diritto.io

Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1 Partecipazione italiana a Banche e Fondi multilaterali di sviluppo

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare i seguenti atti internazionali:

  1. a) emendamento all'Accordo sulla costituzione della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), reso esecutivo ai sensi della legge 23 marzo 1947, n. 132, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con la risoluzione n. 696 del 10 luglio 2023;

  2. b) emendamento all'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il 29 maggio 1990, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con la risoluzione n. 259 del 18 maggio 2023;

  3. c) emendamento all'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il 29 maggio 1990, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con la risoluzione n. 260 del 18 maggio 2023;

  4. d) emendamenti all'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 24 dicembre 1974, n. 880, deliberati dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con la risoluzione F/BG/2023/04 del 23 maggio 2023.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena e intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' alle seguenti disposizioni:

  1. a) quanto all'emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, all'articolo VIII dell'Accordo sulla costituzione della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;

  2. b) quanto agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), della presente legge, all'articolo 56 dell'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;

  3. c) quanto agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, all'articolo 51 dell'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo.

Art. 3 Partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale

1. Nel quadro della strategia di rafforzamento della capacita' operativa del Fondo monetario internazionale e al fine di mantenere inalterata la rappresentanza dell'Italia presso lo stesso Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a dare seguito all'aumento delle quote di partecipazione deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale con la risoluzione n. 79-1 del 15 dicembre 2023. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale da 15.070 milioni di diritti speciali di prelievo a 22.605 milioni di diritti speciali di prelievo. Per i relativi versamenti, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale della Banca d'Italia, secondo le modalita' concordate tra le stesse istituzioni e il Fondo monetario internazionale.

2. Nelle more dell'acquisto di efficacia dell'aumento della quota di cui al comma 1, la Banca d'Italia e' autorizzata a estendere fino al 31 dicembre 2027 la durata dell'accordo di prestito bilaterale, denominato «Bilateral Borrowing Agreement», stipulato dalla stessa Banca con il Fondo monetario internazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 637, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e avente scadenza il 31 dicembre 2024.

3. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilita' del sistema monetario e finanziario internazionale, la Banca d'Italia e' autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2030 la durata dell'accordo di prestito multilaterale denominato New Arrangements to Borrow (NAB), di cui all'articolo 2, comma 13, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, all'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e all'articolo 1, comma 636, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Nelle more dell'acquisto di efficacia dell'aumento della quota di cui al comma 1, l'importo massimo del prestito erogabile e' confermato fino a 13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo, salvo ridursi a un importo massimo fino a 11.549,90 milioni di diritti speciali di prelievo contestualmente all'aumento della quota di cui al comma 1.

4. Per l'aumento della quota di cui al comma 1 e' concessa alla Banca d'Italia la garanzia dello Stato per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essa effettuati. Sui prestiti la cui estensione e' autorizzata dai commi 2 e 3 e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati, nonche' per gli eventuali rischi di cambio derivanti dall'esecuzione dei relativi accordi.

5. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4 sono regolati mediante apposite convenzioni.

Art. 4 Partecipazione italiana all'aumento di capitale a chiamata della Banca africana di sviluppo

1. E' autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale a chiamata della Banca africana di sviluppo, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con risoluzione B/BG/2024/09 del 29 maggio 2024, per complessive 205.130 nuove azioni.

Art. 5 Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca interamericana di sviluppo - Societa' interamericana di investimento

1. E' autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca interamericana di sviluppo - Societa' interamericana di investimento, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con risoluzione CII/AG-5/24 del 10 marzo 2024, con la sottoscrizione di 2.342 azioni a pagamento.

2. La sottoscrizione di cui al comma 1 e' valutata in complessivi 49.182.000 dollari statunitensi da versare secondo le modalita' determinate dai Governatori della Banca di cui al medesimo comma 1.
Le somme saranno erogate al tasso di cambio vigente alla data del pagamento.

3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 6.542.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.

Art. 6 Sottoscrizione di capitale ibrido della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a sottoscrivere strumenti finanziari ibridi, irredimibili e subordinati, emessi dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, per un ammontare annuale massimo di 20 milioni di euro.

2. I termini e le condizioni degli strumenti finanziari ibridi di cui al comma 1 sono definiti con uno o piu' accordi stipulati tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Gli accordi assicurano all'Italia la facolta', nel caso di aumento di capitale a pagamento, di convertire in tutto o in parte gli strumenti finanziari ibridi di cui al comma 1 in quote di partecipazione al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

4. Gli interessi dovuti all'Italia in relazione agli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, capo X, capitolo 2368, articolo 2, e restano acquisiti all'erario.

Art. 7 Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

1. E' autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con risoluzione n. 265 del 15 dicembre 2023, con la sottoscrizione di 34.360 azioni a pagamento.

2. Per la sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 68.720.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

Art. 8 Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6 e 7, pari a euro 95.262.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e a euro 6.542.000 per ciascuno degli anni 2030 e 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Art. 9 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 novembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Nordio