Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale
Testo vigente
Titolo I. Disposizioni di coordinamento
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la facolta' di emendare il codice penale;
Visto il R. decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, che approva il testo definitivo del codice penale;
Sentito il parere della Commissione parlamentare istituita a' termini dell'articolo 2 della legge predetta;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. Quando le leggi, i decreti e le convenzioni internazionali fanno menzione di pene criminali, correzionali o di polizia, devono considerarsi, per ogni effetto giuridico, come corrispondenti:
1° alle « pene criminali » la pena di morte, l'ergastolo e la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni;
2° alle « pene correzionali » le pene non indicate nei numeri 1° e 3°;
3° alle « pene di polizia » le pene dell'arresto per un tempo non superiore nel massimo a tre mesi e dell'ammenda in misura non superiore nel massimo a lire mille.
2. Quando sia stata pronunciata condanna, si considerano pene criminali la morte, l'ergastolo e la reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni.
Art. 2
1. Quando le leggi, i decreti e le convenzioni internazionali fanno menzione di « crimini » per distinguerli dai delitti, si intendono per crimini i delitti che importano le pene indicate nel numero 1° dell'articolo precedente.
Art. 3
1. Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione di « pene restrittive della liberta' personale » o « individuale » e di una determinata durata di tali pene, si intendono richiamate quelle che il codice penale comprende sotto la denominazione di « pene detentive » o « pene restrittive della liberta' personale », per la stessa durata.
Art. 4
1. Per determinare se i reati preveduti dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali anteriori all'attuazione del codice penale sono delitti ovvero contravvenzioni, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 5
1. I reati si considerano delitti o contravvenzioni secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite, sempre che la pena sia fra quelle indicate nell'articolo 17 del codice penale.
2. Tuttavia sono considerati contravvenzioni i reati preveduti dalle leggi anteriori al 19 ottobre 1930 per i quali dalla legge e' stabilita la pena della multa non superiore a lire duemila, sola ovvero congiuntamente o alternativamente con l'ammenda o con una pena pecuniaria senza indicazione della specie, anche se determinate in misura fissa o proporzionale.
3. Non si tiene conto degli aumenti della pena della multa derivanti dal concorso di circostanze aggravanti.
4. Quando per il reato sono stabilite, congiuntamente o alternativamente, la pena detentiva e quella pecuniaria, anche se stabilita in misura fissa o proporzionale, per determinare se si tratta di un delitto ovvero di una contravvenzione si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Art. 6
1. Quando la legge stabilisce una specie di pena diversa da quelle indicate nell'articolo 17 del codice penale, per determinare se si tratta di delitto ovvero di contravvenzione si ha riguardo alla pena corrispondente, a' termini di questo decreto.
2. Si applicano i due ultimi capoversi dell'articolo 5.
Art. 7
1. I reati per i quali la legge stabilisce soltanto la « pena pecuniaria », senza indicazione della specie, si considerano contravvenzioni se la pena non supera le lire duemila, e si considerano delitti se la pena supera le lire duemila.
2. Non si tiene conto degli aumenti di pena derivanti dal concorso di circostanze aggravanti.
3. I reati per i quali la legge stabilisce soltanto una pena pecuniaria proporzionale, senza indicazione della specie, si considerano contravvenzioni.
Art. 8
1. Quando la legge stabilisce la pena della multa o dell'ammenda, senza determinarne l'ammontare, si applica rispettivamente la multa da lire cinquanta a duemila o l'ammenda da lire venti a trecento.
2. Quando la legge stabilisce la « pena pecuniaria », senza determinarne l'ammontare, si applica l'ammenda da lire venti a trecento.
Art. 9
1. Quando per il concorso di una o piu' circostanze la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria stabilita per il reato, per determinare se si tratta di delitto ovvero di contravvenzione non si ha riguardo alla pene ordinaria, ma a quella di specie diversa.
Art. 10
1. Nulla e' innovato a quanto e' stabilito nell'articolo 61 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.
Art. 11
1. I reati che secondo le disposizioni precedenti si considerano contravvenzioni sono sempre perseguibili d'ufficio, anche se e' stabilita la punibilita' a querela della persona offesa.