di confidenzialita' e segretezza e nel rispetto delle disposizioni per la tutela delle informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e sono esclusi dal diritto di accesso ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'Agenzia e' altresi' referente del Servizio nazionale della protezione civile per le informazioni necessarie per il Comitato operativo nazionale di cui all'articolo 14 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel caso in cui sia previsto il rientro di detriti spaziali, ai fini del relativo monitoraggio.
4. L'operatore e il proprietario dell'oggetto spaziale cooperano con l'Agenzia. A tale fine forniscono le informazioni e i documenti richiesti e adottano le misure necessarie per consentire lo svolgimento delle ispezioni di cui al comma 2.
5. L'operatore spaziale comunica all'Agenzia con almeno trenta giorni di preavviso la data di inizio di ciascuna operazione spaziale e trasmette ogni sei mesi all'Agenzia stessa una relazione sul suo svolgimento.
Art. 12 Sanzioni amministrative e penali
1. L'operatore spaziale e il proprietario dell'oggetto spaziale che non forniscono le informazioni o i documenti richiesti o non adottano le misure necessarie per consentire le ispezioni, ostacolando l'attivita' di vigilanza, sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 500.000. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede l'Agenzia. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati al Fondo di cui all'articolo 23.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, l'operatore che esercita un'attivita' spaziale senza avere conseguito l'autorizzazione o successivamente alla sua scadenza e' punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000.
Art. 13 Disposizioni attuative
1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, acquisito il parere del Consiglio di Stato, sentiti il COMINT, l'Agenzia spaziale italiana, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e, ove nominata, l'Autorita' delegata di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, in coerenza con gli esiti delle attivita' condotte nel medesimo settore nell'ambito di iniziative internazionali, sono definiti:
a) le condizioni e i requisiti per assicurare un livello elevato di sicurezza, resilienza e sostenibilita' dell'attivita' spaziale secondo quanto previsto dall'articolo 5;
b) l'importo del contributo dovuto per il rilascio dell'autorizzazione e i criteri per la determinazione del rimborso dei costi istruttori posti a carico dei richiedenti nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 4, 8 e 10, nonche' le modalita' di corresponsione del contributo, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalita', con la previsione di esenzioni o riduzioni in ragione delle finalita' scientifiche dell'attivita' spaziale o della dimensione economica dell'operatore;
c) la documentazione da presentare a corredo della domanda di autorizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 7;
d) i procedimenti per l'applicazione e i criteri di graduazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge;
e) le eventuali ulteriori modalita' relative all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dalla presente legge;
f) i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) ed e), con la possibilita' di criteri differenziati per le start-up e per le piccole e medie imprese, al fine di favorire l'innovazione e il loro ingresso nel mercato spaziale;
g) l'individuazione delle soglie di rischio ai fini della graduazione dei massimali assicurativi;
h) le modalita' in base alle quali possono essere esercitate nel territorio nazionale le attivita' di ricezione, gestione, utilizzazione e diffusione di dati di origine spaziale;
i) le caratteristiche tecniche dei dati di origine spaziale di osservazione della Terra la cui ricezione, gestione, utilizzazione e diffusione, anche per fini commerciali, puo' essere sottoposta a divieti e limitazioni al fine di non pregiudicare gli interessi della sicurezza nazionale e della difesa, la politica estera e l'osservanza degli obblighi internazionali dello Stato italiano, nonche' le finalita' di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' politica delegata alle politiche spaziali e aerospaziali, ove nominata, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le caratteristiche e i requisiti tecnici dello «spazioporto», inteso come sito della superficie terrestre le cui infrastrutture, strutture e apparecchiature sono appositamente dedicate al lancio o decollo, al rientro o atterraggio o a operazioni a terra o in volo di un sistema veicolo suborbitale od orbitale, nonche' le modalita' di svolgimento delle predette operazioni.
Art. 14 Regolamentazione tecnica, vigilanza e controllo sulle attivita' spaziali
1. L'Agenzia, nel rispetto dei poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza dell'Autorita' responsabile, agisce come unica autorita' di settore per la regolazione tecnica. L'Agenzia provvede alla regolamentazione delle specifiche tecniche. Il procedimento di approvazione delle predette specifiche tecniche e' disciplinato dai decreti di cui all'articolo 13, nel rispetto dei principi di partecipazione e trasparenza.
Titolo III. Immatricolazione degli oggetti spaziali
Art. 15 Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti spaziali lanciati nello spazio extra-atmosferico
1. Gli oggetti spaziali rispetto ai quali l'Italia risulta Stato di lancio, in base alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 12 luglio 2005, n. 153, o in base ad altre norme internazionali, sono immatricolati nel Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, istituito ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 153 del 2005, di seguito denominato «Registro nazionale».
2. Ciascun oggetto spaziale e' registrato mediante un codice alfanumerico composto da una lettera e tre cifre progressive precedute dall'identificativo nazionale «ITA».
3. Un oggetto spaziale lanciato nello spazio extra-atmosferico non puo' essere iscritto nel Registro nazionale se e' iscritto nel registro di un altro Stato.
4. L'Agenzia cura la custodia e l'aggiornamento del Registro nazionale. Il Registro nazionale e' pubblico e consultabile per via telematica.
5. L'Agenzia comunica le annotazioni effettuate nel Registro nazionale alla segreteria del COMINT e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale previsti dalla Convenzione di cui al comma 1.
Art. 16 Informazioni per l'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico
1. L'operatore comunica all'Agenzia le seguenti informazioni di cui all'articolo IV della Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 12 luglio 2005, n. 153:
a) il nome dello Stato o degli Stati di lancio;
b) un'appropriata denominazione dell'oggetto spaziale;
c) il numero del designatore internazionale dell'oggetto spaziale;
d) la data, il territorio o il luogo del lancio;
e) i parametri orbitali basici dell'oggetto spaziale, compresi il periodo nodale, l'inclinazione, l'apogeo e il perigeo;
f) la funzione generale dell'oggetto spaziale.
2. L'operatore, inoltre, comunica all'Agenzia le seguenti informazioni addizionali:
a) il lanciatore e l'orario del lancio, espresso in tempo coordinato universale (UTC);
b) la longitudine sull'orbita geostazionaria, se appropriata;
c) il proprietario, il costruttore dell'oggetto spaziale lanciato e l'indirizzo web per ottenere informazioni ufficiali;
d) se l'oggetto e' parte di una costellazione di satelliti;
e) ogni altra informazione utile relativa al funzionamento dell'oggetto spaziale o alla fine della missione, compresi l'abbandono dell'orbita terrestre o il rientro dell'oggetto spaziale medesimo;
f) l'eventuale data del trasferimento della gestione o della proprieta' di un oggetto spaziale immatricolato nel Registro nazionale ad altro operatore o proprietario;
g) ogni altra informazione che l'Agenzia ritenga necessario richiedere, anche in considerazione dell'evoluzione della normativa e delle pratiche internazionali relative all'immatricolazione dell'oggetto spaziale.
3. L'operatore indica gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' spaziale.
Art. 17 Registro complementare
1. L'Agenzia cura la tenuta di un Registro complementare per l'iscrizione degli oggetti spaziali non immatricolati in Italia di cui un operatore di nazionalita' italiana acquisisca la gestione o la proprieta', in orbita o su un corpo celeste, ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
2. L'operatore di cui al comma 1 comunica all'Agenzia, entro trenta giorni dall'inizio della gestione in orbita o dall'acquisto della proprieta' dell'oggetto spaziale, secondo la procedura di cui all'articolo 10, le seguenti informazioni:
a) il titolo e la data del trasferimento della gestione o della proprieta' dell'oggetto spaziale;
b) l'identificazione del nuovo operatore o del proprietario;
c) l'eventuale modifica nella posizione orbitale dell'oggetto spaziale;
d) l'eventuale modifica nella funzione dell'oggetto spaziale;
e) gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' spaziale, se applicabile, e dell'immatricolazione nel registro dello Stato appropriato.
Titolo IV. Responsabilita' degli operatori spaziali e dello stato
Art. 18 Responsabilita' civile
1. L'operatore e' responsabile dei danni cagionati in conseguenza delle attivita' spaziali condotte.
2. L'operatore e' sempre tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre nonche' agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi. La responsabilita' e' esclusa solo se l'operatore prova che i danni sono stati causati, in via esclusiva e con dolo, da un terzo estraneo all'operazione spaziale e che il fatto del terzo non poteva essere impedito, ovvero se prova che i danni sono stati causati esclusivamente dal danneggiato. Se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, si applica l'articolo 1227 del codice civile.
3. Nei casi previsti dal comma 2, l'operatore autorizzato risponde del danno fino al limite di cui all'articolo 21, commi 1 e 2.
4. L'operatore decade dal beneficio del limite previsto dal comma 3 se non e' munito di autorizzazione o ha violato gli obblighi indicati nel provvedimento di autorizzazione, se ha cagionato il danno con dolo o colpa grave o se ha violato gli obblighi previsti dall'articolo 21.
5. La responsabilita' dell'operatore per i danni causati a soggetti che hanno partecipato a qualsiasi titolo all'attivita' spaziale e' disciplinata dal codice civile.
Art. 19 Danni di cui lo Stato e' chiamato a rispondere in forza di convenzioni internazionali
1. Lo Stato italiano, chiamato a rispondere da uno Stato estero, sulla base della responsabilita' internazionale prevista dalla Convenzione sulla responsabilita' internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426, o di altre norme internazionali, esercita l'azione di rivalsa nei confronti dell'operatore spaziale che ha cagionato danni a persone o a cose, entro ventiquattro mesi dall'avvenuto adempimento delle obbligazioni risarcitorie.
2. In caso di danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre nonche' agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi, l'azione di rivalsa di cui al comma 1 e' esercitata fino al limite di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 18, comma 4.
Art. 20 Danni causati nel territorio italiano da Stati di lancio stranieri
1. Le persone danneggiate nel territorio italiano da attivita' spaziali per le quali e' responsabile uno Stato straniero, in forza della Convenzione sulla responsabilita' internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426, o di altre norme internazionali, possono presentare denunzia di sinistro e istanza di risarcimento allo Stato italiano, entro sei mesi dal verificarsi del danno o da quando gli effetti sono emersi, allegando ogni documento utile a comprovare la sussistenza del danno, il suo ammontare e la riconducibilita' dello stesso a fatti derivanti da attivita' spaziali.
2. Se lo Stato italiano, sulla base della documentazione ricevuta, ha chiesto e ottenuto dallo Stato straniero il risarcimento dei danni di cui al comma 1, corrisponde le relative somme alle persone danneggiate che hanno presentato denunzia.
3. Se lo Stato italiano, cui e' stato tempestivamente denunziato il danno, non ha avanzato domanda di risarcimento dei danni di cui al comma 1, nei termini previsti dalle norme applicabili del diritto internazionale, o se tale richiesta e' rimasta totalmente o parzialmente insoddisfatta, le persone fisiche e giuridiche italiane possono proporre domanda di risarcimento del danno subito nel territorio italiano, direttamente nei confronti dello Stato italiano, entro cinque anni decorrenti dalla scadenza del termine concesso allo Stato italiano per presentare la domanda di risarcimento o dalla comunicazione avente a oggetto l'esito della denunzia.
4. Possono ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni subiti da operazioni spaziali per le quali e' responsabile uno Stato estero, in forza della Convenzione sulla responsabilita' internazionale per i danni causati da oggetti spaziali o di altre norme internazionali, nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni predetti da parte dello Stato di lancio:
a) le persone fisiche e giuridiche italiane, per danni subiti fuori del territorio italiano;
b) le persone fisiche e giuridiche straniere, per danni subiti nel territorio italiano.
5. I commi 3 e 4 non si applicano se i danneggiati hanno direttamente adito i tribunali o gli organi amministrativi dello Stato estero per chiedere il risarcimento dei danni.
6. Quando la domanda di risarcimento del danno subito nel territorio italiano e' presentata direttamente allo Stato italiano ai sensi del comma 3, il risarcimento non e' dovuto se risulta provato che i danni sono stati cagionati esclusivamente da colpa del danneggiato. Se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, si applica l'articolo 1227 del codice civile.
Art. 21 Obbligo di garanzia assicurativa o altra garanzia finanziaria
1. Gli operatori autorizzati stipulano contratti assicurativi o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei danni derivanti dall'attivita' spaziale con massimale pari a 100 milioni di euro per ciascun sinistro.
2. Con i decreti di cui all'articolo 13 possono essere individuate fino a tre fasce di rischio cui si applicano massimali gradatamente inferiori, in considerazione del dimensionamento dell'attivita' spaziale, delle documentate pregresse esperienze nelle attivita' spaziali, del livello orbitale in cui gli oggetti spaziali si muovono nonche' della durata e della tipologia dell'attivita' spaziale. Il massimale non e' comunque inferiore a 50 milioni di euro o, nel caso di operatore autorizzato che persegue esclusiva finalita' di ricerca o che e' qualificato come start-up innovativa, a 20 milioni di euro per ciascun sinistro.
3. Le imprese di assicurazione e i prestatori della garanzia finanziaria di cui al comma 1 possono offrire la copertura del danno sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralita' di imprese. In quest'ultimo caso, il consorzio deve essere registrato e approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che ne valuta la stabilita'.
4. Il terzo danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito.
5. L'assicuratore non puo' opporre al terzo danneggiato alcuna causa di risoluzione ne' di nullita' del contratto avente effetto retroattivo ed e' tenuto a risarcire il danno cagionato dall'operatore o dai suoi dipendenti e preposti, purche' questi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'assicuratore puo' opporre al terzo danneggiato tutte le eccezioni opponibili all'operatore nonche' quelle che l'operatore medesimo potrebbe opporre al danneggiato.
7. Nei casi previsti dal comma 5, l'assicuratore ha azione di rivalsa contro l'operatore per la somma pagata al terzo danneggiato.
Titolo V. Misure per l'economia dello spazio
Capo I. Programmazione e pianificazione
Art. 22 Piano nazionale per l'economia dello spazio
1. Al fine di promuovere l'economia dello spazio al livello nazionale, in coerenza con il Documento strategico di politica spaziale nazionale, con il Documento di visione strategica dello spazio dell'Agenzia spaziale italiana e con il piano triennale di attivita' della medesima Agenzia nonche' tenuto conto di tutte le iniziative strategiche di livello nazionale e internazionale e in coordinamento con gli strumenti di finanziamento esistenti in sede nazionale ed europea, la Struttura di coordinamento del COMINT elabora, in collaborazione con l'Agenzia e sentiti il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'universita' e della ricerca, e successivamente aggiorna con cadenza biennale il Piano nazionale per l'economia dello spazio.
2. Il Piano e i suoi aggiornamenti periodici sono approvati dal COMINT.
3. Il Piano ha durata non inferiore a cinque anni e, comunque, contiene disposizioni programmatiche riferite a un periodo temporale tale da garantire un'efficace integrazione e sincronia con i cicli di programmazione previsti in sede europea e con i tempi di realizzazione delle missioni satellitari di interesse nazionale.
4. Il Piano contiene:
a) l'analisi, la valutazione e la quantificazione dei fabbisogni di innovazione e di incremento delle capacita' produttive funzionali allo sviluppo dell'economia nazionale dello spazio;
b) l'analisi del quadro delle esigenze istituzionali relative ai servizi basati sull'uso di tecnologie spaziali suscettibili di valorizzazione commerciale, anche per il tramite della sistematizzazione dei rapporti con i soggetti istituzionali portatori di interessi in relazione al negoziato per la definizione dei partenariati pubblici da costituire e delle caratteristiche degli interventi di rispettivo interesse e competenza;
c) i criteri per la programmazione, la valutazione preliminare, il controllo e il monitoraggio, ai sensi dell'articolo 175 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle iniziative di partenariato pubblico-privato comprese nel Piano;
d) la definizione delle sinergie attivabili tra i diversi strumenti di finanziamento e di intervento utili allo sviluppo dell'economia dello spazio, anche attraverso un'analisi preventiva di impatto che motivi analiticamente e quantitativamente l'efficacia di ognuno di essi;
e) la definizione di politiche e misure specifiche di sviluppo delle competenze e delle capacita' per le piccole e medie imprese e le start-up;
f) l'allocazione delle risorse disponibili, anche a valere su piu' fonti di finanziamento, tra le diverse iniziative previste dal Piano, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico-finanziario e la traslazione del rischio operativo agli operatori economici coinvolti nelle iniziative di partenariato pubblico-privato;
g) l'identificazione delle possibili ulteriori risorse pubbliche, di provenienza nazionale ed europea, e private, da destinare alle iniziative previste dal Piano;
h) i criteri per il monitoraggio e la verifica delle iniziative finanziate e dei relativi impatti, con cadenza quinquennale;
i) la definizione di progetti formativi e di orientamento alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), al fine di stimolare l'interesse delle nuove generazioni verso i progetti spaziali e le figure professionali coinvolte.
Art. 23 Fondo per l'economia dello spazio
1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e' istituito un fondo, denominato «Fondo per l'economia dello spazio», con la dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2025. Al Fondo sono altresi' destinati i proventi di cui agli articoli 4, comma 6, 8, comma 1, 10 e 12, comma 2.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate a promuovere, in coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22, l'innovazione tecnologica, lo sviluppo produttivo e la valorizzazione commerciale delle attivita' nazionali nel settore dell'economia dello spazio, in sinergia con le azioni e con le infrastrutture spaziali nazionali, comprese quelle alla cui realizzazione lo Stato italiano partecipa nell'ambito di iniziative di collaborazione internazionale.
3. Le iniziative ammissibili al finanziamento da parte del Fondo di cui al comma 1 consistono in contributi a fondo perduto nel limite massimo del 70 per cento della dotazione del Fondo o in operazioni finanziarie, o in una combinazione tra le due tipologie di misure, in coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22. I criteri per l'intervento e il funzionamento del Fondo sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per la parte di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, anche valorizzando gli strumenti di incentivazione esistenti o prevedendo forme di partenariato pubblico-privato, anche di natura istituzionale. Al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti dal presente comma sui saldi di finanza pubblica, resta ferma l'applicazione delle regole dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).
4. Per le attivita' funzionali alla redazione e al monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale per l'economia dello spazio nonche' alla gestione, al monitoraggio, al controllo e alla successiva analisi delle iniziative da finanziare a valere sulla dotazione del Fondo di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy puo' attivare iniziative di assistenza tecnica e di supporto tecnico-operativo specialistico, nel limite massimo di spesa del 3 per cento della dotazione annua del Fondo.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 110 milioni di euro per l'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di garantire la compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto.
Capo II. Disposizioni in materia di infrastrutture spaziali e di appalti nel settore spaziale nonche' norme finali
Art. 24 Principi in materia di economia dello spazio e di infrastrutture spaziali
1. Lo Stato promuove lo sviluppo dell'attivita' spaziale quale fattore promettente di crescita economica, favorendo, in particolare, la ricerca, la produzione e il commercio in orbita terrestre bassa.
2. L'accesso ai dati, ai servizi e alle risorse delle infrastrutture spaziali nazionali e' garantito in modo equo e non discriminatorio, anche al fine di contribuire a uno sviluppo sostenibile e di sfruttare il potenziale dello spazio extra-atmosferico nella gestione delle risorse ambientali e degli effetti locali del cambiamento climatico, nella facilitazione delle telecomunicazioni e della gestione logistica e nelle attivita' di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica.
3. Nella gestione dei servizi commerciali forniti dalle infrastrutture spaziali di osservazione della Terra sono favorite, ove possibile, soluzioni di partenariato pubblico-privato che consentano una remunerazione almeno sufficiente ad assicurare la manutenzione dell'infrastruttura. Al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti dal presente comma sui saldi di finanza pubblica, resta ferma l'applicazione delle regole dell'Eurostat.
Art. 25 Riserva di capacita' trasmissiva nazionale
1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede alla costituzione di una riserva di capacita' trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari, utilizzando, al fine di garantire la massima diversificazione nonche' la sicurezza nazionale, sia satelliti sia costellazioni in orbita geostazionaria, media e bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica, anche in modo da assicurare un adeguato ritorno industriale per il sistema Paese.
2. La riserva di capacita' trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari e' finalizzata a garantire, in situazioni critiche o di indisponibilita' delle principali dorsali di interconnessione delle reti terrestri, un instradamento alternativo e con velocita' di trasmissione adeguata alle comunicazioni tra nodi di rete strategici per applicazioni di natura governativa o di interesse nazionale, ivi comprese le funzionalita' e le comunicazioni del cloud nazionale.
3. In coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22, il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentito il COMINT, promuove:
a) studi di fattibilita' per una capacita' di archiviazione di dati su satellite, finalizzata alla protezione di informazioni di particolare valore strategico nazionale, quali chiavi crittografiche per situazioni critiche (geo disaster recovery);
b) attivita' volte alla definizione dei requisiti tecnici, funzionali e di sicurezza per la fornitura dei servizi della riserva di capacita' trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari, alla definizione dei criteri per la selezione dei soggetti che realizzeranno le relative infrastrutture terrestri e spaziali e alla definizione del valore complessivo di un'eventuale gara per l'aggiudicazione dei servizi.
4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy svolge le attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 26 Iniziative per l'uso efficiente dello spettro radioelettrico per comunicazioni via satellite
1. In coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22, il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove:
a) iniziative per l'uso avanzato dello spettro radioelettrico finalizzate, in attesa della pubblicazione di normative tecniche emesse dagli organismi internazionali a cio' preposti, all'adozione di modelli tecnici di coesistenza per la riduzione degli effetti di interferenza tra sistemi spaziali e sistemi terrestri;
b) lo studio e la definizione di criteri per la riduzione delle interferenze tra reti satellitari diverse operanti nel territorio nazionale, per consentirne uno sviluppo armonizzato al crescere del traffico satellitare e dei nuovi servizi avanzati offerti;
c) studi e ricerche volti all'armonizzazione dei criteri di localizzazione dei gate-ways terrestri, volti a individuare aree con caratteristiche orografiche e di uso del suolo adatte a ospitare siti multipli in grado di garantire la simultanea operativita' di stazioni terrestri, afferenti anche a costellazioni diverse, minimizzando l'interferenza aggregata verso stazioni terrestri e le aree di esclusione complessiva per i sistemi terrestri.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con uno o piu' decreti, definisce i criteri tecnici per lo svolgimento delle attivita' indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1, ferme restando le competenze del Ministero della difesa in materia.
3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 300.000 euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Art. 27 Norme speciali in materia di appalti e sostegno per le imprese nel settore delle attivita' spaziali e delle tecnologie aerospaziali
1. Per agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese agli affidamenti di contratti pubblici nel settore delle attivita' spaziali e delle tecnologie aerospaziali:
a) in caso di appalti non suddivisi in lotti, il bando di gara riserva, mediante subappalto obbligatorio, almeno il 10 per cento del valore del contratto alle start-up innovative e alle piccole e medie imprese. La stazione appaltante puo' derogare alla clausola di riserva di cui alla presente lettera solo quando non esistano nel settore di riferimento operatori economici, aventi la qualifica di start-up innovative o di piccole e medie imprese, idonei a soddisfare la predetta quota percentuale;
b) tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa puo' essere considerata dalla stazione appaltante la quota percentuale di esecuzione che l'aggiudicatario intende affidare a start-up innovative o a piccole e medie imprese in caso di ricorso al subappalto. La stazione appaltante garantisce che il criterio di cui alla presente lettera sia applicato nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalita';
c) quando il subappalto e' svolto da start-up innovative e da piccole e medie imprese, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite;
d) sul valore dei contratti di appalto e' calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 40 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai programmi spaziali di cui al regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.
Art. 28 Esclusioni dall'ambito di applicazione e relazioni con altri strumenti
1. La presente legge non si applica alle attivita' spaziali e a quelle correlate, condotte:
a) dal Ministero della difesa, comprese quelle inerenti alle fasi di predisposizione e di approntamento delle capacita', al fine di assicurare adeguati livelli di riservatezza nell'adempimento dei compiti istituzionali assegnati allo strumento militare;
b) dagli organismi di informazione per la sicurezza, di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
2. Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonche' per l'attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonche' della legge 9 luglio 1990, n. 185, e del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.
3. Al procedimento autorizzatorio previsto dagli articoli 7, 8 e 10 della presente legge non si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 29 Abrogazioni e norme transitorie
1. La legge 25 gennaio 1983, n. 23, e' abrogata.
2. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 della legge 12 luglio 2005, n. 153, sono abrogati.
2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il regime autorizzatorio di cui all'articolo 4, comma 1, non si applica alle attivita' spaziali effettuate, in esecuzione di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, prima della data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 13 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. In tal caso, anche in assenza dell'autorizzazione, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1 e da 3 a 7 e, conseguentemente, si applicano gli articoli 18, 19 e 20.
2-ter. Le disposizioni dei decreti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), entrano in vigore decorsi novanta giorni dalla loro pubblicazione.
Art. 30 Legge penale applicabile
1. Agli effetti della legge penale, gli oggetti spaziali immatricolati in Italia sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.
Art. 31 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservala e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 giugno 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Visto, il Guardasigilli: Nordio